Cass. Sez. III n. 13535 del 27 marzo 2009 (Ud. 05 feb. 2009)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Mascagni.
Alimenti. Frode tossica
In tema di tutela penale degli alimenti, per "frode tossica" deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un\'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto.
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Mascagni.
Alimenti. Frode tossica
In tema di tutela penale degli alimenti, per "frode tossica" deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un\'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/02/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 304
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27196/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mascagni Giuliano, nato il 24/10/1929;
Avverso la Sentenza Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, emessa il 17/12/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con sentenza emessa il 17/12/07 dichiarava Mascagni Giuliano colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), e lo condannava alla pena di _ 20.000, 00 di ammenda; disponeva altresì la chiusura definitiva dell\'esercizio e la revoca della licenza. L\'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stata ritenuta sussistente l\'aggravante di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, senza che la stessa fosse stata contestata nel capo di imputazione; con conseguente violazione del principio del contraddittorio; di cui all\'art. 522 c.p.p., comma 2;
2. che nella fattispecie non ricorreva la predetta aggravante, non essendo stata accertata la nocività degli alimenti rinvenuta nell\'ispezione del 05/01/07;
3. che mancava l\'elemento soggettivo del reato in riferimento alla citata aggravante L. n. 283 del 1962, ex art. 6, comma 3;
4. che la decisione impugnata non era congruamente motivata ne\' in ordine alla sussistenza della predetta aggravante ne\' in relazione alle pene accessorie di chiusura definitiva dell\'esercizio e di revoca della licenza, L. n. 283 del 1962, ex art. 12 bis. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l\'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto l\'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. In via preliminare va precisato che il ricorso proposto da Mascagni Giuliano non attiene alla sussistenza della responsabilità penale dell\'imputato in ordine alle contravvenzioni contestate e di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), bensì alla sussistenza della circostanza aggravante della frode tossica di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, ed al conseguente trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie è stato contestato a Mascagni Giuliano il reato di cui all\'art. 81 cpv. c.p., e L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare dell\'albergo "Park Hotel", deteneva svariati alimenti destinati alla somministrazione in cattivo stato di conservazione, nonché in stato di alterazione ed insudiciati; il tutto come analiticamente indicato nel capo di imputazione in ordine a fatti accertati il 05/01/07. Così precisati i termini essenziali della vicenda in esame, si osserva in primo luogo che l\'aggravante o comunque la previsione legislativa di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, penultimo comma, non risulta contestata formalmente nel capo di imputazione, nel quale non viene indicata la citata previsione legislativa. Detta aggravante, va aggiunto, non risulta contestata neanche materialmente nella narrativa dei fatti contestati all\'imputato. Invero, nel capo di imputazione vengono elencate una serie di circostanze indicative del fatto che gli alimenti in questione versavano in cattivo stato di conservazione, erano insudiciate ed erano custodite in precarie condizioni di igiene; non si fa tuttavia riferimento alcuno ad effetti intossicanti o pericolosi per la salute accertati in concreto. Nè risulta che siano stati eseguiti esami di laboratorio da cui siano emersi effetti intossicanti o comunque elementi determinanti un pericolo concreto di danno alla salute. Al riguardo va ribadito ed affermato in diritto che, per frode tossica o comunque dannosa, deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto nella L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, insidioso per sè stesso o produttivo di effetti insidiosi, dal quale derivi un\'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. 6^ Sent. n. 1375 del 16/11/1967; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 5911 del 15/06/81).
