abbandono eternit
- domenico94
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abbandono eternit
Salve a tutti. Scopro una ditta che abbandona rifiuti costituiti da eternit. Secondo voi viola il 152 (ossia l'abbandono di rifiuti speciali pericolosi) oppure l'eternit ha una normativa a parte?
Sapete per caso il codice CER?
Grazie
Sapete per caso il codice CER?
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- lele
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Re: abbandono eternit
L'eternit ha codice CER 170605*.
L'abbandono di eternit è sanzionato dal 152/06 riferito a rifiuti pericolosi.
Connessi vi sono il trasporto e la gestione abusiva di rifiuti pericolosi, se riferibili alla ditta, nel caso di attività di bonifica svolta in assenza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (sempre sanzionati dal 152/06).
Il trasporto senza formulario, riferito a rifiuti pericolosi.
Se le lastre sono frammentate e vi è il rischio di diffusione di fibre amiantifere c'è pure l'art. 674 C.P..
Poi la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 257/92, per non aver osservato le cautele previste nell'attività di rimozione delle lastre.
Poi c'è violazione al D.Lgs. 81/2008, avendo effettuato una bonifica senza piano di lavoro.
Tutto comunque da valutare in base agli elementi raccolti e al caso specifico.
Dimentico qualcosa?
L'abbandono di eternit è sanzionato dal 152/06 riferito a rifiuti pericolosi.
Connessi vi sono il trasporto e la gestione abusiva di rifiuti pericolosi, se riferibili alla ditta, nel caso di attività di bonifica svolta in assenza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (sempre sanzionati dal 152/06).
Il trasporto senza formulario, riferito a rifiuti pericolosi.
Se le lastre sono frammentate e vi è il rischio di diffusione di fibre amiantifere c'è pure l'art. 674 C.P..
Poi la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 257/92, per non aver osservato le cautele previste nell'attività di rimozione delle lastre.
Poi c'è violazione al D.Lgs. 81/2008, avendo effettuato una bonifica senza piano di lavoro.
Tutto comunque da valutare in base agli elementi raccolti e al caso specifico.
Dimentico qualcosa?
Re: abbandono eternit
NO Lele, credo proprio che tu non abbia dimenticato nulla. Aggiungerei solo un consiglio a chi "scopre": denuncia alle autorità competenti, non dico necessariamente CC o altro, ma almeno prevenzione collettiva ASL.
adda passà 'a nuttata...
Re: abbandono eternit
Complimenti "lele" per la chiarezza.
Visto che richiami l'art. 15 della Legge 257/92, sapresti indicarmi l'autorità competente a ricevere il rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e a chi vanno i proventi ?
Grazie
Visto che richiami l'art. 15 della Legge 257/92, sapresti indicarmi l'autorità competente a ricevere il rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e a chi vanno i proventi ?
Grazie
- lele
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Re: abbandono eternit
Ancora oggi non è molto chiaro. L'articolo 17 della legge 689/81 dice che il rapporto e i proventi delle sanzioni vanno inviate all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
C'è chi individua tale soggetto nel Sindaco/Comune in cui è stata commessa la violazione, in quanto Autorità Sanitaria Locale, c'è chi dice la Regione/Provincia Autonoma, chi infine il Prefetto.
C'è chi individua tale soggetto nel Sindaco/Comune in cui è stata commessa la violazione, in quanto Autorità Sanitaria Locale, c'è chi dice la Regione/Provincia Autonoma, chi infine il Prefetto.
Re: abbandono eternit
Infatti, la confusione regna sovrana.
Purtroppo però non parliamo di bruscolini, visto che la sanzione all'art. 15 comma 2° della L. 257/92 va dai 7.000.000 ai 35.000.000 delle vecchie lire.
Comunque grazie per la conferma
Purtroppo però non parliamo di bruscolini, visto che la sanzione all'art. 15 comma 2° della L. 257/92 va dai 7.000.000 ai 35.000.000 delle vecchie lire.
