ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

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MIKI75
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ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da MIKI75 »

Buongiorno a tutti. Sottopongo a voi questo quesito che da più parti non sono riuscita a chiarire.
Sono un impianto di selezione rifiuti. Dalla selezione ne derivano scarti di rottami ferrosi.
Il raccoglitore che me lo recupera mi chiede di avere analisi dicendo che l'obbligo è previsto dal Regolamento CE333/2011 entrato in vigore il 09.10.11 e secondo quanto previsto dal D.m. del 5/2/98 (artt.8 e 9).
Vi risulta corretta questa informazione? devo fare queste analisi ?
Grazie a tutti e buona lavoro!
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bonittis
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da bonittis »

Il Dlgs 152/06 prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne deve assumere tutte le responsabilità in caso di errata classificazione. Non vi è dunque l’obbligo formale di effettuare delle analisi chimiche, ma fatta eccezione per i casi evidenti (scarti di carta pulita, scarti di legno vergine ecc.), queste ultime possono risultare uno strumento tutelante a favore del produttore del rifiuto nel caso di rifiuti individuati con le "voci a specchio", in questo caso solo tramite un’analisi è possibile attribuire una corretta classificazione.
Ciò premesso è utile ricordare come sussista OBBLIGO DI ANALISI per:
il conferimento in discarica: il D.M. 03/08/05 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l’ammissibilità in discarica sia a carico del produttore.
Il conferimento ad impianti di termovalorizzazione : il Dlgs 133/2005, prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi del D.M. 05/02/98 e del DM 161/02, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.
Pertanto potremo sommariamente affermare che le analisi non sono obbligatorie nei casi in cui i rifiuti:
siano assimilati agli urbani e smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
siano conferiti ad attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del Dlgs 152/06, sempre che tali analisi non siano richieste dal gestore dell’impianto di trattamento.
In buona sostanza, qualora l'analisi chimica ti venga esplicitamente richiesta dal gestore cui intendi conferire, la vedo dura opporsi .....
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MIKI75
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da MIKI75 »

infatti questo raccoglitore di ferro è in semplificata...grazie per info.ciao
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Callaghan
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Callaghan »

Se ci si riferisce ad un impianto di selezione di rifiuti ferrosi si applica il nuovo regolamento UE 333_2011. Sia che l'impianto raccolga rifiuti in procedura semplificata che ordinaria è soggetto alle disposizioni del regolamento, peraltro come richiesto dallo stesso, anche il campionamento e l'analisi per poterne valutare le caratteristiche di pericolosità

1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (2 ) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (3 ).
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Gimi
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Gimi »

Se si conferiscono rifiuti non pericolosi ad un impianto in semplificata si deve rispettare l'obbligo di analisi a carico del produttore di rifiuti previsto dall'art.8, c.4 del DM 05/02/98.
Cio' ancorche' l'impianto operi secondo il Reg333/2011/UE (che non prevede analisi) in ragione del fatto che il regolamento e' obbligatorio per i soli recuperatori mentre rimane inalterato l'obbligo per i produttori, come sopra indicato, da esperire al primo conferimento e da rinnovare ogni 24 mesi.
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Callaghan »

D'accordo Gimi, rimangono in auge gli obblighi di cui all'art.8, c.4 del DM 05/02/98, e questo vale per chi conferisce rottami ai recuperatori iscritti ai sensi delle procedure semplificate, non è automatico che lo stesso obbligo sia applicato a chi li conferisce ad impianti di recupero che agiscono sulla base di un autorizzazione ordinaria (salvo noin rientri nelle prescrizioni), e in ogni caso il Reg.UE 333 prevede a carico del "produttore", che qui è inteso come il soggetto che i rottami li tratta per ottenerne EOW, la possibilità di determinare le caratteristiche di pericolo del rifiuto qualora sorga il dubbio sulla composizione dello stesso (allegato I al regolamento):

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Gimi »

Concordo Callaghan.
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da arthem-the-hero »

per quanto se ne possa discutere, anche mettendo in campo le esperienze proprie con i soggetti addetti al controllo, anche io sono d'accordo con l'ispettore...
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da mozart »

L'ispettore ha ragione... ma se mi permettete un'osservazione vorrei vederlo questo "...personale qualificato (sic!) che esegue un controllo visivo (sic! sic!) di ogni partita..."
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da orione »

:roll: mi sfugge qualcosa... ma l'obbligo del controllo radiometrico?
lexambiente fidelis
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cistolone
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da cistolone »

Nel mio caso invece il soggetto che opera il recupero (che è anche trasportatore) è autorizzato in ordinaria.
Secondo quanto leggo sopra non sono obbligato alle analisi, ma è comunque una misura consigliabile per tutelarmi, giusto? :wink:

Un'altra domanda (anche se un minimo off topic):
la mia responsabilità in quanto produttore del rifiuto (rottame ferroso in questo caso) sussiste fino al momento in cui questo viene recuperato, giusto?
Il regolamento europeo che avete già citato parla di una dichiarazione di conformità che il recuperatore deve emettere per ogni partita di rottame recuperato, in via cautelativa sono tenuto a richiedere un qualche tipo di "certificato di corretto recupero" o copia di questa dichiarazione di conformità? :?:

Muchas gracias : Thumbup :
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jani
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da jani »

Ok per la tutela!
In alcune controversie il giudice ha ritenuto discriminante possedere già le analisi dei rottami dando torto ai controllori !
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jani
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da jani »

ps: la tua responsabilità cessa con l'ottenimento della quarta copia del FIR nei termini di legge, per il recupero è un problema del recuperatore.
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Gimi
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Gimi »

jani ha scritto:Ok per la tutela!
In alcune controversie il giudice ha ritenuto discriminante possedere già le analisi dei rottami dando torto ai controllori !
Hai qualche riferimento di sentenze?
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Re: ANALISI SU ROTTAMI FERROSI

Messaggio da Gimi »

cistolone ha scritto:Il regolamento europeo che avete già citato parla di una dichiarazione di conformità che il recuperatore deve emettere per ogni partita di rottame recuperato, in via cautelativa sono tenuto a richiedere un qualche tipo di "certificato di corretto recupero" o copia di questa dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità è l'unico documento previstio dalla norma (Reg. UE 333/2011) che attesta il passaggio del rottame di ferro/acciaio/allluminio da rifiuto a "cessato rifiuto" (merce a tutti gli effetti di legge).
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