Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani?
Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani?
Il TAR Lazio si è espresso in maniera chiara. In sintesi, il rifiuto urbano che abbia subito un semplice trattamento di tritovagliatura (ad esempio presso i famosi STIR campani) continua ad essere classificato rifiuto urbano, anche se viene identificato con il CER 191212. Diversamente se il rifiuto esita da un processo di trattamento complesso.
Il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso l'efficacia del Decreto del TAR, attende il parere del Ministero dell'Ambiente!!!
Parere che non arriva!!!
Il prossimo 13 novembre c'è l'ennesima udienza del Consiglio di Stato. Ce la faranno i nostri eroi a decidere?
Sappiamo tutti che il decreto del TAR Lazio è condiviso da tutti (quasi), ma avrebbe messo ulteriormente in crisi la Campania.
Adesso che è stato emanato un Decreto "Ad Regionem", il Consiglio di Stato ce la farà ad esprimersi o continuerà a trincerarsi dietro l'inerzia del Ministero?
Il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso l'efficacia del Decreto del TAR, attende il parere del Ministero dell'Ambiente!!!
Parere che non arriva!!!
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
l'argomento è molto interessante, sul punto la Commissione europea nel parere motivato del 1 giugno 2012 Infrazione 2011/4021 per violazione della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 2008/98/CE con riferimento alla gestione dei rifiuti del Lazio (Malagrotta), specifica che le unità di trito-vagliatura installate presso la discarica anche se consentono di tritare i rifiuti e recuperare i metalli ferrosi, poichè non comprendono un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non soddisfano l'obbligo di pretrattamento previsto dalle direttive. Dunque, a mio parere il Consiglio di Stato e il Ministero Ambiente non possono che recepire la posizione della Commissione.
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Caro Libraio, la questione è ancora più complessa. Hai ragione nel dire che i rifiuti semplicemente tritovagliati non sarebbero considerati sufficientemente trattati per essere inviati in discarica, tuttavia il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi su un problema di territorialità, indipendentemente dalla possibilità, o meno, di inviare in discarica i rifiuti.
Sappiamo bene che i rifiuti urbani sono vincolati al territorio: per i soli rifiuti urbani raccolti in forma differenziata è sempre ammessa la libera circolazione. Tuttavia, per non generare ulteriori problemi alla Regione Campania in emergenza, il Consiglio di Stato ha sospeso la più che condivisibile sentenza del TAR Lazio (già questa è un'anomalia tutta italiana, in quanto il CdS dovrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla corretta applicazione della legge, senza tener conto degli effetti che questa genera!!!).
Il risultato è che in virtù della sospensiva del CdS basterebbe dare una tritata al rifiuto urbano per trasformarlo in rifiuto speciale e, quindi, rendere possibile la libera circolazione del rifiuto urbano semplicemente tritovagliato Praticamente un giro bolla legalizzato!!!!
Oggi però è stata fatta una specifica norma in favore della Campania, quindi il CdS dovrebbe finalmente esprimersi senza condizionamenti (lo dicevo io che questo mondo non è normale!!!).
Devo dire che l'ultima sentenza del Consiglio di Stato del 31.10.2012 sulla sentenza del TAR Toscana, lascia ben sperare (cerco di allegarla alla presente). In tale sentenza, il CdS si è espresso in maniera inequivocabile sul fatto che la FOS (frazione organica stabilizzata) proveniente dal rifiuto urbano è da considerarsi rifiuto speciale in quanto sottoposto ad un trattamento industriale complesso che lo ha trasformato e rigenerato. Ergo, il rifiuto urbano semplicemente tritovagliato che non ha subito alcun processo di trattamento complesso, come aveva già affermato il TAR Lazio, rimane rifiuto urbano!!!!
E' incoraggiante vedere che lo stesso collegio che si è espresso il 31.10.2012 dovrà esprimersi per la sentenza del TAR Lazio, il prox 13.11.2012; sarebbe veramente clamoroso se lo stesso collegio smentisse se stesso.
Però non voglio farmi illusioni: questo non è un mondo normale!!!
