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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 15 aprile 2003
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori e della servitu' coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003. (Deliberazione n. 83/03/CSP).

Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003

 

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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
15 aprile 2003;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18,
commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio
1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi
indicati;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 85 dell'11 aprile 2003, e' stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione della
servitu' di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonche'
dall'art. 1056 del codice civile;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai mezzi di informazione durante la campagna per i referendum
popolari per l'abrogazione:
a) dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1,
della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente
alle parole e ai periodi indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 2003;
b) della servitu' di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' dall'art. 1056 del codice civile, come previsto nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; indetti per il giorno
15 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti
politici, imparzialita' e parita' di trattamento.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto
il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum
di cui al comma 1.

 

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
a) i comitati promotori dei quesiti referendari;
b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonche' quelle diverse dalle
precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al
Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alla lettera a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico
al quesito referendario, con una esplicita indicazione della
posizione a favore o contro il quesito referendario, rilevabile sulla
base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi
costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.
2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono
nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la propria
posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della
partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della
trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L'Autorita' comunica,
anche a mezzo telefax, l'elenco dei predetti soggetti ai comitati
regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

 


Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo IComunicazione politica in campagna referendaria
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli
spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale
privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme
previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al
quesito referendario.
2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu' di un
rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori
dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un
rappresentante del comitato promotore; qualora il medesimo quesito
referendario sia stato proposto da piu' comitati promotori, deve
essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi, ove cio' non
sia possibile applicando un criterio di rotazione.
3. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione
delle predette assenze.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei referendum
non possono prendere parte persone che risultino candidate in
competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e'
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun
riferimento.
5. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00
e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno
successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono
tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive
nazionali, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle
emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato
regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato
costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.

 


Capo II
Messaggi autogestiti in campagna referendariasulle emittenti nazionali
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti
radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
delle posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari.

 

Art. 5.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le
seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita' di
condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce
orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59;
quarta fascia 9,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun
contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura
uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito
referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che
sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione
degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di
rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere
e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione
di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un
aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con
l'indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento,
che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto.
b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche'
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.
2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati
a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla
stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per
il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

 

Art. 7.
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.

 


Capo III
Messaggi autogestiti in campagna referendariasulle emittenti locali
Art. 8.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno
altresi' facolta' di diffondere ai medesimi fini messaggi politici
autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della
medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei
messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi
per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta
per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie.

 

Art. 9.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le
seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita' di
condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce
orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59;
quarta fascia 07,00 - 08,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta
fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore
sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i
soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal
fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due
indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai
soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione,
fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f).
L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due
indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di
quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un
aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito
gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 10.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le
seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a
scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai
messaggi a titolo gratuito;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a
pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che
si avvalgono della facolta' di diffondere messaggi politici
autogestiti a pagamento:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede
dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento,
che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa
sinteticamente l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il
documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di
cui al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni comitato
territorialmente competente, nonche' a collocare nel loro palinsesto
contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.
2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, i soggetti politici interessati a
trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai
competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non
costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio
responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei
messaggi.

 

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la
proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o,
ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i
soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle
risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003.

 

Art. 13.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di
ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di
presenze all'interno delle singole fasce.

 


Capo IV
Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi
Art. 14.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data
di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la
parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e
l'imparzialita' dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di
informazione, riconducibili alla responsabilita' di una specifica
testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative ai
temi oggetto dei referendum, le posizioni dei diversi soggetti
politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno
rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per
l'emittente la liberta' di commento e di critica, in chiara
distinzione tra informazione e opinione.
2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative
ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti
devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche
in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti.

 


Capo V
Disposizioni particolari
Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che
si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei
programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n.
103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo,
secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo
ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del
Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a
titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.

 

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
recate dal presente provvedimento.

 


Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima
delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi
ai referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi
spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie
d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della
periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo e
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali relativi ai referendum le
condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di
mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto
politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.

 

Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e
sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai
referendum di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici
interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestivita'
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe di soggetti politici
interessati ai referendum.

 


Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici
e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata,
altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti
rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti
perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota
informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non
rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella
loro integralita' e corredati della «nota informativa» di cui al
medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
«nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 


Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 22.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni o dei comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non
siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle
emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la
concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito
all'art. 23 del presente provvedimento.

 

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio
dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere
inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati
dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dalla legge.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso
l'Autorita' stessa.
6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali
sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le
relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato
ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione
politica, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al
comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito
presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
dell'Autorita' medesima.
9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala
tempestivamente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
11. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate
dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono
evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.

 

Art. 24.
Ambito territoriale di applicazione

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria di cui all'art. 1, comma 1, della
presente delibera, con altre consultazioni elettorali politiche e
amministrative saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di
consultazione.
2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo
alla comunicazione politica e alla parita' di accesso ai mezzi di
informazione che non attengono alla campagna per la consultazione
referendaria di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.
3. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25,
26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di
comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti e', in
ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private
nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale
interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': http://www.agcom.it/
Roma, 15 aprile 2003
Il Presidente: Cheli