Corte Costiruzionale sent. 399 dell'1 dicembre 2006
Informazione (o, in subordine, Tutela dell'ambiente) -Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso delpubblico all'informazione
ambientale -Disciplina del procedimento di accesso -Istituzione, da
parte dell'autorità pubblica, dei cataloghi pubblici
dell'informazione ambientale -Casi di esclusione del diritto di accesso
-Diffusione dell'informazione ambientale -Termini per l'adeguamento da
parte delle autorità pubbliche e disposizioni finanziarie.
SENTENZA N. 399
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Franco
BILE
Presidente
- Giovanni Maria
FLICK
Giudice
- Francesco
AMIRANTE
”
-
Ugo
DE
SIERVO
”
-
Romano
VACCARELLA
”
-
Paolo
MADDALENA
”
-
Alfio
FINOCCHIARO
”
-
Alfonso
QUARANTA
”
-
Franco
GALLO
”
-
Luigi
MAZZELLA
”
-
Gaetano
SILVESTRI
”
-
Sabino
CASSESE
”
- Maria Rita
SAULLE
”
- Giuseppe
TESAURO
”
- Paolo Maria
NAPOLITANO
”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4,
5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia,
notificato il 22 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24
novembre 2005 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi del 2005.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7
novembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per
la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Maurizio
Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il
22 novembre 2005 e depositato il 24 novembre 2005, la Regione
Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, ha
promosso questione di legittimità costituzionale degli artt.
3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale), in riferimento all'art. 4, numeri 1,
1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22,
all'art. 6, numero 3, all'art. 8 ed agli artt. 48 e seguenti della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
La ricorrente premette di essere
titolare di potestà legislativa primaria nella materia
dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione» ed in quella dell'«ordinamento degli enti
locali», ai sensi dell'art. 4, numeri 1 e 1-bis, del proprio
statuto. Secondo la difesa regionale, a queste materie si collegano le
norme che regolano l'accesso dei privati alle informazioni detenute
dalla Regione, dagli enti pararegionali e dagli enti locali, in quanto
attinenti all'organizzazione amministrativa di questi enti.
Dette norme incidono, poi, sul diritto
di accesso e sul diritto all'informazione dei privati. Si tratterebbe
anche in questo caso di ambiti materiali di competenza regionale;
infatti, a detta della ricorrente, la disciplina dei diritti dei
privati verso l'amministrazione, salva la determinazione statale dei
livelli essenziali delle prestazioni, ricadrebbe nella competenza
residuale delle Regioni ordinarie ex art. 117, quarto comma, Cost. e,
dunque, nella competenza delle Regioni speciali ex art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001.
La Regione Friuli ricorda, inoltre, di
aver provveduto a dare attuazione ad alcune direttive comunitarie con
la legge 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e
della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004). In particolare,
gli artt. 13, 14 e 15 recepiscono la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio
2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva
90/313/CEE del Consiglio).
La citata legge regionale è
stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri anche nella
parte (Capo II) in cui dà attuazione alla direttiva
2003/4/CE. Al ricorso statale ha fatto seguito l'emanazione del d.lgs.
n. 195 del 2005, oggetto dell'odierna impugnazione, con il quale lo
Stato ha inteso recepire la medesima direttiva 2003/4/CE.
Al riguardo, la ricorrente sottolinea
che l'art. 1, comma 5, della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003),
con la quale è stata conferita la delega poi esercitata con
il citato d.lgs. n. 195 del 2005, stabilisce che «in
relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le
Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello
Stato».
La Regione Friuli, stante il tenore
della legge di delega, si duole che il d.lgs. n. 195 del 2005 non
contenga alcuna clausola di suppletività o di cedevolezza in
relazione ad eventuali leggi regionali; secondo la ricorrente, questo
dato, unitamente ai motivi del ricorso proposto contro la legge reg. n.
11 del 2005, fa supporre che il Governo abbia ritenuto di agire in una
materia di competenza esclusiva statale.
La difesa regionale passa, poi, ad
illustrare il contenuto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 195 del
2005, evidenziando come, in relazione ad alcuni profili, la normativa
regionale friulana garantisca una tutela più ampia del
diritto di accesso.
