Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5285, del 4 novembre 2013
Beni Ambientali.Legittimità imposizione vincolistica rigida sui “paesaggi di particolare tutela”

La scelta operata dall’amministrazione consistente nell’imposizione di un più rigido assetto vincolistico sui “paesaggi di particolare tutela”, risulta pienamente giustificata alla luce dell’amplissima discrezionalità che connota le scelte in materia urbanistica e in sede di imposizione di vincoli, discrezionalità che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può essere censurata in sede giurisdizionale se non nelle ipotesi, in cui le scelte finali risultino affette da palesi profili di abnormità o irragionevolezza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05285/2013REG.PROV.COLL.

N. 08481/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8481 del 2009, proposto dai signori Andreas Psenner, Robert Psenner e Thomas Psenner, inqualità di legali rappresentanti della società semplica agricola Psenner Andreas e figli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Manzi, Peter Platter, Michele Menestrina e Alexander Ausserer, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Renate Von Guggenberg e Alfredo Pischedda, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24; 
Comune di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini e Marco Cappello, con domicilio eletto presso Giampiero Placidi in Roma, via Flaminia,79

per la riforma della sentenza del t.r.g.a. – sezione autonoma della provincia di bolzano, n. 226 del 27 giugno 2008



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Costa, e Placidi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I signori Andreas, Robert e Thomas Psenner riferiscono di essere rispettivamente proprietario (il primo) e locatari (i secondi) di un vasto compendio immobiliare nell’ambito del Comune di Bolzano – della superficie di circa 29.000 mq. – all’interno del quale viene esercitata un’impresa di floricultura denominata ‘Psenner’.

Riferiscono, altresì, che la maggior parte dell’area in questione (per un’estensione pari a circa 25.500 mq.) risultano edificati con serre, costruzioni per la ricerca e lo sviluppo, magazzini e aree asfaltate.

Risulta in atti che l’area in questione risulti delimitata da vaste superfici – rimaste ad oggi quasi totalmente inedificate – denominate ‘cuneo verde di Gries’ (‘Grieser Grünkeil’), le quali erano state già sottoposte a tutela paesaggistica nell’ambito della zona corografica denominata “paesaggio di particolare tutela” del Piano paesaggistico del Comune di Bolzano.

Nel corso del 2004, il Comune di Bolzano avviava le procedure per la modifica del Piano paesaggistico comunale (e, segnatamente, per la nuova delimitazione del “paesaggio sottoposto a tutela” in quanto riferibile al ‘cuneo verde di Greis’ e per l’inclusione nell’ambito dell’area in questione anche delle particelle fondiarie del signor Psenner).

La proposta di modifica del Piano paesaggistico comunale avrebbe altresì comportato – laddove accolta – l’inasprimento dei vincoli di inedificabilità colà esistenti, attraverso l’imposizione di un divieto assoluto di costruire e ampliare gli edifici fuori terra (nuovo articolo 2/a/2, primo comma, del ‘Piano’, il quale include – fra le altre – le zone naturali caratterizzate da “bellezza e singolarità paesaggistica”, di “risorse naturali” o di “idoneità a fini creativi” ovvero ancora di “protezione di monumenti naturali e culturali in esse presenti”).

La proposta di modifica era volta (nelle intenzioni della Commissione comunale per la tutela del paesaggio) a preservare alle destinazioni agricole il ‘verde agrario infra-urbano’ e a salvaguardare la campagna periurbana del territorio bolzanino.

Nonostante gli odierni appellanti avessero presentato osservazioni critiche rispetto alla proposta inclusione delle aree di cui sopra nell’ambito del ‘paesaggio sottoposto a tutela’, il Consiglio comunale bolzanino provvedeva ad approvare le richiamate modifiche al Piano paesaggistico (delibera di Consiglio 17 febbraio 2005, n. 14), e la Giunta provinciale provvedeva ad approvare le modifiche in questione (delibera di Giunta 30 maggio 2005, n. 1900).

