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Corte di Giustizia Sez. II sent. 15 dicembre 2005 (*)
«Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Caccia primaverile a certi uccelli acquatici»

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Nel procedimento C‑344/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 1° agosto 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica finlandese, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 settembre 2005,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo applicato la deroga di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), conformemente ai criteri fissati da questa disposizione, e non avendo fornito la prova che, nell’ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland, sussistevano le condizioni enunciate nella medesima disposizione per autorizzare una tale deroga, in particolare per quanto attiene all’applicazione dei criteri relativi all’assenza di «altre soluzioni soddisfacenti» e alle «piccole quantità», segnatamente per le seguenti specie: edredone (Somateria mollissima), quattrocchi (Bucephala clangula), smergo minore (Mergus serrator), smergo maggiore (Mergus merganser), orco marino (Melanitta fusca) e moretta (Aythya fuligula), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

2 L’art. 7 della direttiva prevede:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva

3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’ articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

3 L’art. 9, n. 1, della direttiva prevede:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

[…]

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

4 Ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva, ai fini delle modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico certe parti della direttiva medesima, è istituito un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico di quest’ultima, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato ORNIS cura l’adeguamento della direttiva al progresso tecnico e scientifico ed è istituito conformemente al suo art. 16.

5 L’allegato II/2 della direttiva cita in particolare l’edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l’orco marino, la moretta e la moretta codona (Clangula hyemalis).

Normativa nazionale

Per quanto riguarda la Finlandia continentale

6 L’art. 24 del decreto 12 luglio 1993, n. 666, sulla caccia, come modificato dal decreto 27 novembre 1998, n. 869 (in prosieguo: il «decreto sulla caccia»), fissa le date normali di chiusura della caccia nei seguenti termini:

«Date normali di chiusura della caccia

La selvaggina è tutelata come segue:

[…]

13) […] quattrocchi, […] edredone femmina e giovane dell’annata; dal 1° gennaio al 20 agosto alle 12;

14) edredone maschio dal 1° gennaio al 31 maggio;

15) moretta codona, smergo minore e smergo maggiore dal 1° gennaio al 31 agosto».

7 L’art. 29 del decreto sulla caccia stabilisce certe deroghe alle date di chiusura della caccia nei seguenti termini:

«Caccia primaverile a certe specie di uccelli acquatici:

In assenza di altre soluzioni soddisfacenti e purché la caccia non comprometta il mantenimento di un livello di conservazione favorevole, i soggetti aventi la loro residenza abituale nei comuni del litorale sul territorio dei distretti di caccia delle province di Uusimaa, di Varsinais-Suomi e di Satakunta, non ostante le date normali di chiusura della caccia previste all’art. 24, n. 1, possono cacciare piccole quantità di morette codone e di edredoni, di quattrocchi, di smerghi minori e di smerghi maggiori maschi dal 10 aprile al 21 maggio».

8 Nel corso del periodo 1998-2001, il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha autorizzato regolarmente, in applicazione del decreto sulla caccia, il rilascio di licenze di caccia primaverile per l’insieme delle suddette specie ovvero per certune di esse

Per quanto riguarda le isole Åland

9 L’art. 20, nn. 1 e 2, della legge provinciale di Åland 5 luglio 1985, n. 31, sulla caccia nella provincia di Åland (Jaktlag för landskapet Åland 5.7.1985/31), come modificata dalle leggi provinciali nn. 68/1995 e 46/1999 (in prosieguo: la «legge provinciale n. 31»), prevede:

«Le autorità della provincia di Åland, dopo aver consultato le associazioni venatorie, possono adottare con decreto provinciale delle disposizioni che specificano quali specie di selvaggina possono essere cacciate, in quale periodo dell’anno può essere praticata la caccia alle specie interessate e in quali territori è autorizzata la caccia, così come, per altro, le condizioni applicabili alla caccia ad una specie. Salvo le deroghe previste ai nn. 2 e 3, la caccia a tali specie di uccelli è vietata durante la loro migrazione di ritorno al luogo di nidificazione, durante il loro periodo di riproduzione e durante il periodo di dipendenza dei giovani.

In assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le autorità della provincia di Åland possono rilasciare delle licenze che, durante un periodo determinato, compreso tra il 15 marzo e il 25 maggio, autorizzano la caccia, all’edredone, all’orco marino, alla moretta, al quattrocchi, allo smergo minore, allo smergo maggiore, alla moretta codona e alla beccaccia, in piccole quantità […]».

10 La caccia è autorizzata nella provincia di Åland durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre per le seguenti specie: moretta, quattrocchi, moretta codona, smergo maggiore, smergo minore e beccaccia.

11 Nel corso del periodo 1998-2001, le autorità della provincia di Åland hanno autorizzato il rilascio di licenze di caccia primaverile per la totalità delle specie citate all’art. 20, n. 2, della legge provinciale n. 31 o per alcune di esse.

Antefatti della controversia e procedimento precontenzioso

12 La Commssione, avendo ricevuto nel 1995 e nel 1996 talune denuncie concernenti la caccia primaverile agli uccelli in Finlandia, ha inviato alla Repubblica di Finlandia, il 19 febbraio 1998, una lettera di messa in mora nella quale si constatava che tale Stato membro, in violazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva, autorizzava la caccia primaverile a certe specie di uccelli acquatici selvaggi citate all’allegato II/2 di tale direttiva durante il loro periodo di nidificazione, sia nella Finlandia continentale che nelle isole Åland. Ad avviso della Commissione, non sussistevano le condizioni richieste per l’applicazione della deroga di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della suddetta direttiva. In tale messa in mora, la Commissione indicava, in particolare, che non erano soddisfatti i criteri relativi all’assenza di «altre soluzioni soddisfacenti» e alle «piccole quantità».

13 Poiché la risposta alla suddetta lettera di messa in mora non ha soddisfatto la Commissione, quest’ultima ha inviato alla Repubblica di Finlandia, il 28 aprile 1999, un parere motivato nel quale reiterava sostanzialmente le censure fatte valere nella messa in mora e invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

14 Il governo finlandese ha risposto al parere motivato con lettere del 21 giugno 1999 e del 30 marzo 2001.

15 Il 25 luglio 2001, dopo aver esaminato le risposte delle autorità finlandesi, la Commissione ha emanato un parere motivato complementare nel quale confermava la sua precedente opinione.

16 Poiché la Repubblica di Finlandia aveva replicato al suddetto parere motivato complementare che, a suo avviso, le condizioni necessarie per l’attuazione della deroga prevista all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva erano da considerarsi soddisfatte, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

17 Sebbene ammetta che la caccia primaverile a vocazione ricreativa possa essere considerata un «impiego misurato» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, una siffatta modalità di caccia non soddisfa né la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti né quella che attiene al prelievo di uccelli in piccole quantità.

Sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti

Argomenti delle parti

18 Secondo la Commissione, per quanto riguarda le specie di uccelli di cui trattasi nella presente controversia, esistono soluzioni soddisfacenti diverse dalla caccia primaverile sia nella Finlandia continentale che nelle isole Åland. Basandosi su uno studio prodotto dalla Repubblica di Finlandia, essa fa valere che tutte o quasi tutte le specie che possono essere cacciate in primavera sono generalmente presenti anche in autunno sui territori ove è praticata la caccia primaverile. Dimodoché, la caccia primaverile all’edredone, al quattrocchi, allo smergo maggiore e alla moretta non potrebbe giustificarsi in base alla circostanza che queste specie non sono presenti sui suddetti territori.

19 Per contro, la Commissione ammette che non risulta ragionevolmente possibile cacciare la moretta codona in autunno nelle stesse regioni nelle quali la caccia è praticata in primavera.

20 Per quanto concerne lo smergo minore e l’orco marino, essi costituirebbero degli uccelli per i quali, in certa misura, la caccia può essere più difficile in autunno.

21 Ad ogni modo, per quanto riguarda le tre specie citate ai punti 19 e 20 della presente sentenza, la Commissione considera che la loro caccia in autunno, anche se in quantità più ridotte rispetto a quelle prelevate in primavera, così come «la caccia ad altre specie di uccelli acquatici presenti in autunno», rappresentano un’altra soluzione soddisfacente che potrebbe sostituire la caccia primaverile. Tali tre specie, infatti, non potrebbero essere oggetto di una destinazione particolare che impedirebbe la loro sostituzione con un’altra specie di cacciagione nel medesimo territorio. La moretta codona, in particolare, potrebbe essere sostituita dal germano reale, dall’alzavola e dal fischione. La Commissione ritiene, in subordine, che si dovrebbe autorizzare la caccia primaverile ad uccelli acquatici che non sono presenti in autunno, sempre che siano soddisfatte la altre condizioni previste all’art. 9, n. 1, lett. c) della direttiva.

