di Luca RAMACCI
Pubblicato nella rubrica "Ecolex" de La Nuova Ecologia Gennaio 2008
Parliamo di sanatorie.
La legge urbanistica prevede la possibilità di recuperare gli interventi abusivi quando sono realizzati senza il permesso di costruire ma presentano tutti i requisiti per essere autorizzati.
Anziché farli demolire solo perché non autorizzati e costringere il proprietario a costruirli nuovamente dopo aver conseguito il permesso, si prevede la possibilità di sanare, appunto, l’abuso pagando però una somma a titolo di sanzione.
Il requisito richiesto dalla legge è quello detto della “doppia conformità” perché l’immobile, per essere sanato, deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria.
Nonostante il contenuto della legge sia inequivocabile, moltissime amministrazioni comunali continuano a ritenere ammissibile la cosiddetta sanatoria condizionata.
Funziona così: ho costruito un immobile abusivo, ad esempio superando di 100 metri cubi il volume massimo previsto. Mi scoprono e chiedo la sanatoria che il comune mi concede a condizione che elimini quei 100 metri cubi in più.
Questa procedura., però, non è consentita dalla legge perché contrasta in modo palese con i suoi contenuti che prevedono, infatti, che la sanatoria faccia riferimento ad opere già eseguite e, soprattutto, perché queste opere non possiedono il requisito di conformità di cui abbiamo detto, proprio perché la sanatoria condizionata prevede la loro regolarizzazione attraverso l’esecuzione di altri interventi.
Nonostante la chiarezza della legge, la prassi della sanatoria condizionata continua ad essere utilizzata frequentemente, tanto che la Cassazione dal 2000 ad oggi (l’ultima decisione è di ottobre 2007) ha dovuto più volte rimediare alla distrazione di tanti tecnici comunali che continuano a fare orecchie da mercante.
Luca RAMACCI