Emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso: il parametro COT e l'urgenza di una norma nazionale
di Matteo ROSSI
In un precedente contributo — Emissioni in atmosfera degli impianti di produzione conglomerato bituminoso: il caso della Regione Lazio — era stato ricostruito il quadro autorizzativo di questi impianti dopo l'entrata in vigore del DM 69/2018, evidenziando come l'incertezza interpretativa abbia generato, sul territorio nazionale, una situazione a macchia di leopardo: prescrizioni emissive diverse da Regione a Regione e, nel Lazio, persino da Provincia a Provincia, con effetti distorsivi sulla concorrenza in un mercato i cui committenti sono in larga parte pubbliche amministrazioni.
Quella prima analisi si chiudeva con un auspicio: una chiave di lettura nazionale. Il presente contributo intende dimostrare perché quell'auspicio non sia un'opzione, ma una necessità che discende dall'assetto costituzionale delle competenze, concentrandosi sul parametro più controverso dell'intero quadro — il Carbonio Organico Totale (COT) — e su due aspetti tecnici troppo spesso trascurati: la metodica di misura e il trattamento della componente metanigena.
Una premessa costituzionale: i limiti di emissione sono materia statale
La fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera rientra nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale è costante nel qualificare tali limiti come espressione di un livello di tutela uniforme e non riducibile, valido sull'intero territorio nazionale.
Lo Stato, per gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, questo livello lo ha fissato: l'Allegato I, Parte V, Parte III, punto [12], del D.Lgs. 152/2006 individua i soli parametri "Polveri" (20 mg/Nm³) e "Ossidi di zolfo" (1.700 mg/Nm³), riferiti a un tenore di ossigeno del 17%. Il COT non figura, e — come si argomenterà — non per dimenticanza. Esiste quindi uno standard nazionale, ed esiste un canale, anch'esso nazionale, per integrarlo dove serva: il decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5 (richiamato dall'art. 271, comma 2), che è lo strumento con cui la Parte V prevede l'aggiornamento dell'Allegato I.
Il problema, allora, non è che manchino gli strumenti. È che, in loro assenza di esercizio, il vuoto viene colmato in basso — dalla singola autorizzazione provinciale — anziché in alto.
Il cuore della questione: si monitorano i fumi di un essiccatore, non di un combustore
Il COT viene preteso, in alcune autorizzazioni, come se l'essiccatore a tamburo dell'impianto fosse un impianto di combustione. Non lo è, e la dimostrazione è scritta nella Parte V del TUA. Il tenore di ossigeno di riferimento ne è la prova più nitida.
La definizione di "concentrazione" dell'art. 268, comma 1, lett. s), stabilisce che la correzione all'ossigeno di riferimento di combustione — 3% per i combustibili liquidi e gassosi, 6% per i solidi, 15% per le turbine a gas — si applica per gli impianti di combustione. L'essiccatore del conglomerato bituminoso è invece espressamente escluso dal paragrafo [1] dell'Allegato I, Parte III (impianti di combustione con potenza inferiore a 50 MW), e il paragrafo [12] gli assegna un ossigeno di riferimento del 17%, valore prossimo a quello dell'aria ambiente (21%). Quel 17% non è un dettaglio: è il riconoscimento, interno allo stesso Allegato I, che i fumi dell'essiccatore sono l'effluente di un processo ad alta diluizione — il riscaldamento diretto degli inerti richiede grandi volumi d'aria — e non gas di combustione concentrati. La stessa Parte I dell'Allegato I conferma il principio, stabilendo che l'ossigeno di riferimento è quello "derivante dal processo" e che i valori limite si riferiscono alla quantità di emissione diluita "nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio".
La conseguenza è quantitativa, non solo concettuale. La formula di normalizzazione è:
C(rif) = C(mis) × (21 − O₂rif) / (21 − O₂mis)
Un essiccatore opera con ossigeno a camino tipicamente intorno al 17–19%. Normalizzando un valore di COT misurato a un ossigeno reale del 18% verso il riferimento corretto del 17%, il fattore di correzione è 4/3, circa 1,33. Normalizzando lo stesso identico dato verso un riferimento di combustione del 3% — come accadrebbe se l'Ente trattasse l'essiccatore alla stregua di un bruciatore a gas — il fattore diventa 18/3, ossia 6. Lo stesso fumo, la stessa misura, restituisce un COT quasi cinque volte superiore per il solo effetto di una normalizzazione giuridicamente errata. La macchia di leopardo, dunque, non riguarda soltanto il "se" imporre il COT: passa anche per il "come" lo si riferisce all'ossigeno, variabile che nessuna norma di settore governa.
La metodica e il metano: corollari della stessa radice
Una volta chiarito che l'essiccatore non è un combustore, gli altri due nodi si sciolgono da soli, perché discendono dallo stesso errore di classificazione.
