Cass. Sez. III n. 16082 del 28 aprile 2025 (UP 16 gen 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Nistoroiu 
Alimenti.Procedura estintiva

Anche con riferimento alle contravvenzioni punite dalla legge n. 283 del 1962 l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Il meccanismo previsto dall’art. 12-sexies legge n. 283, da un lato presuppone che il Pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall’organo accertatore, dall’altro non garantisce il risultato atteso: nulla obbliga l’adozione delle prescrizioni; scaduto il termine di sessanta giorni dall’inoltro degli atti il pubblico ministero può procedere senza dover sindacare la (o chiedere conto della) inerzia dell’organo.

RITENUTO IN FATTO

1.Georgeta Nistoroiu ricorre per l’annullamento della sentenza del 14 maggio 2024 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse, l’ha condannata alla pena di 2000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b), 6 legge n. 283 del 1962 perché, quale amministratore unico della società S.C. Alimtex Srl, deteneva, a fine di vendita, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (in particolare, 68,5 chilogrammi di prodotti ittici congelati ritrovati all’interno di congelatori o frigoriferi con imballi aperti o sprovvisti di imballi adeguati, senza indicazione della data di scadenza o di confezionamento). Il fatto è contestato come commesso il 28 luglio 2020.
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto una nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari entrata in vigore prima dell’esercizio dell’azione penale (art. 96, d.lgs. n. 150 del 2022). 


CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3.L’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una inedita procedura estintiva delle contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande. 
Tale procedura è disciplinata dagli articoli da 12-ter a 12-nonies aggiunti alla legge n. 283, cit., ed è applicabile alle contravvenzioni per le quali è prevista la pena della ammenda, anche se alternativa o congiunta a quella dell’arresto, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. 
In tal caso, per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 cod. proc. pen., ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. Il termine può essere prorogato una sola volta (a richiesta del contravventore e per un periodo non superiore a sei mesi) in presenza di specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore stesso, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.
La notizia di reato relativa alla contravvenzione e il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni devono in ogni caso essere trasmesse senza ritardo al pubblico ministero che, se lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse (art. 12-ter). 
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Se la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato. Non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.
Se invece la prescrizione non è stata adempiuta e il contravventore non ha chiesto la proroga del termine oppure se, adempiuta la prescrizione, la somma di denaro non è stata pagata e il contravventore non ha documentato l’impossibilità di provvedere al pagamento nei termini e modi stabiliti dall’art. 12-quinquies, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (art. 12-quater).
L’art. 12-quinquies disciplina l’ipotesi che il contravventore, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro. L’impossibilità deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il contravventore può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, comunicano all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa. Resta ferma la possibilità del contravventore di interrompere, in ogni momento, la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.
E’ possibile che il pubblico ministero venga direttamente a conoscenza della notizia di reato di propria iniziativa o perché l’abbia ricevuta da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria. In tal caso, per consentire gli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater, il pubblico ministero ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria i quali, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato, lo informano delle indagini della propria attività (art. 12-sexies).
Ricevuta la notizia di reato, il procedimento resta comunque sospeso dalla data di (necessaria) iscrizione della notizia fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione: a) dell’inadempimento (o dell’adempimento tardivo) delle prescrizioni; b) oppure del tempestivo pagamento della somma liquidata a seguito dell’adempimento delle prescrizioni; c) oppure, ancora, dell’avvenuto svolgimento dei lavori di pubblica utilità. 
Se il pubblico ministero ha acquisito la notizia di reato in uno dei modi indicati dall’art. 12-sexies, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria lo informano che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Se, invece, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal capoverso che precede. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio, il compimento degli atti dell’indagine preliminare ritenuti urgenti e l’adozione del sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale (art. 12-septies).
Se il contravventore adempie tempestivamente alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria (nel termine fissato o comunque in quello prorogato) e provvede al pagamento della somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa oppure presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero richiede l’archiviazione del procedimento (art. 12-octies). Altrimenti esercita l’azione penale. 
L’adempimento tardivo delle prescrizioni non preclude l’esercizio dell’azione; non lo preclude nemmeno l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore. Ciò nondimeno la pena è diminuita ma se l’adempimento tardivo o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose intervengono prima del decreto di condanna, o comunque prima dell’apertura del dibattimento, il giudice ne può tenere conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, però, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 12-novies). 
La nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022), a prescindere, pertanto, dall’esaurimento o meno delle condotte integranti le contravvenzioni medio tempore già accertate e comunicate al pubblico ministero. 

