applicazione dell'art. 258 per più violazioni
Inviato: 15 marzo 2022, 17:49
Buongiorno.
Sto valutando l'applicabilità dell'art. 258 per più violazioni, commesse in tempi diversi, con diverse azioni, della medesima disposizione, ossia il comma 2 (per errata compilazione del registro di c/s rifiuti)
L'azienda tratta rifiuti inerti ed è autorizzata per recupero R5 ed R13. Essa riceve rifiuti in R13, realizzando un deposito di attesa (non si tratta di deposito in R13 cosiddetto "propedeutico"), dal quale poi scarica i rifiuti, con regolare annotazione, che ricarica in un secondo registro per R5 (registrando essa stessa come produttore), riscaricandoli una volta lavorati e messi in deposito (nel lotto del quale poi farà la dequalificazione da rifiuto).
Dall'analisi dei dati riscontrati nelle visure MUD, è stato rilevato che l'azienda ha commesso diversi errori di compilazione, rilevanti ai fini della tracciabilità, del o, meglio, dei registri di carico e scarico rifiuti: scambio di codice EER, riporto di pesi (dal FIR al Registro) errato, riporto di pesi errati dal registro R13 al registro R5. Gli errori non sembrano collegati tra loro, ovvero sembrano casuali, pur essendo delle medesima natura, come descritto sopra. Interpellando l'azienda, essa si è dimostrata collaborativa e abbiamo potuto ricostruire il percorso dei rifiuti, trovando i punti ove erano stati commessi gli errori.
In questo caso, si replica la sanzione prevista dal comma 2, tante volte quante sono le violazioni?
Oppure si applicano il comma 9 oppure il comma 13 dell'art. 258 (sanzionando rispettivamente per il doppio o per il triplo) ?
Riguardo al comma 9, in particolare, mi trovo in difficoltà a interpretare la definizione di "piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno". Così come non riesco a interpretare la dicitura "rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale" contenuta nel comma 13.
Ringrazio chi vorrà (o potrà) darmi delle dritte.
Sto valutando l'applicabilità dell'art. 258 per più violazioni, commesse in tempi diversi, con diverse azioni, della medesima disposizione, ossia il comma 2 (per errata compilazione del registro di c/s rifiuti)
L'azienda tratta rifiuti inerti ed è autorizzata per recupero R5 ed R13. Essa riceve rifiuti in R13, realizzando un deposito di attesa (non si tratta di deposito in R13 cosiddetto "propedeutico"), dal quale poi scarica i rifiuti, con regolare annotazione, che ricarica in un secondo registro per R5 (registrando essa stessa come produttore), riscaricandoli una volta lavorati e messi in deposito (nel lotto del quale poi farà la dequalificazione da rifiuto).
Dall'analisi dei dati riscontrati nelle visure MUD, è stato rilevato che l'azienda ha commesso diversi errori di compilazione, rilevanti ai fini della tracciabilità, del o, meglio, dei registri di carico e scarico rifiuti: scambio di codice EER, riporto di pesi (dal FIR al Registro) errato, riporto di pesi errati dal registro R13 al registro R5. Gli errori non sembrano collegati tra loro, ovvero sembrano casuali, pur essendo delle medesima natura, come descritto sopra. Interpellando l'azienda, essa si è dimostrata collaborativa e abbiamo potuto ricostruire il percorso dei rifiuti, trovando i punti ove erano stati commessi gli errori.
In questo caso, si replica la sanzione prevista dal comma 2, tante volte quante sono le violazioni?
Oppure si applicano il comma 9 oppure il comma 13 dell'art. 258 (sanzionando rispettivamente per il doppio o per il triplo) ?
Riguardo al comma 9, in particolare, mi trovo in difficoltà a interpretare la definizione di "piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno". Così come non riesco a interpretare la dicitura "rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale" contenuta nel comma 13.
Ringrazio chi vorrà (o potrà) darmi delle dritte.