1.1. – In merito ai singoli
motivi di censura, la ricorrente ritiene, innanzitutto, che la
normativa impugnata non attenga alla materia della «tutela
dell'ambiente», sia perché non tutte le
«informazioni ambientali» hanno ad oggetto
specifico l'ambiente – ad esempio, l'art. 2, comma 1, lettera
a), numeri 3, 5 e 6 –, sia perché
«l'ambiente può essere l'oggetto delle
informazioni di cui si vuole garantire la conoscibilità, ma
non è l'oggetto del d.lgs. n. 195 del 2005».
Il citato decreto legislativo sarebbe
invece attinente alla materia dell'«ordinamento degli uffici
e degli enti dipendenti dalla Regione» ed a quella
dell'«ordinamento degli enti locali» (entrambe
rientranti nella competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 4,
numeri 1 e 1-bis, dello statuto friulano); tale normativa
concernerebbe, d'altra parte, la «disciplina dei rapporti tra
privati e pubblica amministrazione (in particolare, in relazione
all'accesso ed al diritto all'informazione), anch'essa di competenza
regionale salva la determinazione statale dei livelli essenziali delle
prestazioni». La competenza statale da ultimo richiamata, a
sua volta, non sarebbe violata, in quanto il d.lgs. n. 195 del 2005
restringerebbe la tutela approntata dalla legge regionale, prevedendo,
comunque, «una tutela più ampia rispetto a quella
garantita dalla legge n. 241 del 1990, come le Regioni possono ben fare
ai sensi dello stesso art. 22, comma 2, di tale legge».
Pertanto, gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del
d.lgs. n. 195 del 2005 non disporrebbero in materia ambientale, ma si
limiterebbero a regolare «i modi in cui l'amministrazione fa
accedere alle informazioni ambientali ed i casi in cui l'accesso
è escluso»; si tratterebbe dunque dell'ambito
materiale relativo all'«accesso ai documenti» e
all'«organizzazione degli uffici».
A detta della difesa regionale, non
sarebbe neanche invocabile – né è stata
richiamata nel ricorso – la competenza statale in tema di
coordinamento informativo e informatico di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera r), Cost., in quanto la materia de qua «non
può certo essere dilatata fino a comprendere tutte le
modalità di soddisfacimento del diritto
all'informazione». Al riguardo, viene richiamata la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui quella in esame sarebbe una
competenza di tipo tecnico volta a rendere omogenei i dati delle
diverse amministrazioni. Nel caso in esame, invece, non ricorrerebbero
i caratteri sopra indicati.
Quanto detto confermerebbe la lesione,
operata dalle norme impugnate, delle competenze costituzionali della
Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di organizzazione regionale,
degli enti pararegionali e degli enti locali, nonché in
materia di diritto di accesso, nella parte in cui il censurato d.lgs.
n. 195 del 2005 dà attuazione ad una direttiva comunitaria
«in modo indiscriminato, senza escludere la propria
applicazione qualora la Regione recepisca o, come nel caso in
questione, addirittura abbia già recepito la direttiva, e
sovrapponendosi, dunque, alla disciplina già dettata dalla
Regione».
La difesa regionale, infine, pur
ritenendo che dalle norme impugnate e dai motivi del ricorso statale
contro la legge reg. n. 11 del 2005 emerga l'«intento
normativo di escludere la competenza regionale», osserva che,
qualora questa Corte dovesse ritenere operante la clausola di
cedevolezza posta dal già citato art. 1, comma 5, della
legge di delega n. 306 del 2003, le suesposte ragioni di doglianza
verrebbero meno.
Nel caso, invece, non risultasse
possibile l'interpretazione conforme a Costituzione, le norme impugnate
sarebbero viziate anche da eccesso di delega, per contrasto, appunto,
con l'art. 1, comma 5, della legge n. 306 del 2003. Vizio,
quest'ultimo, che la Regione ritiene denunciabile in questa sede in
quanto incidente direttamente sulle competenze regionali.
1.2. – In subordine, qualora
si ritenesse che l'accesso all'informazione ambientale ricada nella
materia «tutela dell'ambiente», la ricorrente
ritiene comunque illegittime le norme impugnate.