22 Il governo finlandese sostiene che non esistono altre soluzioni soddisfacenti sostitutive della caccia primaverile come è attualmente praticata in Finlandia. In proposito, per ogni specie interessata dal ricorso per inadempimento, esso indica le ragioni per cui una siffatta soluzione non può essere presa in considerazione.

23 Il detto governo sottolinea che, per quanto riguarda la Finlandia continentale, la caccia primaverile ha effettivamente interessato, dalla primavera del 2001, solo la moretta codona, l’edredone, e lo smergo maggiore. Riguardo alle isole Åland, tutte le specie citate al punto 5 della presente sentenza potrebbero essere cacciate in primavera.

24 Per quanto attiene all’edredone, il governo finlandese rileva che le autorità competenti hanno ritenuto, in base alle informazioni a loro disposizione, che in certe zone geografiche la caccia primaverile a tale specie è necessaria, poiché in autunno gli esemplari di quest’ultima non sono presenti in quantità sufficiente per essere cacciati. Infatti, gli esemplari di tale specie presenti in autunno nelle suddette zone, sarebbero femmine o pulcini nati nel corso dell’annata. Inoltre, si tratterebbe di una specie che nidifica sul territorio finlandese, nell’interesse della quale, al fine di ottenere una migliore nidificazione, i cacciatori eliminerebbero i piccoli predatori presenti nelle relative zone.

25 Per quanto concerne il quattrocchi e la moretta, la caccia a tali specie non sarebbe praticabile in autunno, giacché gli uccelli si riunirebbero in gruppi numerosi, essenzialmente a più di 50 metri di distanza dalla riva. Infatti, la portata delle carabine utilizzate per la caccia agli uccelli raggiungerebbe al massimo i 35 metri e, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo di fucili non sarebbe consentito. Il quattrocchi, inoltre, costituirebbe una specie che nidifica in un buco e necessita di gabbie apposte dall’uomo, la maggior parte delle quali sarebbe essenzialmente collocata dai cacciatori. La caccia sarebbe quindi giustificata al fine della riproduzione degli uccelli.

26 Quanto alla caccia primaverile allo smergo maggiore, essa si giustificherebbe essenzialmente con la necessità di assicurare la collocazione da parte dell’uomo, ed in particolare da parte dei cacciatori, di gabbie indispensabili per la riproduzione di questa specie.

27 Per quanto riguarda la moretta codona, l’orco marino e lo smergo minore, il governo finlandese rileva che la caccia a tali specie non è praticabile in autunno, poiché in tale stagione, non sarebbero presenti in quantità sufficienti per essere cacciate nelle zone geografiche aperte alla caccia primaverile.

28 Il governo finlandese, infine, contesta l’argomento della Commissione secondo cui il criterio relativo all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti non sarebbe soddisfatto quando la caccia primaverile ad una specie di uccello acquatico può essere equamente sostituita dalla caccia ad un’altra specie durante l’autunno. Sottolinea a questo proposito che il ragionamento della Commissione non si uniforma con i fondamenti della direttiva, che definisce un approccio per specie e che prevede anche una tutela basata sulla della specie degli uccelli. Peraltro, non si potrebbe pretendere che la caccia ad una specie sostituisca la caccia ad un’altra, senza che sia esaminato in che misura un aumento della caccia alla prima specie influisce sullo stato di protezione della tale.

Giudizio della Corte

29 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, le specie elencate nell’allegato II di quest’ultima possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Il n. 4 del medesimo articolo prevede tuttavia che gli Stati membri provvedano in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

30 Nel caso in esame, le specie in questione nella presente controversia, così come citate al punto 5 della presente sentenza, sono soggette alle due disposizioni di cui al punto precedente. Orbene, è certo che i periodi di caccia primaverile vigenti in Finlandia corrispondono ai periodi di nidificazione delle suddette specie. Queste ultime, pertanto, non dovrebbero essere cacciate durante i periodi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 4, della direttiva.