Sappiamo bene che i rifiuti urbani sono vincolati al territorio: per i soli rifiuti urbani raccolti in forma differenziata è sempre ammessa la libera circolazione. Tuttavia, per non generare ulteriori problemi alla Regione Campania in emergenza, il Consiglio di Stato ha sospeso la più che condivisibile sentenza del TAR Lazio (già questa è un'anomalia tutta italiana, in quanto il CdS dovrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla corretta applicazione della legge, senza tener conto degli effetti che questa genera!!!).
Il risultato è che in virtù della sospensiva del CdS basterebbe dare una tritata al rifiuto urbano per trasformarlo in rifiuto speciale e, quindi, rendere possibile la libera circolazione del rifiuto urbano semplicemente tritovagliato Praticamente un giro bolla legalizzato!!!!
Oggi però è stata fatta una specifica norma in favore della Campania, quindi il CdS dovrebbe finalmente esprimersi senza condizionamenti (lo dicevo io che questo mondo non è normale!!!).
Devo dire che l'ultima sentenza del Consiglio di Stato del 31.10.2012 sulla sentenza del TAR Toscana, lascia ben sperare (cerco di allegarla alla presente). In tale sentenza, il CdS si è espresso in maniera inequivocabile sul fatto che la FOS (frazione organica stabilizzata) proveniente dal rifiuto urbano è da considerarsi rifiuto speciale in quanto sottoposto ad un trattamento industriale complesso che lo ha trasformato e rigenerato. Ergo, il rifiuto urbano semplicemente tritovagliato che non ha subito alcun processo di trattamento complesso, come aveva già affermato il TAR Lazio, rimane rifiuto urbano!!!!
E' incoraggiante vedere che lo stesso collegio che si è espresso il 31.10.2012 dovrà esprimersi per la sentenza del TAR Lazio, il prox 13.11.2012; sarebbe veramente clamoroso se lo stesso collegio smentisse se stesso.
Però non voglio farmi illusioni: questo non è un mondo normale!!!
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
caro rabbonet, mi giri per favore gli estremi (numero e data) delle sentenze che richiami del Tar Lazio, Tar Toscana e Consiglio di Stato, voglio approfondire il tema. grazie
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
ho trovato il Cons Stato 5566/2012 e il Tar Toscana 917/2011 pubblicate di recente su questo sito, mi manca il Tar Lazio. Grazie
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Dovrebbe trattarsi della sentenza TAR Lazio–Roma, Sez.1-ter, 31 maggio 2011, n.4915.Libraio ha scritto:...mi manca il Tar Lazio
Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Caro Libraio,
sono curioso di conoscere le tue considerazioni.
Grazie.
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Caro rabbonet, ti premetto che non sono un esperto in materia di rifiuti, naturalmente sono d’accordo con quanto stabilisce il Tar Lazio con sentenza 4915/2011: “Il Collegio, quindi, condivide l’orientamento giurisprudenziale indicato dall’Amministrazione regionale pugliese secondo il quale affermare che la semplice separazione meccanica della frazione secca dalla frazione umida di un rifiuto non può comportare il mutamento della natura del rifiuto da urbano a speciale, con conseguente sottrazione del ‘rifiuto speciale’ alla disciplina del ‘rifiuto urbano’. Altrettanto si giungerebbe alla conclusione irrazionale che ciò che non può essere smaltito e trasportato fuori Regione “intero” (il rifiuto urbano), possa poi essere smaltito e trasportato una volta “frazionato”.
Come ho già scritto la Commissione europea nel parere motivato del 1 giugno 2012 Infrazione 2011/4021 per violazione della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 2008/98/CE con riferimento alla gestione dei rifiuti del Lazio (Malagrotta), specifica che le unità di trito-vagliatura installate presso la discarica anche se consentono di tritare i rifiuti e recuperare i metalli ferrosi, poichè non comprendono un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non soddisfano l'obbligo di pretrattamento previsto dalle direttive. Quindi, a mio modesto parere la Commissione non considera il rifiuto trito-vagliato modificato, ovvero NON più rifiuto urbano.
Circa la “specifica norma in favore della Campania” se ti riferisce al DL 2/2012, non mi sembra che incida più di tanto (se mi è sfuggito qualcosa correggimi) sull’impianto normativo in vigore all’epoca della sentenza TAR 4915/2011.
