Trib. S. Maria C.V. Sez. II ord. 105 del 3 aprile 2007
Pres. Toscano Est. De Chiara Ric. Saporiti
Beni Ambientali. Realizzazione impianto eolico

Sulla natura e el carattersitiche dle titoloa bilitativo richiesto per la realizzaizone di impianti eolici
N. 105/2007 T.R.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE II sezione penale - collegio B

 
ORDINANZA

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:

  dott.ssa Luisa Toscano           Presidente    

  dott.ssa Flora Mazzaro           Giudice

  dott. Marcello De Chiara              Giudice est.

decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dal difensore di SAPORITI Mario avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria C. V., in data 12.03.2007;

esaminati gli atti del procedimento, pervenuti in cancelleria in data 26.03.2007, e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale d’udienza

OSSERVA

Il presente gravame ha per oggetto il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari sede disponeva il sequestro preventivo dell’area sita nel Comune di Pratella (CE), località “Malle”, p.lle 6, 5001 e 5002, foglio n. 1 (Catasto dei terreni del Comune di Pratella), per essere sulla stessa in corso di realizzazione opere di viabilità connesse alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad alimentazione eolica, in assenza di ogni titolo abilitativo.

Ai fini di un più corretto inquadramento della fattispecie in esame, già oggetto, sotto un diverso profilo, di una precedente ordinanza di questo Tribunale, è necessario premettere che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi risultano attualmente regolati da una speciale disciplina, parzialmente derogatoria delle ordinarie competenze amministrative in materia, contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE, ed ancora prima agli obblighi internazionali scaturenti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto, tale normativa persegue lo scopo di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario, anche attraverso misure di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, tese ad accelerare i tempi di definizione delle necessarie procedure autorizzative.

In particolare, l’art. 12 di tale decreto, recependo un modulo procedimentale sempre più ricorrente in tema di opere di interesse pubblico, stabilisce che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica sopra richiamati è soggetta ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La predetta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

In altri termini, ogni atto amministrativo inerente alla costruzione e all’esercizio dei detti impianti ovvero alle opere ad esso connesse ed alle infrastrutture indispensabili, qualunque sia l’Autorità amministrativa ordinariamente competente, è sostituito ex lege dall’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dall’autorità da questa eventualmente delegata.

Non può dubitarsi, in particolare, che l’autorizzazione unica, contemplata dalle citate disposizioni, assorba in sé anche l’assenso di carattere edilizio necessario per la realizzazione di tali impianti: ciò si desume sia dal fatto che, ove così non fosse e permanesse l’esigenza di acquisire, in aggiunta ad essa, il permesso di costruire di competenza comunale, le disposizioni medesime vedrebbero del tutto obliterato il loro significato innovativo (dal momento che anche nel precedente regime, che pur faceva salva la necessità di munirsi della concessione edilizia, il titolo autorizzatorio aveva carattere unitario, riferendosi agli aspetti della installazione e dell’esercizio dell’impianto: cfr. art. 31, comma 2, lett. b d.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998), sia dal rilievo in base al quale la sostituzione del termine “installazione”, quale oggetto dell’autorizzazione de qua, con il termine “costruzione”, esprime anche sul piano semantico l’assimilazione da parte sua dei contenuti abilitativi propri del(l’altrimenti necessario) permesso di costruire.

E’ chiaro, tuttavia, che un simile effetto di semplificazione può prodursi sempre che gli interessi rappresentati dalle singole amministrazioni comunali abbiano trovato adeguata ponderazione attraverso la partecipazione dell’ente esponenziale allo speciale procedimento unico all’uopo designato, con l’ulteriore conseguenza che in caso di pretermissione di una delle parti necessaria del procedimento amministrativo il provvedimento autorizzatorio finale non potrà produrre gli stessi effetti dell’atto abilitativo di competenza dell’amministrazione pretermessa.

Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, può procedersi alla disamina della fattispecie concreta, cominciando con il dire che dalla trasmessa documentazione amministrativa emerge che la s.r.l. Dotto, odierna impugnante, con decreto dirigenziale n. 246 della Regione Campania del 16.06.2005, veniva autorizzata ad eseguire i seguenti lavori:

a) un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 15 aerogeneratori da 1.650 KW, posti su torri metalliche alte circa 78 mt., per una potenza nominale complessiva di 24.750 KW da realizzarsi in “parco eolico” su terreni siti nel Comune di Cirolano (CE) in località “Colle la Croce” e riportati in catasto al foglio n. 9, particelle 9, 48, 61, 69, 95 e 144, facenti parte del demanio comunale;

b) una soluzione di connessione alla rete elettrica con un elettrodotto in doppia terna di cavi interrati lungo complessivamente 9,8 km, interessando per circa 6,3 km il comune di Ciorlano e per circa 3,5 km il comune di Capriati al Volturno e con un collegamento in antenna a 20 kv alla costruendo stazione di trasformazione 20/150 kv adiacente alla cabina primaria 150/20 kv di Capriati al Volturno di proprietà di Enel Distribuzione;

c) cabine di trasformazione BT/MT alla base di ogni torre e cabina MT di connessione alla rete di distribuzione di Enel.

Con il suddetto decreto veniva, dunque, autorizzata la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio dei comuni di Ciorlano e di Capriati al Volturno, previa acquisizione, in sede di conferenza di servizi, dell’assenso delle rispettive amministrazioni, in quanto direttamente interessate.

Dall’informativa di reato del Corpo forestale dello Stato emerge, tuttavia, la realizzazione di opere di viabilità per l’accesso al suddetto impianto insistenti, sia pure parzialmente, anche sul territorio del comune di Pratella (CE), alla località “Malle”. Più precisamente, nel territorio del predetto Comune, è stata rilevata la realizzazione “mediante scavi in roccia calcarea, riporti, livellamenti, compattazione del fondo attraverso la costipazione dei materiali ricavati in loco” delle seguenti opere: a) “un primo tratto più a monte, realizzato ex novo, della lunghezza di circa 950 mt. Ed una larghezza media di circa 6-8 mt., ricadente su fondi distinti al N.C.T. del comune di Pratella (CE) al foglio n° 1 - part.lle 5001 parte e 6”; b) “un tratto più a valle, realizzato mediante allargamento dell’originaria pista esistente che aveva una larghezza di circa 4 mt., la quale è stata ampliata fino a 6-8 mt. circa nei tratti lineari, mentre in curva si estende fino ai 12 mt. Circa, avente una lunghezza di circa 2800 mt. Ricadente su fondi distinti al N.C.T. del comune di Pratella (CE) al Foglio n°1 – part.lle 5001 parte e 5002 parte”.

Tanto premesso in fatto, risulta pacifico che l’amministrazione del comune di Pratella non ha partecipato alla conferenza di servizi prodromica all’adozione del decreto di autorizzazione unica, nonostante la stessa rientrasse, senza dubbio, tra le “amministrazioni interessate” di cui all’art. 12, cit.

Sul punto deve osservarsi, infatti, che secondo l’interpretazione operata dalla costante giurisprudenza amministrativa, sebbene su di una fattispecie disciplinata da una norma diversa, ai fini dell’individuazione delle “amministrazioni interessate”, in quanto tali legittimate ad esprimersi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, occorre far riferimento, in mancanza di specifiche indicazioni normative, al criterio territoriale, così da ricomprendervi tutti i comuni nel cui territorio risultino localizzati l’impianto da realizzare ovvero le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso, mentre  viceversa la predetta qualità non può riconoscersi anche ai comuni confinanti, siccome solo potenzialmente esposti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione dell’impianto in questione.

Né varrebbe osservare che le opere insistenti sul territorio del comune di Pratella riguardano soltanto la viabilità per l’accesso all’impianto eolico, perché la normativa sopra richiamata prevede espressamente che anche per le suddette opere, rientranti tra le “infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti”, si osservi lo speciale procedimento unico dalla stessa prefigurato.