E’ qui appena il caso di osservare che, in sede di approvazione del Piano rimodulato, la Giunta provinciale abbia modificato le prescrizioni di cui sopra in senso lievemente migliorativo rispetto a quanto inizialmente proposto e prevedendo che “le serre esistenti in data 01.04.2005, appartenenti alle aziende ortofloricole possono essere ampliate nella misura massima del 20 per cento – e comunque non oltre il limite di 1.000 mq. per azienda – della superficie coperta delle serre stesse”.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (d’ora innanzi: il T.R.G.A.) e recante il n. 288/2005, gli odierni appellanti impugnavano gli atti con cui il Comune e la provincia di Bolzano avevano approvato le richiamate modifiche al Piano paesaggistico del Comune di Bolzano.

Con la sentenza in epigrafe, il T.R.G.A. ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza in questione è stata gravata in appello dai signori Psenner i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, illogica, incongruente, contraddittoria ed erronea della sentenza del TRGA di Bolzano per violazione e falsa interpretazione dell’articolo 2.a) del Piano paesaggistico di Bolzano, nonché per manifesto travisamento dei fatti.

I primi Giudici avrebbero omesso di considerare che le N.T.A. al Piano paesaggistico comunale di Bolzano descrivono i requisiti e le caratteristiche che devono sussistere perché un’area venga ascritta al novero delle ‘zone di tutela paesaggistica’ (si tratta di aree le quali “per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le loro risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale (…) sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni”).

Ebbene, tali caratteristiche non sono riscontrabili nel lotto di proprietà del signor Psenner, trattandosi di aree prive di alcun effettivo valore paesaggistico e, comunque, edificate per circa il 90 per cento della superficie

Né potrebbe affermarsi che all’ascrizione delle aree in parola fra quelle di ‘particolare tutela paesaggistica’ possa pervenirsi in considerazione dell’inclusione di tale area nell’ambito del c.d. ‘cuneo verde di Gries’ (un’ampia zona a verde posta immediatamente ad ovest rispetto alla città di Bolzano). Ciò, in quanto non sussisterebbero comunque le condizioni di “bellezza e singolarità paesaggistica” e la presenza di “risorse naturali” idonee a giustificare (ai sensi delle N.T.A. al Piano paesaggistico) la richiamata ascrizione.

Ad ogni modo, neppure potrebbe condividersi la decisione dei primi Giudici i quali avrebbero affermato in modo sostanzialmente apodittico l’inclusione dell’area per cui è causa nel c.d. ‘cuneo verde di Gries’, non considerando che tale cuneo verde non possiede confini ben delimitati, con la conseguenza che l’affermazione relativa alla richiamata inclusione avrebbe dovuto essere suffragata da elementi ben più concreti e completi.

Del resto, la mera (e indimostrata) inclusione delle aree in parola nel ‘cuneo verde’ non giustificherebbe in modo automatico la scelta di considerarle come zone di particolare tutela paesaggistica, anche in considerazione dell’ampia edificazione colà esistente.

2) Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, illogica, incongruente, contraddittoria ed erronea della sentenza del TRGA di Bolzano per violazione e falsa interpretazione dei criteri di tutela stabiliti dalla prima Commissione per la tutela del paesaggio, nonché per manifesto travisamento dei fatti.

I primi Giudici avrebbero omesso di considerare che il dichiarato scopo sotteso alla modifica del Piano paesaggistico comunale consisteva nel fine di tutelare “il peculiare paesaggio agrario (…) lungo la cintura urbana”.

Ebbene, tale finalità non avrebbe comunque potuto essere conseguita nel caso in esame, non sussistendo alcun valore agrario dell’area o la sola possibilità di un siffatto utilizzo, trattandosi – al contrario – di un’area edificata in modo pressoché integrale e destinata a un’attività commerciale.

Né potrebbe affermarsi che, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione risulti giustificato dall’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte in materia urbanistica. L’appellante osserva in contrario che la stessa amministrazione aveva a ben vedere limitato il proprio ambito di discrezionalità stabilendo (in sede di N.T.A. al Piano paesaggistico comunale) che avrebbe limitato il vincolo alle sole aree davvero riferibili al “peculiare paesaggio agrario”.

