Qualora un cacciatore eserciti l'attività venatoria con licenza di porto di fucile valida ma senza aver pagato la tassa di concessione governativa annuale incorre nella sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 comma 1 lettera c) della L.157/1992 o anche in quella penale di porto abusivo d'arma?
Grazie.
pg67
omesso pagamento tassa conc. governativa
Re: omesso pagamento tassa conc. governativa
Se il porto d'armi è in corso di validità si applica solamente la sanzione amministrativa di 308 euro.
Cordiali saluti.
Skarico.
Cordiali saluti.
Skarico.
Re: omesso pagamento tassa conc. governativa
Fino a ieri ero più che sicuro che andasse applicata la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 31 della L.157/92, ma la Questura della mia provincia, sulla base della Circolare del Ministero Interni n.557/PAS/U/008463/10100.A(1)1 del 20/05/2016, ritiene che il mancato pagamento della tassa governativa renda non valida la licenza di porto di fucile per uso caccia e quindi passibile di denuncia per porto abusivo d'arma il cacciatore che ne ha omesso il pagamento.
Avete qualche notizia in più su detta circolare?
Grazie.
pg67
Avete qualche notizia in più su detta circolare?
Grazie.
pg67
Re: omesso pagamento tassa conc. governativa
Si ho letto la circolare, ma per quel che ho potuto capire riguarda l'inefficacia della licenza di uso caccia priva del versamento delle tasse governativa per il suo utilizzo nel tiro a volo (quindi anche nel trasporto verso il poligono) o per l'acquisto di armi e munizioni, mentre per il suo utilizzo in ambito venatorio, senza appunto il pagamento delle concessioni governative, la stessa circolare richiama l'articolo 6 della legge 36/90 che prevede " AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 , È AGGIUNTO IL SEGUENTE PERIODO: "IL PORTO DELL'ARMA PER USO DI CACCIA DA PARTE DI PERSONA MUNITA DI LICENZA, NEL CASO DI OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE TRECENTOMILA A LIRE OTTOCENTOMILA", richiamando inoltre una sentenza della cassazione nr.01553 del 13-06-90 sez.1.
Ne deduco che il porto abusivo si configuri al difuori dell'esercizio venatorio (quindi fuori dai periodi consentiti per l'attività venatoria stabiliti dal calendario venatorio o l'uso dell'arma in abito diverso tipo l'uso sportivo per il quale appunto la stessa deve essere munita di apposito versamento della concessione).
Non so se hai la possibilità, ma a questo punto cercherei di avere un confronto con la Procura di riferimento.
La cosa è interessante tienici aggiornati.
Saluti.
Skarico.
Ne deduco che il porto abusivo si configuri al difuori dell'esercizio venatorio (quindi fuori dai periodi consentiti per l'attività venatoria stabiliti dal calendario venatorio o l'uso dell'arma in abito diverso tipo l'uso sportivo per il quale appunto la stessa deve essere munita di apposito versamento della concessione).
Non so se hai la possibilità, ma a questo punto cercherei di avere un confronto con la Procura di riferimento.
La cosa è interessante tienici aggiornati.
Saluti.
Skarico.