Scusate la mia ignoranza in materia. Ma mi trovo a dover gestire i materiali di decantazione all'interno di una cava montana di argilla, che si generano dal ruscellamento delle acque meteoriche. Nell'area sono previste delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, che periodicamente vanno "ripulite" per mantenere il volume di raccolta costante. Il materiale solido rimosso come può essere trattato?
Grazie
Secondo me li devi gestire come rifiuto. Non credo che i materiali di questione rientrino nei casi previsti dall'art. 184-bis o 185 del Dlgs 152/2006, a meno che non riesci in qualche modo a dimostrare di essere nel caso di cui all'art. 185 c.2 lettera d). Il Vostro piano di gestione dei rifiuti delle attività estrattive ai sensi del Dlgs 117/2008 cosa prevede?
Da giurisprudenza mi viene in mente l'esclusione dei fanghi di lavaggio di cui tratta la Corte di Cassazione Penale Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n. 25193, ma mi sembra che non corrisponda al tuo caso.
Il piano prevede il riutilizzo per effettuare il ripristino, ma non hanno preso in considerazione i fanghi di decantazione.
Comunque tutte le attività estrattive devono fare un piano di gestione dei rifiuti (anche se come scarto c'è praticamente solo il cappellaccio e poco altro?). Scusa la mia ignoranza ma sono dovuta salire su un treno in corsa non essndomi mai occupata della tematica mi sento un po' spiazzata.
Grazie
Lunina ha scritto:Il piano prevede il riutilizzo per effettuare il ripristino, ma non hanno preso in considerazione i fanghi di decantazione.
Comunque tutte le attività estrattive devono fare un piano di gestione dei rifiuti (anche se come scarto c'è praticamente solo il cappellaccio e poco altro?). Scusa la mia ignoranza ma sono dovuta salire su un treno in corsa non essndomi mai occupata della tematica mi sento un po' spiazzata.
Grazie
Nella mia Regione (FVG) l'autorità competente lo chiede sempre nel corso dell'iter autorizzativo dell'attività estrattiva.
Quanto all'applicabilità del Dlgs 117 ai materiali di decantazione Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e
nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;