La Regione muove dalla premessa secondo
cui essa è titolare di competenze costituzionali anche in
materia ambientale, «come risulta dalle numerose disposizioni
che attribuiscono poteri in materie intrecciate con quella
dell'ambiente» (art. 4, numeri 2, 3, 6, 9, 12 e 13, art. 5,
numeri 10, 14, 16, 20 e 22, art. 6, numero 3, dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
D'altra parte, questa competenza
regionale non sarebbe «intaccata» dall'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., che assegna la «tutela
dell'ambiente» alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, in quanto tale competenza non può valere nei
confronti delle Regioni speciali. In ogni caso, secondo la difesa
regionale, la giurisprudenza di questa Corte avrebbe individuato nella
fissazione di standard uniformi di tutela l'ambito di competenza
statale in materia.
Pertanto, quand'anche si volessero
ricondurre le norme impugnate alla «tutela
dell'ambiente», esse comunque darebbero attuazione ad una
direttiva comunitaria in materie di competenza regionale, senza alcuna
clausola di suppletività e di cedevolezza.
1.3. – Infine, la Regione
Friuli impugna l'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 195 del 2005, in
cui si stabilisce che «le autorità pubbliche
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma
7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie
attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente» e che «in ogni caso, dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
né minori entrate a carico della finanza pubblica».
La ricorrente ritiene che l'art. 12,
commi 2 e 3, oltre ad essere affetto dai vizi sopra esposti
(poiché disconosce la competenza regionale e si sovrappone
alle norme regionali già emanate), violi
«l'autonomia finanziaria regionale di cui agli artt. 48 ss.
dello statuto, in quanto impone ad essa un vincolo molto puntuale, che
esula dai poteri statali di coordinamento della finanza
pubblica».
1.4. – Per le ragioni sopra
indicate, la Regione Friuli chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12
del d.lgs. n. 195 del 2005, «in quanto il campo di
applicazione di tali articoli non è delimitato da una
clausola di cedevolezza che faccia salve le leggi regionali
emanate».
2. – Con atto depositato il 10
dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri si è
costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile ed infondato.
Secondo la difesa erariale,
l'informazione ambientale attiene alla materia «tutela
dell'ambiente» e «completa l'intervento normativo
nella materia, [che] deve essere disciplinata in maniera unitaria non
essendo consentiti, pena il mancato conseguimento degli obiettivi di
legge, differenti livelli di informazione nel territorio
nazionale».
Il resistente contesta l'affermazione
della Regione secondo cui le norme impugnate violerebbero la competenza
regionale in materia di organizzazione regionale e degli enti locali
nonché in materia di diritto di accesso, in quanto prive di
una clausola di cedevolezza. Al riguardo, il Presidente del Consiglio
afferma che la Regione non avrebbe preso in considerazione l'art. 11
del d.lgs. n. 195 del 2005, in cui si stabilisce che «in
attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le Regioni e gli enti
locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono
individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza
unificata» e che nell'ambito di tali accordi sono
individuati, tra l'altro, «le modalità di
coordinamento tra le Autorità pubbliche» ed
«i livelli minimi omogenei di informazione al
pubblico».
La censura regionale sarebbe dunque
infondata, poiché le norme impugnate inciderebbero sugli
ambiti materiali di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere m) e s), Cost.
In particolare, il resistente, premesso
che le disposizioni del d.lgs. n. 195 del 2005 sono volte ad adeguare
la disciplina generale del diritto di accesso alle particolari esigenze
dell'informazione ambientale, richiama l'art. 22, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il
quale stabilisce che «l'accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta
ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori
di tutela».
Alle Regioni, pertanto, sarebbe
consentito «prevedere una disciplina integratrice al solo
fine di garantire ulteriori livelli di tutela, ma non dettare una
disciplina sostitutiva di quella prevista dalla legge
statale».
La difesa statale assume inoltre che,
«anche sotto il profilo contenutistico», le norme
impugnate attengono alla competenza esclusiva statale, essendo dirette
a garantire il diritto di accesso a quelle informazioni attinenti alla
«tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.
In merito alla presunta
illegittimità dell'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 195
del 2005, il resistente ritiene che la censura sia in parte
inammissibile ed in parte infondata.