31 Tuttavia l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette a titolo derogatorio la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle condizioni elencate in questa disposizione, la caccia alle specie figuranti nell’allegato II della medesima direttiva durante i periodi indicati dal suo art. 7, n. 4, e, quindi, segnatamente, durante il ritorno al luogo di nidificazione così come durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza (v., in tal senso, sentenze 16 ottobre 2003, causa C‑182/02, Ligue pour la protection des oiseaux e a., Racc. pag. I‑12105, punti 9-11, e 9 giugno 2005, causa C‑135/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑0000, punto 17).

32 Tra le condizioni da soddisfare affinché una tale caccia possa essere autorizzata, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, figura quella relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti (v. citate sentenze Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 15, e Commissione/Spagna, punto 18).

33 Orbene, tale condizione non può essere considerata soddisfatta, quando il periodo di caccia aperta a titolo derogatorio coincide senza necessità alcuna con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela particolare. Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l’unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all’art. 7 della direttiva (v. citate sentenze Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 16, e Commissione/Spagna, punto 19).

34 Per quanto attiene alla caccia primaverile alle sette specie di uccelli elencate al punto 5 della presente sentenza, occorre anzitutto constatare che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, solo la moretta codona, l’edredone e lo smergo maggiore potevano essere cacciati nella Finlandia continentale, così come risulta dai documenti acclusi al fascicolo della presente controversia e conformemente alle indicazioni del governo finlandese. Per contro, tali sette specie potevano essere tutte cacciate nelle isole Åland. Ne consegue che solo la moretta codona, l’edredone e lo smergo maggiore potevano essere cacciati in primavera tanto nella Finlandia continentale quanto nelle isole Åland.

35 Per quanto concerne l’edredone, occorre rilevare che dallo studio ornitologico realizzato dal Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos (istituto per lo studio della cacciagione e della pesca), al quale si riferiscono le parti (in prosieguo: lo «studio»), risulta che una quantità non trascurabile di esemplari di tale specie si trova sui territori di caccia primaverile dall’inizio dell’autunno. Riguardo all’asserzione del governo finlandese secondo cui gli esemplari di tale specie presenti in autunno sui suddetti territori sono femmine o pulcini nati nel corso dell’annata, essa non è sostenuta da alcun elemento probatorio, come riconosciuto da tale stesso governo. Infine, se è vero che i cacciatori compiono un’attività utile alla gestione dell’ambiente naturale cacciando di primavera i piccoli predatori affinché la nidificazione dell’edredone dia migliori risultati, non risulta che una tale attività possa solo essere realizzata a condizione che la caccia all’edredone resti aperta in primavera.

36 Non si può pertanto considerare provato che la caccia primaverile all’edredone, aperta a titolo derogatorio, soddisfi la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

37 Per quanto riguarda il quattrocchi e la moretta è pacifico che, in autunno, queste specie sono presenti in determinate quantità sui territori di caccia primaverile. Risulta inoltre dallo studio che il 36-37 % degli esemplari di tali specie presenti in autunno sui suddetti territori si trovano a meno di 50 metri di distanza dalla riva. In questo studio viene precisato peraltro che le percentuali di uccelli così indicate derivano da conteggi realizzati da un natante in movimento e corrispondono ad una situazione puntuale nel tempo. La caccia è, per contro, un’attività che dura nel tempo, nell’ambito della quale il cacciatore attende che gli uccelli si spostino. Secondo il suddetto studio, pertanto, è probabile che la quantità di uccelli che può essere cacciata dalla riva sia più importante rispetto a quella censita durante i suddetti conteggi.

38 Per quanto attiene in particolare al quattrocchi, se può essere ammesso che, collocando delle gabbie durante la stagione di caccia primaverile, i cacciatori compiono un’attività utile rispetto alla riproduzione di tale specie, non risulta, per contro, che una tale attività possa essere realizzata solo a condizione che la caccia a quest’uccello resti aperta di primavera.

39 In tali condizioni, occorre constatare che il governo finlandese non ha fornito la prova che la caccia primaverile al quattrocchi e alla moretta soddisfa la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

40 Quanto alla caccia primaverile allo smergo maggiore, che risulterebbe essenzialmente giustificata dalla necessità di assicurare la collocazione da parte dell’uomo, ed in particolare da parte dei cacciatori, di gabbie indispensabili per la riproduzione di questa specie, è sufficiente rinviare, mutatis mutandis, ai punti 38 e 39 della presente sentenza.

