Cass. Sez. III n. 32014 del 6 agosto 2007 (Ud. 06 giu. 2007)
Pres. Papa Est. Squassoni Ric. Cavallo.
Alimenti. Soggetto responsabile - Individuazione - Delega di funzioni - Forma orale - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, in presenza di una valida delega, grava sul preposto all'attività di ristorazione il compito di rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 30 aprile 1962, n. 283. A tal fine, la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell'impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta nè "ad substantiam" nè "ad probationem", posto che l'efficacia devolutiva dell'atto di delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata, salvo che per il settore pubblico in cui è invece richiesto l'atto scritto di delega. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'atto scritto di delega nel settore privato ha solo la funzione di facilitare la verifica del suo conferimento e del relativo contenuto).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 06/06/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1704
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 037410/2006
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVALLO ROCCO N. IL 21/07/1965;
avverso SENTENZA del 14/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MANDURIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 14 marzo 2006, il Tribunale di Taranto ha ritenuto Cavallo Rocco responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b, e lo ha condannato alla pena -
condizionatamente sospesa - di Euro ottocento di ammenda; con la stessa sentenza, il Giudice ha assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 515 c.p., con la formula per non avere commesso il fatto. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto provato in fatto che nel ristorante, di cui era legale rappresentante l'imputato, erano detenuti per la somministrazione alimenti arbitrariamente congelati nonché cibi congelati e riposti in un frigorifero privo del prescritto misuratore di temperatura. In diritto, il Giudice ha evidenziato come la condotta integrasse la fattispecie di reato contestata che si perfeziona con la semplice detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione senza che sia necessario che le sostanze siano alterate o degradate o producano danno per la salute.
Secondo il Tribunale, del reato doveva rispondere l'attuale imputato, quanto meno a titolo di colpa, perché, nella sua qualità, era tenuto ad occuparsi dell'acquisto e della conservazione dei cibi. Per l'annullamento della sentenza, Cavallo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il reato non gli può essere attribuito dal momento che, come risulta dalla impugnata sentenza, era solo il legale rappresentante della società e non l'addetto all'attività di ristorazione cui era preposta altra persona;
- che non aveva interesse alla sospensione condizionale della pena non richiesta.
La prima censura è meritevole di accoglimento per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto Con i motivi di ricorso, l'imputato non contesta la condotta antigiuridica per cui è processo ne' la sua illiceità, ma sostiene di non essere il soggetto tenuto a garantire l'osservanza della disciplina in materia di alimenti.
Sul punto, va rilevato come nei grandi complessi di ristorazione, per necessità organizzative, sia utile una divisione dei compiti tra i vari soggetti lavorativi. Il titolare della impresa, in presenza di una pluralità di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare, può trasferire alcune sue funzioni, e connesse responsabilità penali, ad un dipendente qualificato, autonomo e dotato di valida delega; sul preposto alla attività di ristorazione, grava il compito di rispettare e fare rispettare le prescrizioni della L. n. 283 del 1962.
Ora la sentenza da atto che il Cavallo si occupava, quasi esclusivamente, dei profili amministrativi - contabili della gestione e che di fatto vi era all'interno della azienda una ripartizione di compiti ben precisi con l'affidamento della attività di ristorazione a Bellannova Domenico, titolare dell'apposita licenza. Questo passaggio della sentenza si pone in contrasto con il rilievo, sul quale il Giudice ha fondato la responsabilità, che l'imputato era "tenuto ad occuparsi dell'acquisto, della conservazione e della somministrazione dei cibi".
Il Giudice non ha esaminato se la precisa ripartizione di mansioni nella azienda potesse qualificarsi come delega di funzioni pur non scritta.
Tale delega non deve essere uno strumento artificioso per attribuire la responsabilità dal soggetto gravato di una posizione di garanzia ad altro con mansioni inferiori e, per la sua validità deve: essere espressa (non tacita), chiara (in modo che il soggetto possa conoscere le mansioni attribuitigli), effettiva e conferire al delegato, (che deve essere persona tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed economica.
Il Collegio ritiene condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la delega (tranne che per il settore pubblico in cui si evidenzia la necessità di formalizzazione dei rapporti organizzativi) può essere orale e non occorre la forma scritta ne' ab substantiam ne' ab probationem (Cass. Sezione terza sentenze 22931/2003, 39268/2004).
L'efficacia devolutiva della delega dipende dalla esistenza di un atto di trasferimento di funzioni che sia connotato con il requisito della certezza per cui la forma scritta non è elemento costitutivo dello istituto in esame; la eventuale documentazione serve solo a facilitare la verifica del conferimento della delega (in data anteriore alla commissione del reato) e del suo contenuto. Naturalmente le condizioni su ricordate per la validità della delega devono essere rigorosamente accertate dal Giudice in base ai canoni che disciplinano la prova nel processo penale; in particolare, il Giudice deve verificare che la delega sia espressa, certa, non apparente e pregressa allo evento.
Secondo i principi generali, la prova del fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, mentre l'esistenza di una delega, che si articola come causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi l'allega ; di conseguenza, i Giudici del rinvio verificheranno se l'imputato ha assolto il suo onere probatorio e ha dimostrato che nella azienda, pur in assenza di delega scritta, vi fosse una distinzione di settori ed una ripartizione di compiti e quello relativo alla ristorazione fosse effettivamente affidato ad un soggetto qualificato ed idoneo. P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007