Detto questo, però, sulla questione parere del Ministero c’è un precedente pericoloso, il Ministero con la Circolare alle Regioni e Province autonome del 30/06/2009 n. 1463 ha affrontato il tema seppure in maniera superficiale, relativamente alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il Ministero nella Circolare sostiene che: qualora sia effettuata un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (farmaci scaduti, pile e batterie), in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione impiantistica di piano, i rifiuti trito-vagliati possono essere conferiti in discarica. Tali impianti devono comunque consentire comunque il recupero dei metalli. Quindi secondo il Ministero l’operazione di trito-vagliatura risponde ai requisiti della norma comunitaria.
Personalmente non condivido tale interpretazione, e mi sembra in contrasto con la posizione espressa dalla Commissione sul caso Malagrotta, spero che il Ministero se darà alla luce questo atteso parere non confermi quanto sopra adattandolo al caso specifico della Campania.
Come tu giustamente sostieni: basterebbe dare una tritata al rifiuto urbano per trasformarlo in rifiuto speciale e, quindi, rendere possibile la libera circolazione del rifiuto urbano semplicemente trito vagliato. Praticamente un giro bolla legalizzato!!!!
Inoltre, a mio parere tale pratica consentirebbe di aggirare quanto affermato nella Sentenza della Corte di Giustizia Causa C 297/08 sulla gestione dei rifiuti in Campania: allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell’ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, principio stabilito per l’azione della Comunità in materia ambientale dall’art. 191 TFUE, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza 17 marzo 1993, causa C 155/91, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 939, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
Ciao Libraio
Come ho già scritto la Commissione europea nel parere motivato del 1 giugno 2012 Infrazione 2011/4021 per violazione della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 2008/98/CE con riferimento alla gestione dei rifiuti del Lazio (Malagrotta), specifica che le unità di trito-vagliatura installate presso la discarica anche se consentono di tritare i rifiuti e recuperare i metalli ferrosi, poichè non comprendono un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non soddisfano l'obbligo di pretrattamento previsto dalle direttive. Quindi, a mio modesto parere la Commissione non considera il rifiuto trito-vagliato modificato, ovvero NON più rifiuto urbano.
Circa la “specifica norma in favore della Campania” se ti riferisce al DL 2/2012, non mi sembra che incida più di tanto (se mi è sfuggito qualcosa correggimi) sull’impianto normativo in vigore all’epoca della sentenza TAR 4915/2011.
Detto questo, però, sulla questione parere del Ministero c’è un precedente pericoloso, il Ministero con la Circolare alle Regioni e Province autonome del 30/06/2009 n. 1463 ha affrontato il tema seppure in maniera superficiale, relativamente alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il Ministero nella Circolare sostiene che: qualora sia effettuata un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (farmaci scaduti, pile e batterie), in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione impiantistica di piano, i rifiuti trito-vagliati possono essere conferiti in discarica. Tali impianti devono comunque consentire comunque il recupero dei metalli. Quindi secondo il Ministero l’operazione di trito-vagliatura risponde ai requisiti della norma comunitaria.
Personalmente non condivido tale interpretazione, e mi sembra in contrasto con la posizione espressa dalla Commissione sul caso Malagrotta, spero che il Ministero se darà alla luce questo atteso parere non confermi quanto sopra adattandolo al caso specifico della Campania.
Come tu giustamente sostieni: basterebbe dare una tritata al rifiuto urbano per trasformarlo in rifiuto speciale e, quindi, rendere possibile la libera circolazione del rifiuto urbano semplicemente trito vagliato. Praticamente un giro bolla legalizzato!!!!
Inoltre, a mio parere tale pratica consentirebbe di aggirare quanto affermato nella Sentenza della Corte di Giustizia Causa C 297/08 sulla gestione dei rifiuti in Campania: allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell’ambito del suo piano o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, principio stabilito per l’azione della Comunità in materia ambientale dall’art. 191 TFUE, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza 17 marzo 1993, causa C 155/91, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 939, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
Ciao Libraio
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Salve,
vorrei sapere se la frazione Organica Stabilizzata dei rifiuti urbani individuata con il codice 190501 può essere smaltita su tutto il territorio nazionale senza preventivo accordo tra Regioni?.
Grazie
vorrei sapere se la frazione Organica Stabilizzata dei rifiuti urbani individuata con il codice 190501 può essere smaltita su tutto il territorio nazionale senza preventivo accordo tra Regioni?.