Comunque grazie per la conferma
Re: abbandono eternit
scusate avrei bisogno di una precisazione, La L.257/92 si applica indistintamente a tutti o riguarda solamente le ditte?
grazie
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- lele
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Re: abbandono eternit
A tutti
Re: abbandono eternit
Ottimo Lele, si applica a tutti, ma proprio tutti; anche ad un bambino minorenne, ovvero al suo genitore, che non distingue una lastra di eternit da una lastra in cartongesso!
Infatti dice la Legge:
CAPO VI
SANZIONI
ART. 15.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.
P.S:
Il tuo argomentare mi fà paura, senza saluti.
Cesare.
Infatti dice la Legge:
CAPO VI
SANZIONI
ART. 15.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.
P.S:
Il tuo argomentare mi fà paura, senza saluti.
Cesare.
- lele
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Re: abbandono eternit
Per @Gabri59:
la legge 257/92 si applica a tutti, nel senso che non è specifica per le imprese di bonifica amianto.
Per semplificare, partendo dalla coda della norma (sanzioni) si capisce a chi si applica.
Art. 15/1 comma: soggetto contravventore = 1) datori di lavoro in ambienti ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, ove non adottino misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite . 2) chiunque estrae, importa, esporta, commercializza o produce amianto, prodotti di amianto o prodotti contenenti amianto.
Art.15/2 comma: soggetto contravventore = il proprietario dell'immobile ove è ubicato il materiale contenente amianto e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge se non attua il cd. programma di controllo, che è un obbligo sancito dal paragrafo 4 del D.M. Sanità 6/09/94 (norma tecnica di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257).
Art. 15/3 comma: soggetto contravventore = chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 12, comma 4 . In realtà questo articolo fa riferimento a norme abrogate, per cui adesso la mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è sanzionata penalmente dal TUA.
Art. 15/4 comma: soggetto contravventore = 1) le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto in caso di inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1. 2) I proprietari degli immobili se non comunicano annualmente la presenza di amianto friabile alle unità sanitarie locali.
NB - il quinto comma, come potrebbe pensare qualcuno, non significa che la legge 257/92 si applica solo alle imprese di bonifica. Specifica semplicemente la sanzione accessoria nel caso di violazioni commesse da imprese.
PS - anche il tuo argomentare, spesso, caro Cesare, mi fa paura.
PPS - la 3a persona singolare dell’indicativo del verbo fare non vuole l'accento.
la legge 257/92 si applica a tutti, nel senso che non è specifica per le imprese di bonifica amianto.
Per semplificare, partendo dalla coda della norma (sanzioni) si capisce a chi si applica.
Art. 15/1 comma: soggetto contravventore = 1) datori di lavoro in ambienti ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, ove non adottino misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite . 2) chiunque estrae, importa, esporta, commercializza o produce amianto, prodotti di amianto o prodotti contenenti amianto.
Art.15/2 comma: soggetto contravventore = il proprietario dell'immobile ove è ubicato il materiale contenente amianto e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge se non attua il cd. programma di controllo, che è un obbligo sancito dal paragrafo 4 del D.M. Sanità 6/09/94 (norma tecnica di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257).
Art. 15/3 comma: soggetto contravventore = chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 12, comma 4 . In realtà questo articolo fa riferimento a norme abrogate, per cui adesso la mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è sanzionata penalmente dal TUA.
Art. 15/4 comma: soggetto contravventore = 1) le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto in caso di inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1. 2) I proprietari degli immobili se non comunicano annualmente la presenza di amianto friabile alle unità sanitarie locali.
NB - il quinto comma, come potrebbe pensare qualcuno, non significa che la legge 257/92 si applica solo alle imprese di bonifica. Specifica semplicemente la sanzione accessoria nel caso di violazioni commesse da imprese.
PS - Ricambio i non saluti.P.S:
Il tuo argomentare mi fà paura, senza saluti.
PS - anche il tuo argomentare, spesso, caro Cesare, mi fa paura.
PPS - la 3a persona singolare dell’indicativo del verbo fare non vuole l'accento.