Sul piano della metodica, affermare "COT misurato con la UNI EN 12619" è incompleto. Quella norma misura, con rivelatore a ionizzazione di fiamma, il carbonio organico gassoso totale espresso come TVOC — metano incluso. Per isolare la frazione non metanica occorre un secondo canale (la UNI EN ISO 25140 per la determinazione del metano) e una sottrazione, tipicamente con strumentazione dual-FID. Il dato finale cambia radicalmente a seconda che il metano sia incluso o escluso.
E la regola di default, in assenza di una norma che disponga l'esclusione, è che il COT comprenda il metano. La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 30481/2015) e il TAR Piemonte (n. 1046/2013) lo hanno affermato sulla base di una precisa ratio: il COT costituisce un indice di qualità della combustione, nel quale vanno incluse tutte le forme di carbonio organico che rivelino idrocarburi incombusti. Ma è esattamente questa ratio a non potersi trasferire all'essiccatore: se non è un impianto di combustione, il COT non ne misura la "qualità della combustione", e viene meno il fondamento stesso dell'inclusione del metano. Nondimeno, mancando per gli asfalti qualunque norma di esclusione, l'impianto alimentato a gas naturale si vede caricare il metano incombusto del bruciatore — una frazione estranea ai composti organici di processo del bitume.
Il precedente del biogas: la prova che lo strumento esiste
Che il metano sia un problema reale, e che lo si risolva a livello nazionale, lo dimostra il DM 19 maggio 2016, n. 118. Adottato ai sensi dell'art. 281, comma 5, quel decreto ha aggiornato i limiti di COT degli impianti a biogas e, soprattutto, ha aggiunto alla relativa voce le parole "escluso il metano, salvo che i provvedimenti di cui all'art. 271, comma 3, o le autorizzazioni di cui all'art. 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione", motivando con il fatto che nella combustione del biogas il metano incombusto è rilevante e si era determinata un'eterogenea applicazione del parametro.
È il modello procedurale proponibile anche per gli impianti di conglomerato bituminoso — ma va citato per ciò che è: un precedente di metodo, non un'analogia sostanziale. Il biogas un limite di COT in Allegato I lo ha, perché è impianto di combustione; l'essiccatore no. Se mai, l'asimmetria rafforza l'argomento: il COT degli impianti di conglomerato bituminoso è ancora più estraneo al regime di combustione di quello del biogas, eppure è il biogas ad aver ottenuto la copertura nazionale, mentre gli asfalti restano affidati alla sensibilità del singolo funzionario.
Né la determina regionale né l'autorizzazione provinciale: serve la norma nazionale
Va dato atto che una sola Regione ha "legiferato" in materia: il Lazio, con la DD G12876/2020, ha disciplinato i criteri di calcolo del COT e imposto la metodica UNI EN 12619:2013. Ma occorre essere precisi sul rango di quell'atto: non è una legge regionale, è una determinazione dirigenziale di un settore — un atto amministrativo che, nella gerarchia delle fonti, pesa pressoché nulla, e che per di più tace proprio sul nodo della frazione metanica. Tutte le altre Regioni rimettono di fatto la decisione alle singole autorizzazioni.
Nessuna delle due vie è ammissibile. La determina regionale, per quanto diligente, frammenta comunque su base territoriale uno standard che deve essere uniforme; l'approccio caso-per-caso consegna il parametro all'apprezzamento del singolo ufficio. Entrambe producono disparità di trattamento — tra Regioni, tra Province e finanche tra impianti della stessa Provincia — ed entrambe difettano di quel fondamento oggettivo che solo una fonte statale può offrire. Lo conferma, in sede contenziosa, il TAR Liguria (Sez. II, n. 592/2025), secondo cui agli impianti alimentati con materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto si applicano i soli limiti dell'Allegato I (Polveri e SOx), e l'introduzione di limiti più severi deve avvenire "con legge o provvedimento generale della Regione sulla base delle migliori tecniche disponibili, non certo singulatim con i provvedimenti autorizzativi relativi ad un singolo impianto, pena il rischio di disparità di trattamento a seconda della diversa sensibilità del funzionario istruttore".
Conclusione
Il parametro COT degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso è il punto in cui convergono tutte le criticità descritte nella prima parte di questa analisi: un vuoto normativo nazionale, un parametro tecnicamente fuori fuoco rispetto alla natura dell'impianto, una metodica che cambia l'esito di un ordine di grandezza, una frazione metanica non governata e una distorsione concorrenziale che ne deriva.
La soluzione non può che essere nazionale, perché nazionale è la competenza. Un decreto adottato ai sensi dell'art. 281, comma 5, che integri l'Allegato I chiarendo, per questa tipologia di impianti, il regime emissivo applicabile, la metodica di misura e il trattamento della componente metanica — sul modello procedurale già sperimentato con il DM 118/2016 per il biogas — restituirebbe uniformità, certezza agli operatori e parità di condizioni competitive. Fino ad allora, si continuerà a misurare i fumi di un essiccatore come se fossero quelli di un combustore: con i risultati, e le disparità, che ne conseguono.