Orbene dalla constatazione che le opere strumentali alla realizzazione dell’impianto de quo ricadono, sia pure parzialmente sul territorio di un’amministrazione non debitamente convocata dalla regione Campania consegue, allo stato degli atti, che il decreto di autorizzazione unica da questa adottato, all’esito di tale parziale istruttoria, non può ritenersi, salvo ogni successiva ed ulteriore valutazione, idoneo ad assentire anche i lavori realizzati nel territorio del comune di Pratella, per non avere la relativa amministrazione preso parte alla conferenza di servizi, alla quale debbono partecipare “tutte le Amministrazioni interessate”.

A tal riguardo non ha alcun pregio il rilievo difensivo secondo cui la partecipazione dell’amministrazione pretermessa dovrebbe ricavarsi dalla circostanza che nel verbale sullo stato di consistenza dei luoghi e di immissione nel possesso temporaneo, redatto dalla società proponente al momento dell’occupazione delle aree necessarie per la realizzazione dell’impianto, si faccia espresso riferimento a porzioni di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Pratella. E’ infatti agevole osservare che il suddetto verbale, proveniente dallo stesso soggetto che ha attivato la procedura di autorizzazione, non può certo sanare a posteriori il mancato intervento dell’unica amministrazione legittimata a rappresentare, nella prevista sede procedimentale, l’interesse di una delle comunità locali direttamente interessate dalla realizzazione dell’opera de qua.

Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere integrato il presupposto del fumus del reato di cui all’art. 44, d.p.r. 30 giugno 2001, n. 380, come pure della violazione dell’art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dal momento che le opere di cui si tratta, insistendo su aree boschive, sono ex lege sottoposte al vincolo ambientale di cui all’art. 142 (almeno fino a diversa determinazione del piano paesaggistico regionale da adottare). Da ciò consegue infatti che la realizzazione delle stesse era subordinata al rilascio del nulla osta da parte delle competenti amministrazioni, non potendo ritenersi, per le ragioni sopra esposte, che di tale provvedimento possa tener luogo, per la porzione ricadente nel territorio del Comune di Pratella, il decreto di autorizzazione adottato dalla regione Campania.

Nella presente fase procedimentale non può peraltro approfondirsi l’ulteriore questione, richiamata nella memoria difensiva, se la mancata convocazione alla conferenza di servizi di una delle amministrazioni interessate dia luogo ad una nullità insanabile del provvedimento autorizzatorio finale oppure se la suddetta violazione possa ritenersi sanata attraverso forme di partecipazione successiva, anche per facta concludentia, da parte dei rappresentanti dell’amministrazione pretermessa, da ritenersi equipollenti all’intervento prefigurato dalla legge.

Deve osservarsi peraltro che sul presupposto della mancanza di un idoneo titolo abilitativo il comune di Pratella, con ordinanza n. 33/2006, disponeva l’immediata sospensione dei lavori di adeguamento del tratto viario ricadente sul proprio territorio. Il suddetto provvedimento veniva, quindi, revocato, nell’esercizio dei poteri di autotutela, di cui all’art. 21 quinquies, l. 241 del 1990, con l’ordinanza n. 1/2007 del 09.01.2007, in base al rilievo della ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’impianto eolico rispetto ad una violazione di carattere meramente procedurale. In data 29.01.2007, però, la medesima amministrazione emetteva una nuova ordinanza di sospensione dei lavori in corso di realizzazione, alla luce della relazione di servizio trasmessa dagli organi di polizia giudiziaria preposti alla salvaguardia del territorio.

In realtà le predette circostanze solo indirettamente incidono sulla thema del presente gravame, in quanto la configurabilità dei reati ipotizzati non è in alcun modo collegata all’emanazione di un’efficace ordinanza di sospensione da parte dell’amministrazione comunale, anche se adottata al fine di prevenire il protrarsi dell’abuso edilizio, quanto alla mancanza di un valido titolo per la realizzazione delle opere eseguite.

Sotto il profilo propriamente cautelare è sufficiente rilevare che l’adozione dell’impugnata misura appare necessaria ad evitare che la libera disponibilità delle aree  ricadenti nel comune di Pratella, sopra meglio specificate, possa protrarre o aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati.

P.Q.M.

non accoglie l’istanza di riesame;

condanna l’istante al pagamento delle spese della presente procedura.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Santa Maria Capua Vetere, 03.04.2007

 

Il Presidente       Il Giudice estensore     Il Giudice