TAR Basilicata Sez. I n. 17 del 13 gennaio 2017
Aria.Impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 269, d.lgs. n. 152/2006

Sebbene le norme contenute nell'art. 269, commi 2 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006 contemplino distinti procedimenti per le autorizzazioni, relative alla realizzazione di nuovi impianti, e per le autorizzazioni, di rinnovo e/o di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate, prevedendo soltanto per la prima tipologia di procedimenti l’indizione di una Conferenza di servizi, mentre nel secondo tipo di procedimenti l’Autorità amministrativa competente deve richiedere esclusivamente un parere del Comune, va rilevato che ai sensi dell’art. 281, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006 le autorizzazioni di rinnovo, da rilasciare ai gestori di impianti autorizzati ai sensi del DPR n. 203/1988, come quello gestito dalla ricorrente ed oggetto della controversia in esame, devono seguire il normale iter procedimentale, disciplinato per i nuovi stabilimenti.




Pubblicato il 13/01/2017

N. 00017/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00228/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2016, proposto dalla Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato S. e C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto in Potenza Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell’avv. Gerardo Pedota;

contro

-Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Luglio e Nicola Sabina, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Adeltina Salierno, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

per l'annullamento:

-del provvedimento prot. n. 12761 del 23.3.2016, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato il parere negativo dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) espresso per due volte, ha respinto l’istanza di autorizzazione unica ambientale ex art. 281 D.Lg.vo n. 152/2006, presentata il 31.12.2013 dalla Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato S. e C. per lo stabilimento di produzione del calcestruzzo, sito in Avigliano Via San Vito;

-della nota prot. n. 31337 dell’11.9.2014, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha convocato la Conferenza di servizi;

-delle note prot. n. 86242 del 23.6.2015 e prot. n. 102645 dell’1.8.2015, con le quali il Direttore dell’Unita Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) ha espresso parere negativo al rilascio della suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza e dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Giuseppe Buscicchio, Adeltina Salierno e Nicola Sabina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato S. e C. (d’ora in poi Eredi Galasso) è proprietaria dal 1976 dello stabilimento di produzione del calcestruzzo, sito in Avigliano Via San Vito, per il quale la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 2405 del 12.4.1997 aveva rilasciato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 12 e 13, comma 4, DPR n. 203/1988, in quanto le misure di prevenzione dell’inquinamento atmosferico adottate non comportavano emissioni superiori ai limiti consentiti.

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 281 D.Lg.vo n. 152/2006, in data 31.12.2013 la Eredi Galasso presentava la domanda di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 269 stesso D.Lg.vo n. 152/2006 presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Avigliano, che la trasmetteva all’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza.

Il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza con nota prot. n. 31337 dell’11.9.2014 convocava la Conferenza di servizi, invitando l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, l’ARPAB e l’Unita Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in poi ASP).

Nell’ambito della Conferenza di servizi l’ARPAB con nota del 24.9.2014, il Comune di Avigliano con nota del 30.9.2014 e l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione con nota dell’1.10.2014 esprimevano parere favorevole, evidenziando che l’impianto, sebbene ubicato in Zona E4, era stato costruito prima dell’entrata in vigore nel 1987 del vigente PRG, mentre il Direttore dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP prima con nota del 26.9.2014 aveva chiesto l’acquisizione di una planimetria dello stabilimento, riportante l’ubicazione del cimitero comunale e la sua distanza dall’impianto, e dopo il deposito di tale documento, con nota prot. n. 86242 del 23.6.2015 esprimeva parere negativo, in quanto lo stabilimento era ubicato all’interno della fascia di rispetto cimiteriale ex artt. 338 R.D. n. 1265/1934 e 57 DPR n. 285/1990.

Pertanto, con nota del 5.7.2015 Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, richiamando il predetto parere negativo del Direttore dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP, che veniva ribadito con nota prot. n. 102645 dell’1.8.2015.

Con provvedimento prot. n. 12761 del 23.3.2016 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato il parere negativo dell’ASP espresso per due volte, respingeva l’istanza di autorizzazione, presentata dalla Eredi Galasso il 31.12.2013.

La Eredi Galasso con il presente ricorso, notificato il 14.4.2016 e depositato il 26.4.2016, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 12761 del 23.3.2016, unitamente alla nota prot. n. 31337 dell’11.9.2014, di convocazione della Conferenza di servizi, ed ai citati pareri negativi espressi dal Direttore dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP con le note prot. n. 86242 del 23.6.2015 e prot. n. 102645 dell’1.8.2015, deducendo:

1) l’illegittimità della decisione del Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, di indire la Conferenza di servizi, perché violativa dell’art. 269, commi 2 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006 e dell’art. 3 DPR n. 59/2013;

2) l’illegittimità del parere dell’ASP, per la violazione dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934 e del principio di legittimo affidamento, nonché perché affetto da eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Potenza, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto il parere negativo dell’ASP doveva essere impugnato entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla sua conoscenza da parte della ricorrente, avvenuta il 25.6.2015.