4.La ricorrente se ne duole osservando (e documentando) che nel caso di specie il decreto di citazione diretta a giudizio è stato depositato nella segreteria del Pubblico ministero il 29 agosto 2023, con la conseguenza della improcedibilità dell’azione penale esercitata senza che le fosse stato consentito di avvalersi della speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e segg. legge n. 283 del 1962 applicabile, come detto, anche alle condotte esaurite. 
4.1.La doglianza è però priva di fondamento.
4.2.La deduzione difensiva trae argomento dal parallelismo del meccanismo estintivo delle contravvenzioni punite dalla legge n. 283 del 1962 (e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande) con lo schema procedurale delineato dagli artt. 19 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, e dagli artt. 318-bis e segg. per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 che non hanno cagionato un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.   
4.3.Che la nuova procedura estintiva si applichi anche alle condotte cd. “esaurite” (come tali dovendosi intendere le condotte istantanee e/o quelle ormai attualmente prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore) è fuori discussione; prova ne sia che la norma transitoria fa testualmente riferimento, come visto, all’esercizio dell’azione penale e non ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma. 
4.4.Del resto, l’applicazione di queste speciali procedure estintive anche alle condotte “esaurite” costituisce dato ormai acquisito vuoi perché espressamente previsto dalla legge (dall’art. art. 15, comma 3, d.lgs. n. 124 del 2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione), vuoi perché riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche per la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 36405 del 18/04/2019, Rossello, Rv. 276681 - 01). 
4.5.Più problematica è la conseguenza che deriva dall’esercizio dell’azione penale non preceduto dal meccanismo estintivo della contravvenzione. 
4.6.Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo, ormai prevalente, secondo il quale l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (così, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, da ultimo, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 - 01 che ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454 - 01; lo stesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 - 01).
4.7.Si è fatto correttamente osservare che nemmeno il Giudice delle leggi è giunto ad opposte conclusioni. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 76 del 2019, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con altra sentenza (n. 238 del 2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68. Orbene, in nessuna di tali decisioni, che hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con òa disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta che il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell’azione penale.
4.8.Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto, la ricorrente non deduce di aver chiesto, né risulta che lo abbia fatto, di essere ammessa all’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., né che abbia chiesto al pubblico ministero, quantomeno all’esito della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di essere ammessa a pagare una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione. Tale richiesta non risulta esser stata formulata nemmeno al Giudice.
4.9.Non è persuasivo, in senso contrario, l’argomento, pure sviluppato nel corso della discussione orale anche dal Procuratore generale, secondo il quale il pubblico ministero, all’indomani della riforma avrebbe dovuto rimettere gli atti all’organo accertatore perché procedesse ai sensi dell’art. 12-sexies legge n.283 del 1962.
4.10.In realtà, il meccanismo previsto dall’art. 12-sexies legge n. 283, cit., da un lato presuppone che il Pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall’organo accertatore, dall’altro non garantisce il risultato atteso: nulla obbliga l’adozione delle prescrizioni; scaduto il termine di sessanta giorni dall’inoltro degli atti il pubblico ministero può procedere senza dover sindacare la (o chiedere conto della) inerzia dell’organo.

