LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 208 E LA NORMATIVA IN MATERIA DI VAS CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE
di Sabrina Bigatti
L’art. 208 co. 6 del D.lgs 152/2006 , dopo aver disposto che l’autorità competente in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto di smaltimento/recupero di rifiuti , precisa quanto segue:
“L\'APPROVAZIONE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO VISTI, PARERI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ORGANI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, COSTITUISCE, OVE OCCORRA, VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ DEI LAVORI.”
Si tratta di verificare se e a quali condizioni la variante costituita dall’approvazione del progetto approvato ex art. 208 sia soggetta alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di VAS.
Dopo un primo esame della questione si puo’ evidenziare che ammesso e non concesso che le varianti ai PRG comunali siano in via di principio da sottoporre alla normativa di cui si tratta ( ma questo è un aspetto tutto da verificare e sul punto ci si soffermerà oltre), non si può fare a meno di notare che nessuna disposizione di legge né statale né regionale prevede attualmente l’assoggettamento a tale normativa delle varianti “costituite” dall’approvazione dei progetti ex art. 208 sopra citato.
Non solo, significativo è il fatto che , mentre in tema di VIA, l’art. 208 ( contenuto nel medesimo D.lgs 152/2006 che disciplina la VAS……..) prevede espressamente al co.1 che i termini di cui ai co.3 e 8 sono sospesi, “fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale” analoga disposizione non è prevista in tema di VAS; anzi, dato che la VAS, stante la formulazione dell’art. 5 co.1 lett a) e p), si traduce in una “parere”, ne deriva che anch’esso, quand’anche lo si ritenesse necessario, sarebbe sostituito dall’”approvazione del progetto” ai sensi dell’art. 208 (analoga disposizione è prevista per la VIA, in materia di bonifiche, dall’art. 242 co.7 del D.lgs 152/2006).
In altri termini, in base alla formulazione letterale della norma, sembrerebbe che l’applicazione delle procedure di VAS, nel caso di specie, non trovino applicazione e questo risponderebbe alla ratio di semplificazione del procedimento sottesa all’approvazione del progetto ex art. 208 del D.lgs 152/2006 che “ove occorra…comporta”, tra l’altro, “la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori” (in linea con la regola secondo la quale la gestione dei rifiuti è una “attività di pubblico interesse” – art. 178 D.lgs 152/06)
Circa la necessità in generale di sottoporre alla normativa in materia di VAS le varianti dei PRG (siano esse generali, strutturali o parziali ai sensi della LR 56/77) si osserva che attualmente manca una legge regionale che individui quelle che il D.lgs 152/2006 definisce di volta in volta come “modifiche” (art.5 co.1 lett. l), “modifiche sostanziali” (art. 5 co.1 lett. l-bis) ovvero come “modifiche minori” (art. 6 co.3) di piani e di programmi da sottoporre alle procedure di VAS, così come manca un legge regionale che definisca, sul punto, le competenze degli enti locali.
La necessità di una legge regionale che disciplini l’uno e l’altro aspetto, d’altro canto, è espressamente prevista dal D.lgs 152/2006 : si veda in proposito l’art.7 ai commi 2 ,6 e 7.
L’art. 35 del TUA dispone inoltre:
1. le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore(…)
2. Trascorso il termine di cui al co.1 trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.”
La regione Piemonte non ha adeguato il proprio ordinamento al TUA.
La LR 40/98 si limita a prevedere all’art. 20 l’obbligo di svolgere un’analisi ambientale degli atti di pianificazione e di quelle che genericamente definisce come “varianti sostanziali” dei medesimi senza , per altro, dire che cosa debba intendersi con tale locuzione.
Con delibera di Giunta del 9 giugno 2008 n. 12-8931 la Regione ha definito i “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e di programmi”. Detti indirizzi sono stati esplicitati in due allegati, l’uno riferito in generale a tutte le tipologie di piani e di programmi assoggettati alla relativa procedura, l’altro formulato con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango regionale.
Lo scopo di tale delibera è quello di “ di garantire un’applicazione del precitato art. 20 …coerente con la direttiva 2001/42/CE nell’evenienza che entro la data prevista (un anno dall’entrata in vigore del TUA ndr) non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo”.
Al riguardo non si puo’ fare a meno di osservare che , proprio perché contenute in una DGR le disposizione in essa contenute non hanno forza e valore di legge e per cio’ stesso non appaiono compatibili con il D.lgs 152/2006.
Ne deriva che l’applicazione di tali procedure trova un limite nel principio di proporzionalità e di ragionevolezza nonché nel divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 co.2 della L. 241/90 ( si veda TAR Liguria Sez. II – 27 maggio 2009, n. 1238) , limite che per altro è altresì sancito dall’art.11 co.4 del TUA a norma del quale “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.”
Quanto detto vale in particolare con riferimento alle varianti costituite dall’approvazione dei progetti ex art. 208 del D.lgs 152/2006 considerato che la formulazione di tale norma,come sopra accennato, ad un primo approfondimento, induce ad escludere le procedure di VAS.
Questo non implica che gli enti locali non possano farsi parte attiva nell’incentivare l’applicazione di tali disposizioni, in vista di una migliore tutela dell’ambiente, nell’ambito di soluzioni concordate con i soggetti di volta in volta coinvolti e sempre nell’ottica, sottolineata dalla DGR medesima, di “testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della definizione della legge che regolamenterà in modo organico nell’ordinamento regionale lo svolgimento delle procedure di VAS.”