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MINISTERO DELLA SALUTE  DECRETO 18 aprile 2006
Recepimento della direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Gazzetta Ufficiale N. 147 del 27 Giugno 2006

Gazzetta Ufficiale N

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista al direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005
che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il
prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti
alimentari.
Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione del
6 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che
definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio
2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i
metalli pesanti;
Visto il decreto 5 marzo 2003 di recepimento della direttiva
2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di
analisi per il prelievo dei campioni e ai metodi d'analisi per il
controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e
3-MCPD nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto 5 marzo 2003 recante il recepimento della direttiva
2001/22/CE e' modificato come segue:
a) Il punto 5 dell'allegato I e' sostituito dal seguente:
5. Conformita' della partita o sottopartita.
Il laboratorio deputato al controllo ufficiale deve effettuare
almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
La partita e' ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti
per il fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo
stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche,
tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
La partita non e' conforme se la media supera il rispettivo tenore
massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive
modifiche, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto
dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
b) al punto 3 dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di
analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale»,
viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3:
«3.3.3. Criteri di prestazione - Impostazione della funzione di
incertezza.
Per valutare l'idoneita' del metodo di analisi il laboratorio puo'
calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

in cui:
Uf e' l'incertezza massima standard
Lod e' il limite di rivelabilita' del metodo
C e' la concentrazione che presenta interesse
alpha e' un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore
di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

   =====================================================================
   C(microng/kg)                           |alpha
   =====================================================================
   < o uguale 50                           |0,2
   51-500                                  |0,18
   501-1000                                |0,15
   1001-10000                              |0,12
   > o uguale 10000                        |0,1

e U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza
di 2, da' un livello di sicurezza del 95 % circa.
Se un metodo d'analisi da' risultati d'incertezza inferiori
all'incertezza massima standard, esso sara' valido quanto un altro
metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente
riportate.»
2) Il punto 3.4 dell'allegato II e' sostituito dal seguente:
3.4. Stima dell'accuratezza analitica, calcolo del fattore di
recupero e registrazione dei risultati.
L'accuratezza dell'analisi e' stimata, se possibile, includendo
nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
Il risultato analitico sul rapporto di prova viene riportato in
forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere
indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il
fattore di recupero.
Il risultato dell'analisi va riportato come x pm U, in cui x e' il
risultato dell'analisi e U e' l'incertezza di misura.
L'analista deve tener conto della «Relazione della Commissione
europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione
dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della
legislazione UE sui prodotti alimentari, 2004» disponibile
attualmente sul sito web:
http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampl
ing en.htm
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383