5.Un ulteriore argomento milita a sfavore della deduzione difensiva. 
5.1.L’applicazione dell’intero meccanismo estintivo è subordinata alla circostanza che la contravvenzione non concorra con un delitto (art. 12-ter: «Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande…»).
5.2.È una novità assoluta che non trova corrispondenza nelle “parallele” procedure estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di quelle in materia ambientale, le quali possono essere applicate a prescindere dal “concorso” della contravvenzione con un qualsiasi delitto. È una scelta ispirata a logiche di economia processuale che non si realizza quando il procedimento penale debba comunque proseguire per i concorrenti delitti (così la Relazione illustrativa alla legge delega n. 134 del 2021). 
5.3.Il criterio è ampio, non avendone il legislatore ulteriormente definito i contorni: non è specificato di quali delitti si tratti, né la tipologia del “concorso” con la contravvenzione. È certo, però, che deve trattarsi di un “delitto”, un qualsiasi delitto che, per quanto eterogeneo, impone la prosecuzione delle indagini, sterilizzando il meccanismo estintivo della concorrente contravvenzione. 
5.4.Considerata la finalità del criterio (l’ineluttabile prosecuzione del processo), si deve ritenere che per “concorso” il legislatore abbia inteso fare riferimento ad un concetto esteso  dovendosi escludere, in prima battuta, che sia richiesta una connessione qualificata (o un collegamento probatorio) tra la contravvenzione e il delitto o un concorso formale (tantomeno apparente, a maggior ragione nei casi in cui la contravvenzione è recessiva rispetto al delitto), dovendosi ritenere sufficiente un concorso materiale. Non è nemmeno richiesta la omogeneità o complementarietà dei beni protetti, non potendosi ritenere che il delitto concorrente debba essere necessariamente uno di quelli contro l’industria e il commercio di cui al capo secondo, del Titolo ottavo del libro secondo del codice penale (tra questi, in particolare, il delitto di cui all’art. 515 cod. pen.) o contro la vita e l’incolumità individuale (si pensi alla malattia cagionata dall’alimento non ben conservato, adulterato o contenente sostanze nocive alla salute). E, tuttavia, nemmeno può essere accettata una definizione talmente lata del concetto di “concorso” da autorizzarne una lettura sostanzialmente paralizzante dell’istituto perché rimessa all’iniziativa del pubblico ministero cui basterebbe esercitare l’azione penale per un qualsiasi delitto concorrente per impedire all’autore della contravvenzione di poterla estinguere. Il “concorso” in questo senso non può costituire mera conseguenza dall’esercizio cumulativo dell’azione penale per fatti assolutamente estranei ed eterogenei tra loro. Certo, tutto è possibile; è possibile che in sede di ispezione presso una rivendita di alimentari, oltre ad alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione si rinvengano armi o cose provenienti da delitto, ma si tratta di evenienza statisticamente risibile. Si potrà obiettare che in evenienze simili vi è un rapporto di assoluta eterogeneità tra fattispecie e anche tra beni protetti e, tuttavia, se si vuole rimanere nell’ottica del legislatore, è certo che l’autore dell’accertamento della contravvenzione dovrà necessariamente essere sentito come testimone nel processo per il delitto di ricettazione, con conseguente inutilità della procedura estintiva di un fatto che comunque deve fare ingresso nel proscenio processuale. 
5.5.Ora, poiché la procedura estintiva della contravvenzione “alimentare” ne presuppone l’accertamento da parte dell’organo ispettivo cui compete formulare le prescrizioni, si deve ritenere che il delitto deve emergere sin da subito in sede di accertamento paralizzando proprio la procedura estintiva; il delitto, cioè, deve essere accertato dallo (o comunque deve prenderne notizia lo) stesso organo ispettivo deputato alla formulazione delle prescrizioni il quale, verificata l’esistenza del delitto, si dovrà astenere dal formulare alcuna prescrizione. 
5.6.Se insieme con la contravvenzione viene accertato un qualsiasi delitto, il procedimento dovrà necessariamente seguire il suo corso, non potendo tollerare l’indagine una inutile sospensione di almeno sei mesi (prorogabile per ulteriori sei). Nulla impedisce al pubblico ministero di separare il procedimento per la contravvenzione da quello per il delitto procedendo ad una autonoma iscrizione di quest’ultimo, ma tale eventualità non sembra essere stata presa in considerazione dal legislatore; così come nulla impedisce all’imputato di estinguere la concorrente contravvenzione mediante oblazione, sempre che la contravvenzione stessa sia oblabile.
5.7.In buona sostanza, “delitto concorrente” è quello del quale l’organo accertatore prende notizia immediatamente ed insieme con la contravvenzione, impedendogli di attivare la procedura estintiva che comporta un’inutile sospensione per sei mesi delle indagini preliminari. 
5.8.È anche possibile (è quel che è accaduto nel caso in esame) che la contravvenzione alimentare venga accertata non dall’organo a ciò deputato, bensì nel corso di indagini relative ad altro delitto già in corso (nel caso in esame, a seguito di perquisizione dell’esercizio commerciale per il delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. relativo alla detenzione di alcune bottiglie di liquore). Anche in questo caso, la contravvenzione accertata nell’ambito di indagini in corso già iscritte per un diverso delitto non è suscettibile di essere estinta ostandovi le ragioni di economia processuale sopra indicate, non potendo l’indagine essere sospesa nemmeno a seguito di autonoma e separata iscrizione della contravvenzione. Astrattamente, nulla avrebbe impedito al pubblico ministero di iscrivere autonomamente la contravvenzione ma ciò non avrebbe comunque consentito l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 12-sexies l. n. 283 del 1962 per la mancanza di un presupposto fondamentale: la mancata ricezione della notizia di reato da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria.  
5.9.Ciò che conforta la conclusione che il delitto concorrente è solo quello accertato direttamente e immediatamente dalla polizia giudiziaria o dall’organo accertatore insieme con la contravvenzione. Se la contravvenzione emerge nell’ambito di indagini per un altro delitto, alla sua estinzione osta l’impraticabilità del meccanismo previsto dall’art. 12-sexies legge n. 263, cit. 
5.10.Nel caso di specie la ricorrente era stata tratta a giudizio per rispondere anche del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen., rubricato al capo A, oltre che della contravvenzione di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b), 6 legge n. 283 del 1962. Assolta dal reato di cui al capo A, è stata condannata per la sola contravvenzione.
5.11.Le era stato contestato, in particolare, di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti dell’esercizio commerciale bevande super alcoliche con l’indicazione “distillato di vino” che erano invece risultate composte da distillato di cereali. 
5.12.Si è trattato, come detto, di delitto accertato prima della concorrente contravvenzione e all’esito della medesima attività di indagine con conseguente inapplicabilità della procedura estintiva.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.