Si è pure costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria, la quale, oltre a dedurre l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione dei suddetti pareri sfavorevoli dell’ASP in quanto atti endoprocedimentali di natura meramente interlocutoria.

Con Ordinanza n. 50 dell’11.5.2016 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

All’Udienza Pubblica del 7.12.2016 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, vanno disattese entrambe le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Provincia di Potenza e dall’ASP, in quanto il parere negativo dell’Azienda Sanitaria è un atto endoprocedimentale, che può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento, quando, come nella specie, quest’ultimo aderisce al citato parere sfavorevole.

Nel merito, il ricorso in esame risulta fondato per le ragioni di seguito indicate.

Va disattesa la censura, relativa alla violazione dell’art. 269, commi 2 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006, attesocché, sebbene tali norme contemplano distinti procedimenti per le autorizzazioni, relative alla realizzazione di nuovi impianti, e per le autorizzazioni, di rinnovo e/o di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate, prevedendo soltanto per la prima tipologia di procedimenti l’indizione di una Conferenza di servizi, mentre nel secondo tipo di procedimenti l’Autorità amministrativa competente (in Basilicata la Provincia) deve richiedere esclusivamente un parere del Comune, va rilevato che ai sensi dell’art. 281, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006 le autorizzazioni di rinnovo, da rilasciare ai gestori di impianti autorizzati ai sensi del DPR n. 203/1988, come quello gestito dalla ricorrente ed oggetto della controversia in esame, devono seguire il normale iter procedimentale, disciplinato per i nuovi stabilimenti.

Parimenti, l’art. 3, comma 1, lett. c), DPR n. 59/2013 non può trovare applicazione nella fattispecie di cui è causa, in quanto anch’esso, nello statuire che le domande delle piccole e medie imprese, di rinnovo e/o aggiornamento delle emissioni in atmosfera, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, si riferisce agli impianti, già autorizzati ai sensi dell’art. 269 D.Lg.vo n. 152/2006, e non anche a quelli, come quello di cui è causa, che ancora devono ottenere l’autorizzazione ex 281, comma 1, stesso D.Lg.vo n. 152/2006.

Pertanto, deve ritenersi che il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha correttamente convocato la Conferenza di servizi.

Al riguardo, va precisato che la società ricorrente ha presentato tempestivamente in data 31.12.2013 la domanda di rinnovo dell’autorizzazione ex artt. 269 e 281, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto deve tenersi conto della data di deposito presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Avigliano e non di quella di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, trasmessa dal Comune.

Risulta, invece, fondata la censura, relativa alla violazione dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934, attesocché l’art. 338, 7° ed ultimo comma, R.D. n. 1265/1934 consente espressamente la realizzabilità all’interno della zona di rispetto cimiteriale degli interventi di recupero e/o funzionali degli edifici esistenti, per cui, se il Comune di Avigliano nel 1976 ha autorizzato la costruzione dello stabilimento di produzione del calcestruzzo in questione, non può oggi essere negata ai sensi della suindicata norma l’autorizzazione di cui al combinato disposto ex artt. 269 e 281 D.Lg.vo n. 152/2006.

Pertanto, come dedotto dalla ricorrente, il Direttore dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP, nell’esprimere il parere negativo, non doveva limitarsi ad evidenziare l’ubicazione dell’impianti in questione all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, ma avrebbe dovuto dimostrare la concreta non rispondenza dell’impianto in questione ai requisiti di igiene e salubrità per le emissioni in atmosfera, tenuto pure conto di quanto già accertato nell’ambito del precedente procedimento, conclusosi con il rilascio da parte della Regione Basilicata con Del. G.R. n. 2405 del 12.4.1997 dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13, comma 4, DPR n. 203/1988, e del parere favorevole espresso nel procedimento in questione dall’ARPAB, dal Comune di Avigliano e dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione.

Pertanto, gli impugnati pareri negativi dell’ASP risultano viziati anche da eccesso di potere per difetto di motivazione e/o istruttoria.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. 12761 del 23.3.2016 e dei presupposti pareri negativi dell’ASP, espressi dal Direttore dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP con le note prot. n. 86242 del 23.6.2015 e prot. n. 102645 dell’1.8.2015.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna in solido la Provincia di Potenza e l’ASP al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 44 del 10.3.2014, in complessivi 5.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese relative al Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono        Giuseppe Caruso