Grazie
Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Si! I rifiuti trattati e stabilizzati 190501 sono rifiuti speciali e non hanno vincoli di territorialità.
Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Non sono rifiuti speciali. Perchè non basta la semplice triturazione (che talvolta non viene neanche fatta) per far cambiare al rifiuto la sua natura. questi sono spazi che lascia il legislatore per consentire a CHI DI DOVERE di trovare delle fessure piccole piccole dalle quali poi far risolvere il problema. I rifiuti urbani sono tali sino alla loro fine, di essi il solo rifiuto speciale che può essere prodotto è vaglio, piccole frazioni del circa 15/20 %, non di più che possono essere considerati rifiuti speciali e smaltiti fuori regione. Comunque tutto ciò che deriva dal trattamento dei rifiuti solidi urbani deve eser trattato nella regione di origine, previo accordo interregionale. Non diamo adito ad interpretazioni di comodo della norma, come siamo abituati a fare, cerchiamo ti tutelare al massimo il nostro territorio non consentendo ai terroristi dell'ambiente di farla franca, sia fuori che dentro le aule dei tribunali.
Comunque attendiamo il rsponso del C. di S. che dovrebbe arrivare tra qualche settimana.
Bn domenica a tutti
Comunque attendiamo il rsponso del C. di S. che dovrebbe arrivare tra qualche settimana.
Bn domenica a tutti
Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Grazie per la risposta.
La tipologia di rifiuto cui mi riferivo è la frazione organica stabilizzata dei rifiuti urbani identificato con il codice CER 190501, dopo la triturazione vi è una separazione secco umido e una fase di stabilizzazione aerobica.
I rifiuti cosi come descritti sono speciali? penso di si.
quindi hanno la libera circolazione? penso di si
qualcosa però non mi torna:
1) ai sensi della Circolare i rifiuti urbani non possono essere smaltiti in discarica senza trattamento;
2) a seguito di trattamento ( veritiero) i rifiuti sono speciali;
3) i rifiuti speciali hanno libero mercato;
ma allora che senso hanno la programmazione regionale e provinciale sui rifiuti, il principio di prossimità, l' autosufficienza bacinale???
Grazie per la risposta.
Fabio
La tipologia di rifiuto cui mi riferivo è la frazione organica stabilizzata dei rifiuti urbani identificato con il codice CER 190501, dopo la triturazione vi è una separazione secco umido e una fase di stabilizzazione aerobica.
I rifiuti cosi come descritti sono speciali? penso di si.
quindi hanno la libera circolazione? penso di si
qualcosa però non mi torna:
1) ai sensi della Circolare i rifiuti urbani non possono essere smaltiti in discarica senza trattamento;
2) a seguito di trattamento ( veritiero) i rifiuti sono speciali;
3) i rifiuti speciali hanno libero mercato;
ma allora che senso hanno la programmazione regionale e provinciale sui rifiuti, il principio di prossimità, l' autosufficienza bacinale???
Grazie per la risposta.
Fabio
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Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
Ma scusate! con il CER 191212 e 191210 si può realizzare il CSS; è evidente che il 191212 è fatto ad hoc per infilarci di tutto. Voglio dire che nessuna operazione ( per esempio in R3 e il R13) cambia la natura del rifiuto. Dal 1905...da cui si recupera la fazione secca e organica e, secondo la classificazione, dove li collochiamo ?- Se non ho capito l'argomento mi dispiace molto....
Re: Rifiuti Urbani Tritovagliati (191212), Speciali o Urbani
mander ha scritto:Grazie per la risposta.
La tipologia di rifiuto cui mi riferivo è la frazione organica stabilizzata dei rifiuti urbani identificato con il codice CER 190501, dopo la triturazione vi è una separazione secco umido e una fase di stabilizzazione aerobica.
I rifiuti cosi come descritti sono speciali? penso di si.
quindi hanno la libera circolazione? penso di si
qualcosa però non mi torna:
1) ai sensi della Circolare i rifiuti urbani non possono essere smaltiti in discarica senza trattamento;
2) a seguito di trattamento ( veritiero) i rifiuti sono speciali;
3) i rifiuti speciali hanno libero mercato;
ma allora che senso hanno la programmazione regionale e provinciale sui rifiuti, il principio di prossimità, l' autosufficienza bacinale???
Grazie per la risposta.
Fabio