Ancora, l’operato dell’Amministrazione risulterebbe contraddittorio dal momento che alcuni terreni posti ad ovest rispetto a quelli del signor Psenner (e dotati di analoghe caratteristiche geomorfologiche e urbanistiche) sarebbero invece stati sottratti dall’apposizione del vincolo.

Ed ancora, l’appellante lamenta che l’Amministrazione abbia deciso (in modo sostanzialmente apodittico) di apporre il vincolo paesaggistico in modo indistinto su tutte le aree destinate a verde agricolo, omettendo qualunque valutazione sulle caratteristiche concrete della singola area.

3) Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, illogica, incongruente, contraddittoria ed erronea della sentenza del TRGA di Bolzano per violazione dell’art. 6, comma 3 della L.P. n. 16/1970 e degli artt. 30, 37, 44 e 52 della L.P. n. 13/1977 nonché per manifesto travisamento dei fatti.

Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con il quale si era lamentato che l’apposizione del vincolo paesaggistico sull’area del signor Psenner e non su aree vicine (su cui insistono – fra l’altro - un Ospedale, il complesso dei Vigili del fuoco e alcune zone residenziali) risulterebbe illegittima per disparità di trattamento.

Sotto tale aspetto, la sentenza in questione avrebbe erroneamente affermato che le ‘zone per opere ed impianti pubblici’ e le ‘zone residenziali’ risulterebbero sottratte alle prescrizioni di vincolo paesaggistico. L’errore consisterebbe nella non corretta applicazione delle previsioni di cui agli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale (legge 11 agosto 1997, n. 13).

Ed ancora, i primi Giudici avrebbero erroneamente respinto il motivo di ricorso con il quale si era lamentata la disparità di trattamento che caratterizzava l’inclusione delle aree di proprietà del signor Psenner fra quelle ‘di particolare tutela’, contrariamente a quelle su cui insistono la cooperativa Frubona e l’impresa di floricoltura ‘Unterholzner Walter’.

In particolare, i primi Giudici avrebbero erroneamente affermato che le imprese da ultimo richiamate non ricadessero nell’ambito del ‘cuneo verde di Gries’, non avvedendosi che tale affermazioni risultasse apodittica e non confermata dalla documentazione in atti.

4) Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, illogica, incongruente, contraddittoria ed erronea della sentenza del TRGA di Bolzano per violazione e falsa interpretazione dell’art. 2.a) del Piano paesaggistico di Bolzano e erroneità della sentenza sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Il T.R.G.A. avrebbe erroneamente respinto il motivo di ricorso con il quale si era lamentata l’illegittimità dell’inclusione delle aree di proprietà del signor Psenner fra quelle ‘di particolare tutela’, attesa l’omessa motivazione da parte della Provincia alle osservazioni presentate sulla proposta di Piano (con tali osservazioni si era osservato che le aree di proprietà del signor Psenner non possedessero le caratteristiche previste dall’articolo 2a) delle N.T.A. al Piano paesaggistico).

Sotto tale aspetto, la Provincia appellata si sarebbe limitata ad affermare in modo apodittico che l’ascrizione delle aree in questione a quelle ‘di particolare tutela’ si giustificasse semplicemente per la loro inclusione nell’ambito del c.d. ‘cuneo verde’.

Né potrebbe tenersi in considerazione (quale impropria ‘misura compensativa’) la previsione – inserita in sede di approvazione finale delle modifiche al Piano – della possibilità di ampliare la superficie occupata dalle serre fino a 1.000 m2 complessivi.

Ed infatti, la concessione di tale limitata possibilità di ampliamento nulla toglierebbe al carattere illegittimo della più volte richiamata inclusione in specie sotto il profilo del difetto di motivazione.

Ed ancora, il T.R.G.A. avrebbe in modo erroneo e contrastante con le risultanze in atti respinto il motivo di ricorso con il quale si era lamentata la disparità di trattamento in relazione al trattamento riservato alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, le cui aree (distanti solo alcune centinaia di metri da quelle del signor Psenner) erano state escluse dal vincolo, nonostante fossero anch’esse prossime al ‘cuneo di Gries’ e – al contrario di quelle del signor Psenner – fossero addirittura inedificate.

5) Eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, illogica, incongruente, contraddittoria ed erronea della sentenza del TRGA di Bolzano per violazione e falsa interpretazione del comma 2 dell’art. 3 della L.P. n. 16/1970.

La sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di tutela per avere respinto il motivo con il quale si era lamentata la violazione – in sede di approvazione della modifica al Piano - della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 16 del 1970 (la quale prevede come obbligatoria la ‘presa di posizione’ da parte dell’urbanista del competente servizio comunale).

Sotto tale aspetto, i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la ‘dichiarazione di voto’ espressa nel caso di specie dall’urbanista fosse effettivamente assimilabile (ai fini di cui alla disposizione da ultimo richiamata) alla ‘presa di posizione’ richiesta dalla medesima disposizione.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai titolari di un’impresa di floricoltura corrente in Bolzano avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (d’ora innanzi: il T.R.G.A.) con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui – rispettivamente – il Comune e la Provincia di Bolzano hanno inserito le aree di loro proprietà (quasi interamente occupate da serre) nell’ambito dei ‘paesaggi di particolare tutela’ del piano paesaggistico del Comune di Bolzano, in quanto tali assoggettati a vincoli di sostanziale inedificabilità.

2. Il primo motivo di appello (con il quale è stata contestata sotto vari aspetti l’inclusione delle aree di proprietà del signor Psenner nell’ambito di quelle caratterizzate da ‘particolare tutela’ ai sensi dell’ articolo 2, lettera a), n. 2 del riformulato Piano paesaggistico del Comune di Bolzano) non può trovare accoglimento.

Al riguardo, le amministrazioni appellate hanno condivisibilmente osservato che la complessiva congruità e non irragionevolezza delle scelte in tale occasione compiute risultano suffragate dalla documentazione in atti, la quale conferma: a) per un verso, la complessiva congruità della scelta sottesa all’imposizione di una particolare tutela a protezione del c.d. ‘cuneo verde di Gries’ e b) per altro verso la complessiva congruità anche della scelta sottesa all’inclusione nell’ambito dei ‘paesaggi di particolare tutela’ delle aree di proprietà del signor Psenner.

Quanto al primo aspetto, la Provincia Autonoma e il Comune di Bolzano hanno richiamato le valutazioni in fatto e tecnico-discrezionali sottese da un lato all’irrigidimento delle disposizioni a protezione dei ‘paesaggi di particolare tutela’ di cui al richiamato articolo 2 delle N.T.A. al Piano paesaggistico per il Comune di Bolzano e, dall’altro lato, all’inclusione pressoché totale del ‘cuneo verde di Gries’ (pur nella difficoltà di una sua precisa delimitazione corografica) nell’ambito di tali ‘paesaggi’.

Ed infatti, dalla documentazione di causa (e segnatamente dagli atti prodromici alla modifica del richiamato articolo 2 delle N.T.A. al Piano paesaggistico da parte della Provincia Autonoma e del Comune di Bolzano) emerge:

- che l’intenzione delle amministrazioni appellate fosse nel senso di proteggere, attraverso un irrigidimento in termini qualitativi e quantitativi delle disposizioni vincolistiche già esistenti, l’areale della conca bolzanina, ancora destinata in modo pressoché totale a verde agricolo;

- che negli ultimi decenni il verde agricolo posto nella cintura urbanistica intorno alla città di Bolzano ha subito un rilevante processo di erosione, anche a causa degli usi ‘non agricoli’ dei fondi rustici (fenomeno, questo, particolarmente accentuato nelle aree – quale quella per cui è causa – poste nelle immediate vicinanze di aree residenziali e di zone con impianti e opere pubbliche - e quindi ampiamente urbanizzate - con incremento del rischio di ulteriore trasformazione edificatoria);

- che le richiamate esigenze di tutela risultano particolarmente accentuate con riferimento al c.d. ‘cuneo verde di Gries’ (un’amplissima zona a verde posta nella parte occidentale della città di Bolzano la quale costituisce un importante elemento di articolazione della struttura paesaggistica e una parte caratteristica del territorio bolzanino). Ed infatti, prima delle modifiche al Piano paesaggistico all’origine dei fatti di causa, solo una parte del ‘cuneo verde’ risultava inserita nell’ambito dei ‘paesaggi di particolare tutela’ e per di più le pertinenti disposizioni del Piano non impedivano la realizzazione di cubatura edilizia (talvolta in misura rilevante) su tali aree, in tal modo assecondando le pressioni dei proprietari – in specie, di quelli le cui aree risultano più vicine al centro cittadino -.