Orbene siffatta circostanza aggravante non risulta contestata ne\' formalmente, ne\' materialmente nei confronti dell\'imputato con conseguente nullità, ex art. 606 c.p.p., lett. c) e b), della sentenza impugnata, per quanto attiene alla ritenuta aggravante della frode tossica nonché per quanto attiene al conseguente trattamento sanzionatorio. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, in data 17/12/07, con rinvio al predetto Tribunale di Trento per un nuovo esame quanto al trattamento sanzionatorio; il tutto in ordine alla misura della pena principale, ai benefici di legge ed alle pene accessorie. P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta frode tossica, con rinvio al Tribunale di Trento quanto alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/02/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 304
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27196/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mascagni Giuliano, nato il 24/10/1929;
Avverso la Sentenza Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, emessa il 17/12/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con sentenza emessa il 17/12/07 dichiarava Mascagni Giuliano colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), e lo condannava alla pena di _ 20.000, 00 di ammenda; disponeva altresì la chiusura definitiva dell\'esercizio e la revoca della licenza. L\'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stata ritenuta sussistente l\'aggravante di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, senza che la stessa fosse stata contestata nel capo di imputazione; con conseguente violazione del principio del contraddittorio; di cui all\'art. 522 c.p.p., comma 2;
2. che nella fattispecie non ricorreva la predetta aggravante, non essendo stata accertata la nocività degli alimenti rinvenuta nell\'ispezione del 05/01/07;
3. che mancava l\'elemento soggettivo del reato in riferimento alla citata aggravante L. n. 283 del 1962, ex art. 6, comma 3;
4. che la decisione impugnata non era congruamente motivata ne\' in ordine alla sussistenza della predetta aggravante ne\' in relazione alle pene accessorie di chiusura definitiva dell\'esercizio e di revoca della licenza, L. n. 283 del 1962, ex art. 12 bis. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l\'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/02/09, ha chiesto l\'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. In via preliminare va precisato che il ricorso proposto da Mascagni Giuliano non attiene alla sussistenza della responsabilità penale dell\'imputato in ordine alle contravvenzioni contestate e di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), bensì alla sussistenza della circostanza aggravante della frode tossica di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, comma 4, ed al conseguente trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso si rileva che nella fattispecie è stato contestato a Mascagni Giuliano il reato di cui all\'art. 81 cpv. c.p., e L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e lett. d), perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare dell\'albergo "Park Hotel", deteneva svariati alimenti destinati alla somministrazione in cattivo stato di conservazione, nonché in stato di alterazione ed insudiciati; il tutto come analiticamente indicato nel capo di imputazione in ordine a fatti accertati il 05/01/07. Così precisati i termini essenziali della vicenda in esame, si osserva in primo luogo che l\'aggravante o comunque la previsione legislativa di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 6, penultimo comma, non risulta contestata formalmente nel capo di imputazione, nel quale non viene indicata la citata previsione legislativa. Detta aggravante, va aggiunto, non risulta contestata neanche materialmente nella narrativa dei fatti contestati all\'imputato. Invero, nel capo di imputazione vengono elencate una serie di circostanze indicative del fatto che gli alimenti in questione versavano in cattivo stato di conservazione, erano insudiciate ed erano custodite in precarie condizioni di igiene; non si fa tuttavia riferimento alcuno ad effetti intossicanti o pericolosi per la salute accertati in concreto. Nè risulta che siano stati eseguiti esami di laboratorio da cui siano emersi effetti intossicanti o comunque elementi determinanti un pericolo concreto di danno alla salute. Al riguardo va ribadito ed affermato in diritto che, per frode tossica o comunque dannosa, deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto nella L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, insidioso per sè stesso o produttivo di effetti insidiosi, dal quale derivi un\'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. 6^ Sent. n. 1375 del 16/11/1967; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 5911 del 15/06/81).
Orbene siffatta circostanza aggravante non risulta contestata ne\' formalmente, ne\' materialmente nei confronti dell\'imputato con conseguente nullità, ex art. 606 c.p.p., lett. c) e b), della sentenza impugnata, per quanto attiene alla ritenuta aggravante della frode tossica nonché per quanto attiene al conseguente trattamento sanzionatorio. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, in data 17/12/07, con rinvio al predetto Tribunale di Trento per un nuovo esame quanto al trattamento sanzionatorio; il tutto in ordine alla misura della pena principale, ai benefici di legge ed alle pene accessorie. P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta frode tossica, con rinvio al Tribunale di Trento quanto alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009