Sotto il primo profilo, la difesa
erariale rileva che il ricorrente non avrebbe inequivocamente indicato
il parametro costituzionale violato, prospettando, per un verso, la
violazione degli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale senza
ulteriori precisazioni e richiamando, per un altro verso, la
giurisprudenza costituzionale che fa parziale applicazione dei principi
di cui all'art. 119 Cost., senza un espresso riferimento all'art. 10
della legge cost. n. 3 del 2001.
Sotto il secondo profilo, la censura
sarebbe infondata in quanto il d.lgs. n. 195 del 2005 non inciderebbe
su singole voci di spesa, ma si limiterebbe ad indicare un generico
obiettivo da perseguire, ossia l'«invarianza della
spesa».
3. – In prossimità
dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una
memoria con la quale insiste nelle conclusioni già formulate
nel ricorso.
Preliminarmente, la difesa regionale
contesta l'affermazione del resistente secondo cui non sarebbe stato
preso in considerazione l'art. 11 del d.lgs. n. 195 del 2005; la
ricorrente ritiene, infatti, che il citato art. 11 non possa far venir
meno la lesività delle norme impugnate, in quanto si
limiterebbe a contemplare accordi sugli aspetti organizzativi e
procedimentali.
In merito all'eccezione formulata dalla
difesa statale – secondo cui le norme impugnate
rientrerebbero nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e s), Cost. – la Regione non mette in dubbio che
spetti allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti il diritto di accesso, ma sostiene che il d.lgs. n. 195 del
2005 non determini tali livelli essenziali, poiché restringe
la tutela approntata dalla legge regionale n. 11 del 2005, che, a sua
volta, prevede una tutela più ampia rispetto a quella
garantita dalla legge n. 241 del 1990 («il che è
esattamente ciò che l'art. 22, comma 2, della legge n. 241
del 1990 consente espressamente alle Regioni di fare»).
La Regione passa, poi, ad elencare le
norme del d.lgs. n. 195 del 2005 più sfavorevoli rispetto
alla legge regionale n. 11 del 2005, individuandole nell'art. 3
(«che raddoppia i termini in caso di richieste
complesse»), nell'art. 5 («che prevede casi di
esclusione del diritto di accesso»), nell'art. 8 (che
comprende nell'informazione ambientale diffusa al pubblico le
autorizzazioni ed i pareri in materia di VIA, mentre la direttiva
2003/4/CE e la legge regionale comprendono, con una formula
più ampia, le autorizzazioni con un impatto significativo
sull'ambiente).
Qualora, poi, si ritenesse che le norme
statali impugnate contengano l'indicazione dei livelli essenziali di
cui sopra, secondo la ricorrente esse non potrebbero comunque abrogare
le norme regionali, legittimamente più favorevoli di quelle
statali.
In merito all'impossibilità
di invocare l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la difesa
regionale ribadisce le conclusioni già formulate nel
ricorso, ritenendo illegittime le norme impugnate anche se fossero
ricondotte alla materia «tutela dell'ambiente».
Quanto all'eccezione di
inammissibilità formulata dalla difesa erariale in relazione
alla censura concernente l'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 195 del
2005, la Regione afferma che la violazione dell'autonomia finanziaria
regionale è comunemente evocata nei ricorsi e che, pertanto,
in presenza di una sufficiente argomentazione, la questione deve essere
considerata ammissibile anche senza indicazione delle norme statutarie
in materia; peraltro, nel ricorso sono state indicate le norme poste a
garanzia dell'autonomia finanziaria regionale, per cui la censura,
secondo la ricorrente, dovrebbe essere ritenuta ammissibile.
Al riguardo, la difesa regionale
aggiunge che la giurisprudenza costituzionale sull'art. 119 Cost.
è stata richiamata perché i principi di garanzia
da essa fissati valgono, pacificamente, anche per le Regioni speciali;
a maggior ragione ciò varrebbe per la Regione Friuli, in
quanto l'art. 48 dello statuto prevede il coordinamento della finanza
regionale con quella statale, «esattamente come l'art. 119
Cost.».
