PIANO DI UTILIZZO, sua modifica e AUTORITA' COMPETENTE???

Forum di discussione giuridica dedicato alla materia dei rifiuti in generale
Rispondi
Avatar utente
giuppe23
Fedele
Fedele
Messaggi: 116
Iscritto il: 28 ottobre 2009, 0:00

PIANO DI UTILIZZO, sua modifica e AUTORITA' COMPETENTE???

Messaggio da giuppe23 »

Il DM 161/12 viene applicato ai soli progetti sottoposti a procedure di VIA o AIA e l'autorità competente alla sua approvazione è pertanto la Regione ola Provincia.
In tutti gli altri casi, (ossia per opere non soggette a VIA o AIA e indipendentemente dai quantitativi da scavare), invece, si segue quanto disposto dall'art. 41-bis del Legge 98/13 che prevede sostanzialmente una dichiarazione da presentare ad ARPA (e al Comune?) ove si effettua lo scavo.
Alla luce di ciò , volevo capire cosa succede se un progetto sottoposto a VIA e quindi con un PdU approvato dall'autorità competente, ossia Provincia e Regione subisce, dopo avere ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale una modifica, da chi deve essere valutato? il progetto intero deve essere nuovamente assoggetto a VIA o a procedura di assoggettabilità a VIA? e se viene sottoposto a procedura di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.lgs. 152/06) e poichè l'unica modifica è la modalità di gestione dei materiali di scavo e l'autorità competente (ossia Regione e Provincia) ritengono di non doverlo più assoggettare a Valutazione di impatto Ambientale (VIA) cosa succede? il proponente gestisce i materiali nelle modalità previste dall'art. 41 bis della legge 98/2013 anziche con Piano di Utilizzo? Così anche per le opere che sono state oggetto di VIA è sufficiente una modifica dopo il giudizio di compatibilità per rientrare nell'art.41-bis? E' assurdo...
Rispondi