Conseguentemente, la scelta operata dalle amministrazioni appellate consistente nell’imposizione di un più rigido assetto vincolistico sui ‘paesaggi di particolare tutela’ (e in particolare sul ‘cuneo verde’) risulta pienamente giustificata alla luce dell’amplissima discrezionalità che connota le scelte in materia urbanistica e in sede di imposizione di vincoli (discrezionalità che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può essere censurata in sede giurisdizionale se non nelle ipotesi – che qui non ricorrono – in cui le scelte finali risultino affette da palesi profili di abnormità o irragionevolezza).

Né tali profili di irragionevolezza potrebbero dirsi sussistenti in relazione alla scelta di inserire le aree di proprietà del signor Psenner nell’ambito dei ‘paesaggi di particolare tutela’.

Si osserva al riguardo:

- che le particolari esigenze di tutela richiamate in precedenza e la condivisibile intenzione di preservare da qualunque ulteriore compromissione un’area – il ‘cuneo verde’ – di particolare importanza per l’assetto paesaggistico della città e dei suoi dintorni giustificano un approccio particolarmente rigoroso, tal da includere nelle aree sottoposte a tutela quelle con caratteristiche analoghe a quelle del signor Psenner;

- che, se per un verso è vero che la precisa delimitazione del ‘cuneo verde di Gries’ non risulta agevole, per altro verso l’esame della documentazione in atti dimostra il carattere congruo e non irragionevole della scelta operata dalle amministrazioni appellate. Ed infatti, dalle cartografie in atti risulta ictu oculi che le particelle di proprietà del signor Psenner intercettino in senso trasversale lo sviluppo longitudinale del vasto areale verde che si sviluppa nella parte occidentale della città di Bolzano, rappresentando – rispetto allo sviluppo di tale areale – allo medesimo tempo un elemento di cesura e di continuità;

- che la palese inclusione delle aree per cui è causa nella parte più centrale del ‘cuneo di Gries’ giustifica in modo pieno l’inclusione di tali aree fra i ‘paesaggi di particolare tutela’ di cui all’articolo 2 delle N.T.A. al (riformulato) piano paesaggistico, senza che si renda necessaria un’indagine particolarmente approfondita in ordine al quantum specifico di ‘bellezza e singolarità paesaggistica’ e di ‘risorse naturali’ caratterizzante le specifiche particelle;

- che il carattere pienamente giustificato della richiamata inclusione resta altresì intatto anche laddove si tengano in adeguata considerazione gli interventi già realizzati in loco. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento secondo cui in sede di gestione del vincolo paesaggistico (e, ancor prima, in sede di imposizione dello stesso), l’eventuale situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino maggiormente l'ambito protetto (in tal senso: Cons. Stato, VI, 21 luglio 2011, n. 4418);

- che, comunque, nel caso in questione non sussistevano neppure l’affermata, piena compromissione dei valori paesaggistici e agricoli dell’area, atteso che (su un totale di circa 29mila mq), circa 3.500 risultano privi di alcuna edificazione, circa 17mila sono semplicemente coperti da serre, e circa 3.500 risultano occupati da piazzali, per un totale di circa 24mila mq privi di edificazioni significativamente idonee ad incidere sui valori paesaggistici dell’area e sul carattere di sostanziale in edificazione esistente in loco.

3. Per ragioni in larga parte analoghe a quelle evidenziate in relazione al primo motivo, devono altresì essere respinti il secondo e il terzo motivo di appello.

3.1. Ed infatti, per le ragioni già esaminate retro, sub 2, deve ritenersi ampiamente confermata l’affermazione secondo cui l’imposizione del vincolo di sostanziale inedificabilità dell’area conseguente alla modifica dell’articolo 2 delle N.T.A. al Piano paesaggistico risultasse giustificato dall’intento di preservare l’integrità “[del] peculiare paesaggio agrario (…) lungo la cintura urbana”.