41 Riguardo allo smergo minore e all’orco marino, occorre rilevare che il governo finlandese si è limitato ad indicare, senza produrre elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che la caccia a tali specie non è praticabile in autunno, poiché in tale stagione non sono presenti in quantità sufficienti per essere cacciate nelle zone geografiche aperte alla caccia primaverile. Orbene, risulta dallo studio che, quanto meno durante una parte del periodo autunnale, queste due specie sono effettivamente presenti nelle isole Åland, seppure in quantità sostanzialmente inferiori rispetto alla primavera.

42 È pertanto giocoforza constatare che non è provato che la caccia primaverile allo smergo minore e all’orco marino soddisfa la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

43 Trattandosi infine della moretta codona, specie che la Commissione ha infelicemente omesso di citare espressamente nelle conclusioni del suo ricorso, mentre ha specificamente contestato, nel medesimo ricorso, allo Stato membro convenuto di aver autorizzato la caccia primaverile a tale specie senza che sia soddisfatta la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è pacifico che non possa essere cacciata in autunno nelle zone geografiche aperte alla caccia primaverile.

44 A tale riguardo, occorre rilevare che una misura che consiste nell’autorizzare la caccia in autunno, se non addirittura in primavera, ad altre specie di uccelli acquatici presenti nelle suddette zone geografiche in alternativa alla caccia primaverile alla moretta codona non può essere considerata come un’altra soluzione soddisfacente ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Una tale soluzione, infatti, rischierebbe di svuotare questa disposizione del suo contenuto, almeno parzialmente, poiché autorizzerebbe, su certi territori, l’interdizione di caccia a determinate specie di uccelli, anche se la caccia in piccole quantità potrebbe, ipoteticamente, evitare di pregiudicare il mantenimento delle loro popolazioni ad un livello soddisfacente e, pertanto, corrispondere ad un impiego misurato di tali specie (v., in tal senso, citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 17). Inoltre, salvo considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia, la suddetta soluzione costituirebbe ad ogni modo una fonte di incertezza giuridica, dato che non appare il fondamento giuridico sul quale basare una possibile sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un’altra specie.

45 Ne consegue che la caccia primaverile alla moretta codona soddisfa la condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

46 Tenuto conto di quanto precede, occorre accogliere la censura della Commissione derivante dal fatto che la caccia primaverile all’edredone, al quattrocchi, allo smergo minore, allo smergo maggiore, all’orco marino e alla moretta non si conforma alla condizione relativa all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

Sulle piccole quantità

Argomenti delle parti

47 La Commissione ricorda che, secondo il comitato ORNIS, bisogna intendere con «piccole quantità» una quantità inferiore all’1 % della mortalità annuale media della specie in questione per quanto riguarda le specie per le quali la caccia è proibita e una quantità corrispondente a circa 1 % per quanto concerne le specie per le quali la caccia è autorizzata.

48 Orbene, per quanto riguarda la caccia all’edredone, allo smergo maggiore, allo smergo minore, all’orco marino, al quattrocchi e alla moretta, la Repubblica di Finlandia non ha rispettato la condizione relativa al prelievo in «piccole quantità» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. Per contro, tale condizione è stata rispettata riguardo alla moretta codona.

49 Il governo finlandese riconosce che la suddetta condizione non é stata rispettata relativamente all’edredone, allo smergo maggiore, allo smergo minore e all’orco marino.

50 Per contro, tale governo rileva che, durante il periodo della caccia primaverile del 2001, sono stati cacciati 1461 quattrocchi e 2585 morette. Comparando tali dati ai tassi di mortalità annuale delle relative specie, si otterrebbe una proporzione di 0,8 % per i quattrocchi e di 1,2 % per le morette. Ognuna di queste due specie soddisferebbe perciò la condizione fondamentale stabilita dal comitato ORNIS secondo cui il numero di uccelli cacciati deve corrispondere a circa 1 % del tasso di mortalità annuale delle tali. Inoltre, lo stato della popolazione di queste specie farebbe emergere un aumento di queste ultime.

Giudizio della Corte

51 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c) della direttiva, la caccia può essere autorizzata solo se si riferisce a determinati uccelli in piccole quantità (v. citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 15).

