Cass. Sez. III n.3901 del 29 gennaio 2014 (Cc 12 nov. 2013)
Pres. Squassoni Est. Andronio Ric. PG in proc.. Amenta
Ambiente in genere. Proprietà privata e demanio marittimo

L’art. 55 cod. nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le opere realizzate «entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare» l’autorizzazione del capo del compartimento. Ciò, in quanto la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non può liberamente esplicarsi, ma è subordinata alla valutazione della compatibilità dell’opera medesima con la tutela del demanio marittimo e con la sua utilizzazione secondo la prescritta autorizzazione, è sanzionata penalmente dall’art. 1161 cod. nav., perché rientra nella mancata osservanza dei «vincoli cui è assoggettata la proprietà privata»

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 23 ottobre 2012, il Gip del Tribunale di Modica ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, assolvendo l'imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli artt. 55 e 1161 c.n., contestatagli perchè, manteneva, senza la prevista autorizzazione, nella qualità di proprietario di un terreno, un immobile adibito a civile abitazione edificato su proprietà privata ma ricadente entro la fascia di 30 m dal confine demaniale marittimo.

Secondo il GIP, la realizzazione di nuove opere nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, pur continuando ad essere disciplinata dall'art. 55 c.n., è ormai sanzionata amministrativamente a norma dell'art. 55 medesimo, comma 5, che richiama il precedente art. 54.

2. - Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, chiedendone l'annullamento e rilevando che il D.Lgs. n. 96 del 2005, e il successivo D.Lgs. n. 151 del 2006, non hanno fatto venire meno il disvalore penale della condotta contestata, ma hanno rappresentato unicamente l'opzione del legislatore per una diversa tecnica di formulazione della fattispecie. In particolare, l'art. 1161, nella sua formulazione attuale, punisce senza limitazioni anche colui che non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo e, di conseguenza, anche chi esegue nuove opere entro la zona di rispetto di 30 m dal demanio marittimo. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che l'eliminazione del richiamo espresso all'art. 55 c.n., da parte dell'art. 1161, piuttosto che avere un effetto di depenalizzazione delle condotte ivi previste, ha, al contrario, comportato un incremento dell'ambito applicativo di quest'ultima norma di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

L'art. 1161 c.n., come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19, e successivamente dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 3, prevede che "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave".

Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata disposizione, perchè si contesta all'imputato di aver realizzato, senza la prevista autorizzazione, un immobile su proprietà privata, ma ricadente "entro la fascia dei 30 trenta metri dal confine del demanio marittimo". Si tratta quindi di stabilire se tale condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata", cui si riferisce l'art. 1161 richiamato e sia quindi sanzionata penalmente.

3.1. - La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modifica dell'art. 1161 c.n. (sez. 3, 20 febbraio 2007, n. 12039; 25 giugno 2013, n. 38371, rv. 256412; 3 luglio 2013, n. 37860, rv. 256515) ha fornito risposta positiva a tale interrogativo.

L'art. 55 cod. nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le opere realizzate "entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare" l'autorizzazione del capo del compartimento. Ciò, in quanto la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non può liberamente esplicarsi, ma è subordinata alla valutazione della compatibilità dell'opera medesima con la tutela del demanio marittimo e con la sua utilizzazione secondo la programmazione prevista dall'art. 30 c.n.. Ne consegue che la violazione del richiamato art. 55, attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 1161 c.n., perchè rientra nella mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata".

E' dunque irrilevante, a tal fine, il fatto che la norma, come riformulata, non preveda più il riferimento espresso all'art. 55 c.n., mentre il testo previgente faceva riferimento alle "violazioni di cui agli artt. 55, 714 e 716".

Del resto, la modifica dell'art. 1161 ha - secondo i lavori preparatori - proprio lo scopo di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale, sostituendo il riferimento a specifiche ipotesi (come previste dalla normativa precedente) con un più generale riferimento ad ogni vincolo "cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti".

3.2. - Nè può essere considerato pertinente il richiamo fatto dal GIP alla sentenza di questa Corte (sez. 3, 23 giugno 2009, n. 35210), perchè in detta decisione non si affrontava ex professo la questione della persistente illiceità penale della violazione dell'art. 55 c.n., e comunque si giungeva alla conclusione che l'art. 1161 cod. nav. "punisce ..., senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti".

Ma anche gli altri argomenti adoperati dal Gip per ritenere depenalizzata siffatta condotta risultano irrilevanti o non pertinenti.

Il Gip ritiene di rinvenire un conforto alla sua interpretazione nella previsione dell'art. 1229 c.n. (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali o abbattimento di ostacoli), secondo cui "Chiunque non osserva gli ordini previsti negli artt. 712 e 714, è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei Euro". Tale norma costituirebbe la conferma che la violazione dell'art. 714, prima sanzionata penalmente dall'art. 1161 c.n., è stata depenalizzata, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151 del 2006; con la conseguenza che dovrebbe intendersi depenalizzata anche la violazione dell'art. 55. Lo stesso Gip omette però di considerare che, mentre la condotta prevista dall'art. 55 c.n., rientra, in modo assolutamente non contestabile, nella previsione di cui all'art. 1161 c.n., trattandosi - come più volte ricordato - di mancata osservanza di vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, non la medesima cosa può dirsi per l'art. 714, che riguarda il particolare caso della violazione del provvedimento di rimessione in pristino da parte dell'ENAC in relazione agli ostacoli alla navigazione aerea.

Nè, peraltro, il Gip individua la norma che potrebbe sanzionare amministrativamente la violazione dell'art. 55 c.n.. E tale non è certamente la previsione di cui allo stesso art. 55, comma 5, secondo cui "quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente". Infatti l'ingiunzione di rimessione in pristino emessa dal Capo del Compartimento, di cui all'art. 54, costituisce palesemente una sanzione accessoria, che necessariamente deve accedere ad una sanzione "principale". Così è, infatti, per il medesimo art. 54, che fissa un divieto di occupazione abusiva di suolo demaniale sanzionato penalmente dall'art. 1161.

4. - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Ragusa perchè provveda, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati, in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014