Ancora, per le medesime ragioni già esaminate sub 2 deve ritenersi infondato il motivo di appello con cui (reiterando analogo argomento già proposto in primo grado e riproposto in sede di appello) si è lamentata la violazione del sostanziale autovincolo che la stessa Amministrazione si sarebbe imposta in sede di approvazione del nuovo articolo 2, lettera a), n. 2 delle più volte richiamate N.T.A. (disposizione – quest’ultima – che legittima l’inclusione fra le ‘zone di tutela paesaggistica’ nel caso di “aree venutesi a creare anche per mano dell’uomo, che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le loro risorse naturali (…), nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in esse presenti sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni”).

Al riguardo, ci si limita qui a ribadire che la richiamata inclusione risulta nel caso di specie pienamente giustificata, se solo si ponga mente: a) alle oggettive caratteristiche del ‘cuneo verde di Gries’; b) alla particolare finalità di tutela sottesa alla modifica del Piano paesaggistico; c) al posizionamento delle aree per cui è causa nella parte più interna del ‘cuneo’.

3.2. E ancora, non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso con cui si è lamentata la disparità di trattamento che l’amministrazione avrebbe riservato ai terreni dell’appellante rispetto ai proprietari di aree viciniori parimenti destinate a ‘verde agricolo’.

Al riguardo, va premesso che – sulla base di un consolidato orientamento – il vizio di disparità di trattamento può dirsi sussistente solo a fronte di situazioni effettivamente omogenee e, quindi, pienamente comparabili. Ebbene, non è questa l’ipotesi che qui ricorre atteso che gli appellanti si sono limitati ad affermare che le ulteriori aree poste in comparazione in sede di ricorso (e non incluse nel novero delle ‘zone di tutela paesaggistica’) sono anch’esse a destinazione agricola, senza allegare alcun ulteriore elemento idoneo a ritenere la piena equiparabilità fra le diverse situazioni. Il che, come è evidente, già depone nel senso dell’insussistenza del richiamato profilo di disparità.

Per di più, il Comune di Bolzano ha persuasivamente sottolineato che l’inclusione delle aree del signor Psenner (e non anche le altre aree richiamate nell’ambito del secondo motivo di appello, per le quali non sono stati forniti elementi specifici e puntuali) fra quelle ‘di tutela paesaggistica’ risponde in modo coerente alla finalità (esplicitata nel corso dell’iter finalizzato alla modifica dell’articolo 2 delle N.T.A.) di evitare ulteriori trasformazioni dell’ambiente agricolo (ad es., per scopi residenziali o commerciali) e di sottoporre a particolare protezione le aree di verde agricolo poste nelle vicinanze di zone già edificate.

3.3. Per motivi in parte analoghi a quelli appena divisati non può essere condiviso neppure il terzo motivo di appello, con cui si è lamentata la presunta disparità di trattamento che sarebbe alla base della scelta di assoggettare a un vincolo particolarmente stringente la sola area di proprietà del signor Psenner e non anche altre aree viciniori (quali, ad esempio, quelle su cui sorge l’Ospedale civico, il complesso dei vigili del fuoco e alcune zone residenziali).

Basti osservare, al riguardo, che nel caso di specie difetta in modo evidente quella piena e oggettiva comparabilità fra le aree di proprietà del signor Psenner e le altre aree richiamate in sede di appello (piena comparabilità che, sola, consentirebbe di supportare un giudizio in termini di disparità di trattamento). In assenza di una siffatta dimostrazione, la censura in esame si traduce, a ben vedere, nel mero tentativo di censurare la condivisibilità in se della scelta tecnico-discrezionale tradottasi nell’inclusione delle aree di cui sopra fra i ‘paesaggi di particolare tutela’ (censura che potrebbe trovare accoglimento solo nel caso – che qui non ricorre – in cui si accertasse che tale inclusione costituisca una scelta irragionevole o palesemente incongrua).