52 Nella fattispecie non si contesta il mancato rispetto della condizione secondo cui la caccia deve solo comportare dei prelievi in piccole quantità per quanto riguarda l’edredone, lo smergo maggiore, lo smergo minore e l’orco marino. Rimane dunque da verificare se tale condizione è soddisfatta relativamente al quattrocchi e alla moretta.

53 A tale proposito, il documento della Commissione intitolato «Seconda relazione sull’esecuzione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» [COM(93) 572 def, 24 novembre 1993] indica che, in conformità dei lavori del comitato ORNIS, occorre considerare come «piccola quantità» qualsiasi prelievo inferiore all’1 % della mortalità annuale totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate e dell’ordine dell’1 % per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia, intendendo per «popolazione interessata», in relazione alle specie migratrici, la popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti passando per la regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione.

54 Se è vero che il criterio delle piccole quantità nella forma elaborata dal comitato ORNIS non è giuridicamente vincolante, esso può, eventualmente, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i pareri di tale comitato e dell’assenza di produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento per valutare se la deroga concessa dallo Stato membro convenuto in forza dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva rispetti la condizione che la cattura degli uccelli interessati avvenga in piccole quantità (v., segntamente, sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑79/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑11619, punto 41).

55 Orbene, è provato che durante la primavera del 2001 sono stati catturati sulle isole Åland 1461 quattrocchi e 2585 morette. Inoltre, si deduce dal fascicolo che, secondo il comitato ORNIS, dei prelievi primaverili di 1758 quattrocchi e di 2208 morette corrispondono all’1 % della mortalità annuale totale delle popolazioni interessate soddisfacendo, pertanto, la condizione secondo cui i prelievi devono essere effettuati in piccole quantità così come è stato enunciato da questo comitato.

56 Risulta quindi che, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare, il numero di quattrocchi catturati sulle isole Åland si collocava entro la soglia delle piccole quantità come fissata dal comitato ORNIS.

57 Riguardo alla moretta, il numero di individui catturati corrispondeva a meno dell’1,2 % della mortalità annuale totale della popolazione interessata. Tenuto conto del fatto che, secondo il comitato ORNIS, da un lato, occorre considerare come una «piccola quantità» qualsiasi prelievo dell’ordine dell’1 % della mortalità annuale totale della popolazione interessata per le specie che, come la moretta, possono essere oggetto di atti di caccia e che, dall’altro, è pacifico che la popolazione di questa specie era in aumento, si deve ritenere che il numero di morette catturate sulle isole Åland non eccedeva la soglia delle piccole quantità così come fissata dal tale comitato.

58 Ne consegue che la caccia primaverile al quattrocchi e alla moretta rispettava, alla data di scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare, la condizione, secondo cui deve solo comportare dei prelievi di uccelli in piccole quantità.

59 Ne consegue che deve essere accolta la censura della Commissione attinente al fatto che la caccia primaverile all’edredone, allo smergo maggiore, allo smergo minore, e all’orco marino non è conforme alla condizione relativa al prelievo di uccelli in piccole quantità di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

60 Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo fornito la prova che, nell’ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland:

– la condizione prevista all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva in previsione di una deroga relativa all’assenza di una soluzione soddisfacente diversa dalla caccia primaverile era soddisfatta per l’edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l’orco marino e la moretta, e che

– la condizione prevista nella detta disposizione in previsione di una deroga relativa al fatto che la caccia deve riferirsi solo a prelievi di uccelli in piccole quantità, era soddisfatta per l’edredone, lo smergo maggiore, lo smergo minore e l’orco marino

la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

61 Il ricorso è respinto per il resto.

Sulle spese

62 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Finlandia rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce

1) Non avendo fornito la prova che, nell’ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland:

– la condizione prevista all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, in previsione di una deroga relativa all’assenza di una soluzione soddisfacente diversa dalla caccia primaverile era soddisfatta per l’edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l’orco marino e la moretta, e che

– la condizione prevista nella detta disposizione in previsione di una deroga relativa al fatto che la caccia deve riferirsi solo a prelievi di uccelli in piccole quantità, era soddisfatta per l’edredone, lo smergo maggiore, lo smergo minore e l’orco marino,

la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

Firme