In merito all'eccezione di infondatezza
della medesima questione concernente l'art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs.
n. 195 del 2005, la difesa della ricorrente contesta l'affermazione del
resistente secondo cui la norma in parola si limiterebbe
all'indicazione di un obiettivo; al contrario, essa porrebbe il divieto
puntuale al legislatore regionale di prevedere una voce di spesa per
l'attuazione delle norme statali; non si tratterebbe, pertanto, di
un'indicazione «generica» e
«pleonastica», ma di una «norma
circostanziata e lesiva dell'autonomia finanziaria regionale».
Considerato in diritto
1. – Con ricorso notificato il
22 novembre 2005 e depositato il 24 novembre 2005, la Regione
Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, ha
promosso questione di legittimità costituzionale degli artt.
3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale), in riferimento all'art. 4, numeri 1,
1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22,
all'art. 6, numero 3, e all'art. 8 ed agli artt. 48 e seguenti della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
2. – La questione non
è fondata.
2.1. – La disciplina delle
informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia
«tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si
inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del
pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia
ad escludere la competenza legislativa dello Stato in materia,
giacché l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di
per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost. In questo senso si esprime l'art. 22, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa), che fa salva «la
potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela».
Dalla norma costituzionale e dalla legge
statale citate emerge un sistema composito di tutela del diritto
all'accesso, che si articola nella necessaria disciplina statale dei
livelli essenziali e nella eventuale disciplina regionale o locale di
livelli ulteriori. Su questi presupposti, si deve escludere che non
spettasse allo Stato dare attuazione alla direttiva comunitaria
2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio
perché sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli
essenziali di tutela, validi per l'intero territorio nazionale, anche
in questo settore. Le competenze legislative statutarie della Regione
Friuli-Venezia Giulia non risultano pertanto violate. Lo stesso
ragionamento vale per la denunciata violazione dell'art. 117, quarto e
quinto comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001.
2.2. –
L'art. 1, comma 5, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), contenente
delega al Governo per l'attuazione della citata direttiva, stabilisce:
«In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello
Stato».
La clausola di cedevolezza contenuta
nella norma sopra riportata deve ritenersi tuttora efficace ed incide
sull'interpretazione dell'impugnato decreto legislativo, che si pone
quindi come una determinazione dei livelli essenziali di tutela
destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una
determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa
statale di attuazione della direttiva comunitaria. La legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva
2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004),
è intervenuta a disciplinare il diritto di accesso
all'informazione ambientale in data anteriore al decreto legislativo
impugnato, ponendo in essere così una delle condizioni
previste dalla citata norma di delega legislativa. Il decreto
legislativo impugnato non si pone in contrasto con la suddetta norma di
delega, ma si combina con la stessa in un tutto unitario.
Alla luce di quanto detto, non si
ravvisa la violazione dell'art. 76 Cost. prospettata dalla ricorrente.
3. – La Regione Friuli-Venezia
Giulia lamenta anche la violazione dell'autonomia finanziaria
regionale, di cui agli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale, in
quanto l'art. 12 del d.lgs n. 195 del 2005 imporrebbe alla Regione
stessa un vincolo molto puntuale, che esulerebbe dai poteri statali di
coordinamento della finanza pubblica.
3.1. – La questione non
è fondata.
La norma impugnata si limita a stabilire
che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
di cui sopra le autorità pubbliche provvedono
«nell'ambito delle proprie attività istituzionali
ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente» (comma 2) ed aggiunge che
«dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della
finanza pubblica» (comma 3). Non si tratta quindi di un
vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, dal quale
potrebbe derivare una lesione dell'autonomia finanziaria regionale
(sentenza n. 417 del 2005), ma di una prescrizione a carattere generale
volta a limitare la spesa pubblica complessiva, che rientra nella
funzione di coordinamento finanziario spettante allo Stato per ragioni
connesse ad obiettivi nazionali (sentenza n. 36 del 2004).
4. – La questione relativa
alla presunta violazione dell'art. 8 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia è inammissibile perché, pur
riportata nella premessa del ricorso, non è in alcun modo
motivata nel prosieguo dell'atto introduttivo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale),
promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in
epigrafe, in riferimento all'art. 8 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia);
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale delle medesime norme, promossa
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in
epigrafe, in riferimento all'art. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e
13, all'art. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'art. 6, numero 3, ed
agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963, ed agli artt.
76 e 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre
2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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