Si osserva al riguardo:

- che non può essere proposta una comparazione in termini oggettivi con le aree su cui sorgono l’Ospedale civile e il complesso dei Vigili del Fuoco, stante le obiettive finalità di interesse pubblico della destinazione di tali opere e il carattere già interamente edificato delle stesse (mentre l’area di proprietà del signor Psenner – per le ragioni già esaminate sub 2 – non può definirsi come ‘edificata’ in misura preponderante). Al riguardo (e nonostante le deduzioni svolte in senso contrario dagli appellanti) si osserva che il carattere complessivamente bilanciato della scelta urbanistica nel caso di specie operata risulta confermato dal fatto che gli atti impugnati hanno bensì ammesso una (limitata) possibilità di ampliamento delle serre esistenti alla data del 1° aprile 2005 (entro la percentuale massima del 20 per cento e il limite di 1.000 mq. per ciascuna impresa). Anche sotto questo aspetto, quindi, resta confermato il giudizio secondo cui le richiamate scelte hanno contemperato in modo non irragionevole le esigenze di tutela dei valori oggetto di tutela primaria e l’intento di non comprimere in modo eccessivo le prerogative della proprietà e della produzione;

- allo stesso modo, non può essere ammessa una comparazione in termini oggettivi né con le aree già edificate in quanto già in precedenza destinate a finalità residenziali, né con le altre imprese florovivaistiche della zona (ci si riferisce, in particolare, alla cooperativa Frubona e all’impresa di floricoltura ‘Unterholzner Walter’). Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, il Comune di Bolzano ha persuasivamente osservato che dal solo esame della cartografia in atti emerge come la posizione geografica delle stesse (via Castel Firmiano e zona ‘Bivio’) non risulti così centrale rispetto all’andamento del ‘cuneo verde’ come la posizione occupata dall’impresa degli odierni appellanti. Nelle aree di cui sopra (contrariamente a quelle occupate dall’attività d’impresa degli appellanti) non sembra porsi in modo altrettanto impellente l’esigenza di arginare il rischio di ulteriore trasformazione edilizia in danno dell’integrità del ‘cuneo verde’.

4. Per ragioni in larga parte analoghe a quelle dinanzi esaminate, non può trovare accoglimento il quarto motivo di appello (con il quale si chiede di riformare il capo della sentenza con cui si è ritenuto insussistente il contrasto fra la più volte richiamata inclusione e il sostanziale autovincolo che le Amministrazioni appellate si sarebbero imposte attraverso l’approvazione del nuovo articolo 21) delle N.T.A. al Piano paesaggistico della città di Bolzano.

Al riguardo ci si limita a rinviare a quanto già osservato retro, sub 3.1.

Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore argomento (del pari, articolato con il quarto motivo di appello) relativo alla presunta disparità di trattamento che le Amministrazioni avrebbero perpetrato non includendo fra i ‘paesaggi di particolare tutela’ l’area di proprietà della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Al riguardo ci si limita ad osservare che – per ammissione degli stessi appellanti – tale area risulta connotata da caratteristiche fisiche e orografiche notevolmente diverse rispetto all’area di interesse degli odierni appellanti e che quindi, ancora una volta, difettano i presupposti per procedere a una valutazione in termini di disparità di trattamento.

5. Da ultimo, non può trovare accoglimento il quinto motivo di appello con il quale si chiede di riformare la sentenza in epigrafe in relazione alla questione dell’asserita violazione del comma 2 dell’articolo 3 della L.P. 16 del 1979 in relazione alla necessaria ‘presa di posizione’ da parte dell’urbanista in ordine alla compatibilità urbanistica del proposto vincolo paesaggistico.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la sentenza in epigrafe sia meritevole di puntuale conferma laddove ha osservato che le modalità concrete con cui l’Urbanista si era espresso in sede di approvazione della modifica del ‘Piano’ (attraverso un’espressa ‘dichiarazione di voto’) risultassero nella forma e nella sostanza pienamente compatibili con la richiamata disposizione di legge provinciale, risultando tale modus operandi del tutto compatibile con la previsione normativa la quale impone una puntuale ‘presa di posizione’ da parte dell’Urbanista.

6. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Hans Zelger, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)