L'articolo 1, comma 1, del D.M. 161/2012 sulla disciplina delle terre e rocce da scavo, definisce, a titolo esemplificativo, i "materiali di scavo" cioè i " residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc...) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrlammide o poliacrilammide)".
Ritengo che anche i limi provenienti da un impianto di lavaggio inerti (senza utilizzo di flocculanti come sopra detto) possono rientrare in tale definizione ed il loro utilizzo sia consetito previa presentazione all'autorità competente del Piano di Utilizzo. Che ne pensate?