Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010 (Cc. 10 dic. 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti
Caccia e animali. Tabellazione aree con divieto di attività venatoria

Il principio generale fissato dall\'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.

UDIENZA C.c. del 10/12/2009

SENTENZA N. 1621

REG. GENERALE N. 26913/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
2. Dott. Agostino Cordova Consigliere
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
5. Dott. Silvio Amoresano Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Netti Francesco, nato a Castellaneta il xx.xx.xxxx; avverso l\'ordinanza emessa il 18.5.2009 dal tribunale del riesame di Taranto;
- udita nella udienza in camera di consiglio del 10 dicembre 2009 la rela-zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso;



Svolgimento del processo


Con l\'ordinanza in epigrafe il GIP del tribunale di Taranto rigetto l\'opposizione proposta da Netti Francesco avverso il provvedimento 9.2.2009 del PM di rigetto di una istanza di restituzione di un fucile da caccia sottoposto il 7.1.2009 a sequestro probatorio in relazione al reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157.


Il Nitti propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del reato non fosse necessaria l\'apposizione di cartelli per delimitare la zona interessata dal parco regionale. Ed infatti, la legge reg. 18/2005 dispone che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.



All\'indagato a stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere esercitato la caccia ed introdotto armi e munizioni in un\'area protetta, e segnatamente nel Parco naturale Terra delle Gravine, istituito con legge reg. 20.12.2005, n. 18.


L\'indagato sostiene che nella specie non è configurabile il fumus del reato perché il divieto di esercizio venatorio non era operante in quanto i confini dell\'area protetta non erano stati resi visibili mediante apposita tabellazione.


Il GIP ha invece ritenuto che la tabellazione non fosse necessaria per l\'operatività del divieto richiamando a questo proposito una decisione di questa Sezione. Sennonché il richiamo non e pertinente perché sia la sentenza citata (Sez. III, 20.6.2008, n. 25217, Delli Muti) sia altre analoghe decisioni (Sez. III, 6.6.2007, n. 32021, Marcianò, n. 237142; Sez. IIII, 23.2.2006, n. 10616, Romeo, n. 233677; Sez. III, 26.1.2005, n. 5489, Sortino, n. 230854; Sez. III, 10.4.2003, n. 24786, Fiorelli, n. 225314; Sez. III, 9,3.1998, n. 4756, Giacometti, n. 210516) si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio, nel quale quindi non può automaticamente valere il principio in quelle decisioni affermato.


In tali decisioni, invero, questa Corte ha ritenuto che ai parchi nazionali non si applica il principio di cui all\'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria e che quindi i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l\'attività venatoria. Le stesse decisioni, tuttavia, hanno espressamente sottolineato che tale regola vale unicamente con riguardo ai «parchi nazionali» istituiti ai sensi della legge n. 394 del 1991. Invero, il principio generale fissato dal citato art. 10 legge n. 157 del 1992 (secondo cui l\'operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria a subordinata alla loro tabellazione) a derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l\'individuazione, la cui conoscenza a assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.


Questa Corte, difatti, ha già affermato il principio che «in tema di aree protette, ai fini della efficacia e della operatività della istituzione di una riserva naturale o di un\'oasi di protezione e rifugio della fauna nella Regione Sicilia, con la conseguente sua sottrazione all\'esercizio venatorio, non e sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, atteso che ai sensi dell\'art. 21 della legge Regione Sicilia 1° settembre 1997 n. 33 la individuazione delle zone sottratte all\'esercizio venatorio e condizionata, diversamente da quanto previsto in via generale dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla effettiva perimetrazione. (Fattispecie relativa all\'esercizio dell\'attività venatoria all\'interno del Bosco di San Pietro, istituito come riserva naturale regionale con d. ass. reg. 23 marzo 1999)» (Sez. III, 21.4.2005, n. 33286, Sgarlata, m. 232177; conf. Sez. III, 3 maggio 2005, n. 33294, Falconieri, in relazione alla riserva naturale regionale Serre della Pizzuta; contra, ma senza tener conto del diverso orientamento, Sez. III, 4.7.2006, n. 32563, Di Gregorio, m. 236269). In quelle occasioni la Corte rilevo che la sola emissione e pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Regione siciliana «del decreto assessoriale istitutivo della riserva naturale regionale non e sufficiente perché questa sia immediatamente operativa anche come riserva regionale ai fini dell\'esercizio venatorio, ossia nel senso che essa costituisca una zona nella quale possa già operare il divieto di caccia, occorrendo invece a tal fine la presenza di un altro presupposto legale, costituito dalla avvenuta perimetrazione e tabellazione della zona stessa». E ciò perche l\'art. 21, terzo comma, della legge reg. siciliana 1° settembre 1997, n. 33, dispone che «tutte le zone comunque sottratte all\'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni»; ed a sua volta il successivo art. 45 conferma che «i confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali», aggiungendo poi che «la mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l\'applicazione di sanzioni». La Corte osserva anche che, in relazione alla questione in esame, non rileva il principio che una legge regionale non può escludere l\'applicazione di sanzioni penali, perche non si trattava di norma regionale che escludeva l\'applicazione di sanzioni penali, bensì di stabilire quale fosse il contenuto e la portata della normativa regionale nella materia - di competenza regionale - relativa alla istituzione ed operatività delle riserve naturali regionali e delle oasi di protezione e rifugio della fauna. Rientra infatti nella potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l\'istituzione e l\'operatività di parchi e riserve naturali regionali ed oasi regionali di protezione e rifugio della fauna.


Ora, nel caso di specie si presenta una situazione del tutto analoga.


Infatti, la legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale «Terra delle Gravine», dispone, all\'art. 1, comma 4, che << I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall\'Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia>>. Ciò significa che, per espressa disposizione del legislatore regionale, condizione necessaria per l\'operatività del parco regionale «Terra delle Gravine» e che i suoi confini siano resi visibili da apposita tabellazione. In altri termini, i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi all\'interno dell\'area protetta in tanto hanno efficacia e possono essere opposti ai privati in quanto l\'area stessa sia perimetrata da apposita tabellazione che renda visibili i suoi confini.


Nella specie, invece, il giudice a quo, applicando erroneamente un principio di diritto che riguarda la diversa fattispecie dei parchi nazionali, ha ritenuto superfluo l\'accertamento in concreto della esistenza o meno di apposita ed idonea tabellazione che renda operativo il parco regionale nell\'area in cui gli agenti del corpo forestale sorpresero il ricorrente. Tale accertamento è invece indispensabile perché qualora effettivamente, come sostiene la difesa, non vi fosse la prova dell\'esistenza di una regolare tabellazione, mancherebbe il fumus del reato ipotizzato e non vi sarebbero i presupposti per mantenere il sequestro probatorio.


L\'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Taranto per nuovo esame.


Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione


annulla l\'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Taranto.


Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18/01/2010