Cass. Sez. III n. 49468 del 29 dicembre 2022 (UP 2 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Pazienza Ric. PM in proc. Bozzo
Ambiente in genere.Arbitraria occupazione di spazio demaniale

Il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l'avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato


RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 21/12/2021, il Tribunale di Genova ha assolto BOZZO Giovanni, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dal reato di cui all’art. 1161 cod. nav. a lui ascritto con riferimento ad una ipotesi di occupazione arbitraria del demanio marittimo in Camogli attraverso un esercizio commerciale a lui riferibile.
    2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo:
    2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta possibilità di ancorare l’elemento soggettivo del reato al momento della costruzione del manufatto, ricadente in area demaniale secondo quanto emerso e non contestato in sentenza. Si evidenzia altresì che un eventuale errore sulla qualifica demaniale dell’area costituisce errore sul precetto penale, da ritenere inescusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen. attesa l’irrilevanza del fatto che l’Agenzia del Demanio non aveva sollevato questioni prima del 2019.
    2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rilievo conferito, agli effetti di cui all’art. 1161 cod. nav., all’impedimento all’uso pubblico del bene demaniale.
    3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che l’assoluzione era stata in sostanza motivata con la mancanza di prove in ordine alla consapevolezza dell’arbitrarietà dell’occupazione, atteso che il manufatto risaliva ai primi decenni del secolo scorso e che nessun rilievo era mai stato formulato dall’Agenzia del Demanio fino al giorno della contestazione: situazione non sovrapponibile a quella in cui l’occupazione ha luogo, e rileva ex art. 1161, per l’acquiescenza delle Autorità o per il consenso dell’avente diritto.
    4. Con memoria del 27/10/2022, il difensore del BOZZO conclude per una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale correttamente motivato in ordine all’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato.
    2. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav., è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di occupare abusivamente uno spazio demaniale» (Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Parisi, Rv. 260179 – 01, che in applicazione del principio ha annullato la sentenza impugnata per l'incertezza dei confini tra la proprietà privata e quella demaniale al momento dei fatti). Nella medesima prospettiva, si è più di recente chiarito che
«il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l'avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, dep. 26/07/2011, Rv. 250666 nonché Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013,dep. 04/02/2014, Calderoni, non mass. sul punto). Pertanto, pur non essendo la condotta in contestazione punibile a titolo di colpa, come erroneamente afferma il Tribunale del riesame; tuttavia, la mancanza di consapevolezza dell'avvenuto sconfinamento non è elemento desumibile dall'esiguità dell'area arbitrariamente invasa, dovendo al contrario sussistere o un'oggettiva incertezza sui confini della superficie oggetto di concessione (Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014 - dep. 05/09/2014, Parisi, Rv. 260179) o comunque una condotta da parte dell'agente incompatibile con la volontà di usufruire arbitrariamente dell'area demaniale facendo affidamento sull'esistenza di un titolo concessorio che riguardasse l'intera superficie occupata» (Sez. 3, n. 9739 del 11/02/2020, Mellea).
    2.1. In tale cornice ermeneutica, devono qui condividersi le considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale, che ha ritenuto la sentenza correttamente motivata quanto al difetto di consapevolezza, in capo all’imputato, dell’arbitrarietà dell’occupazione, avuto riguardo al carattere assai risalente della costruzione e dell’assoluta assenza di rilievi, da parte dell’Agenzia del Demanio, fino al giorno precedente alla contestazione.
    Va anzi sottolineato che il Tribunale, dopo aver richiamato le peculiarità della contestazione (la superficie occupata, in ipotesi di accusa, costituisce la somma dei metri quadri dei vari piani di una porzione del fabbricato), ed aver sintetizzato le criticità documentali e le conseguenti difficoltà nel risalire ad una corretta delimitazione dell’area demaniale (trattandosi di manufatto risalente agli anni trenta), ha concluso nel senso della impossibilità di affermare con certezza che l’area edificata abbia o meno occupato lo spazio demaniale, salvo poi optare per la formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”.
    2.2. È appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, che nessun rilievo può attribuirsi al fatto che, secondo un recente indirizzo, «l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo» (Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031 – 01). Si tratta di un indirizzo che non pone in discussione il rilievo che deve conferirsi all’avverbio “arbitrariamente” (ed anzi espressamente richiama, in senso adesivo, i principi della sentenza Parisi del 2014, qui inizialmente riportata: cfr. ad es, da ultimo, Sez. 3, n. 36742 de 06/07/2021, § 3.1 della motivazione), e che comunque non appare idoneo a sostenere la prospettazione del Procuratore ricorrente: se è vero che, in applicazione del predetto indirizzo, potrebbe affermarsi la responsabilità di un soggetto che prosegua nell’occupazione del suolo demaniale anche dopo la scadenza della concessione che aveva legittimato l’occupazione stessa, è anche vero che la fattispecie che qui rileva risulta – per le ragioni già indicate - totalmente estranea alla portata applicativa del principio medesimo.
    3. Quanto fin qui esposto consente di ritenere infondato anche il secondo motivo, essendo anche la seconda parte dell’art. 1161 cod. civ. connotato dalla necessaria arbitrarietà delle condotte ivi descritte.
    4. Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 2 novembre 2022