Abolito il SISTRI
- benassaisergio
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Abolito il SISTRI
Abolito il SISTRI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
L’articolo 4 di tale decreto dispone che dal 1° gennaio 2019 sia soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita attraverso il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto agli articoli 188, 189, 190 e 193 del DLgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs 205/2010.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
L’articolo 4 di tale decreto dispone che dal 1° gennaio 2019 sia soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita attraverso il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto agli articoli 188, 189, 190 e 193 del DLgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs 205/2010.
Re: Abolito il SISTRI
Buongiorno,
vorrei porre alla vostra attenzione la questione della obbligatorietà della tenuta del registro di carico/scarico per i rifiuti pericolosi gestiti da un centro di raccolta comunale che non avesse aderito al Sistri.
A vostro avviso, con l'abolizione del Sistri, cade anche l'obbligo della tenuta del registro di carico/scarico sopra citato ?
Ringrazio per l'attenzione concessa e per le risposte o considerazioni che vorrete cortesemente darmi
vorrei porre alla vostra attenzione la questione della obbligatorietà della tenuta del registro di carico/scarico per i rifiuti pericolosi gestiti da un centro di raccolta comunale che non avesse aderito al Sistri.
A vostro avviso, con l'abolizione del Sistri, cade anche l'obbligo della tenuta del registro di carico/scarico sopra citato ?
Ringrazio per l'attenzione concessa e per le risposte o considerazioni che vorrete cortesemente darmi
- atena60
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Re: Abolito il SISTRI
L'obbligo del registro di carico/scarico per la gestione dei soli rifiuti pericolosi da parte dei centri di raccolta era stato introdotto dall'art. 190, comma 9, nella nuova formulazione prevista dal D.L.vo 205/2010 che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dalla piena operatività del Sistri. Condizione poi rimandata di anno in anno e che alla fine non si è mai avverata.
Il D.L. 135/2018, stabilendo la soppressione del Sistri con decorrenza 1 gennaio 2019, ha disposto che «...fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (…) i soggetti (...) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis...».
Di fatto, quindi, si continuerà ancora con la “vecchia” versione dell'art. 190, cioè quella previgente alla modifiche apportate dal D.L.vo 205/2010.
Già all'epoca la situazione aveva generato alcuni dubbi interpretativi, visto che il “vecchio” art. 190 non cita espressamente i centri di raccolta fra i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e che il D.M. 8/4/2008, al quale è stata demandata la disciplina dei centri di raccolta, prevede solo l'obbligo di “procedure di contabilizzazione” dei rifiuti in ingresso (per quanto concerne le sole utenze non domestiche) e in uscita, tramite la tenuta di uno “schedario” numerato progressivamente e conforme ai modelli allegati.
Il D.L. 135/2018, stabilendo la soppressione del Sistri con decorrenza 1 gennaio 2019, ha disposto che «...fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (…) i soggetti (...) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis...».
Di fatto, quindi, si continuerà ancora con la “vecchia” versione dell'art. 190, cioè quella previgente alla modifiche apportate dal D.L.vo 205/2010.
Già all'epoca la situazione aveva generato alcuni dubbi interpretativi, visto che il “vecchio” art. 190 non cita espressamente i centri di raccolta fra i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e che il D.M. 8/4/2008, al quale è stata demandata la disciplina dei centri di raccolta, prevede solo l'obbligo di “procedure di contabilizzazione” dei rifiuti in ingresso (per quanto concerne le sole utenze non domestiche) e in uscita, tramite la tenuta di uno “schedario” numerato progressivamente e conforme ai modelli allegati.
- Alessio S.
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Re: Abolito il SISTRI
Secondo il Sole 24 Ore di oggi con un emendamento alla legge di conversione del D.L. 135/2018 sembrerebbe essere stato mantenuto l'obbligo per imprese ed Enti di versare i diritti di segreteria e contributi annuali ai fini dell'avvio del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.
- Alessio S.
- Insostituibile
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Re: Abolito il SISTRI
Eccolo:
6.3 (testo 3)
Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia, Quarto
Approvato
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
6.3 (testo 3)
Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia, Quarto
Approvato
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Re: Abolito il SISTRI
Grazie mille Atena60, nel dubbio temo che converrà continuare a tenere le citate scritture, anche se, ritornando al "vecchio" art. 190, che nulla prevede per la tenuta di tale scritture, viene a mancare anche la possibilità di poter effetturae una unica scrittura cumulativa di carico contestuale allo scaricoatena60 ha scritto: ↑24 gennaio 2019, 9:02 L'obbligo del registro di carico/scarico per la gestione dei soli rifiuti pericolosi da parte dei centri di raccolta era stato introdotto dall'art. 190, comma 9, nella nuova formulazione prevista dal D.L.vo 205/2010 che avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dalla piena operatività del Sistri. Condizione poi rimandata di anno in anno e che alla fine non si è mai avverata.
Il D.L. 135/2018, stabilendo la soppressione del Sistri con decorrenza 1 gennaio 2019, ha disposto che «...fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (…) i soggetti (...) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis...».
Di fatto, quindi, si continuerà ancora con la “vecchia” versione dell'art. 190, cioè quella previgente alla modifiche apportate dal D.L.vo 205/2010.
Già all'epoca la situazione aveva generato alcuni dubbi interpretativi, visto che il “vecchio” art. 190 non cita espressamente i centri di raccolta fra i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e che il D.M. 8/4/2008, al quale è stata demandata la disciplina dei centri di raccolta, prevede solo l'obbligo di “procedure di contabilizzazione” dei rifiuti in ingresso (per quanto concerne le sole utenze non domestiche) e in uscita, tramite la tenuta di uno “schedario” numerato progressivamente e conforme ai modelli allegati.
Re: Abolito il SISTRI
La previsione io l'avevo fatta....
martedì 29 novembre 2011 9:37
Totò, il grande Totò, diceva:
.... e insiste!.... insiste. Sembrava avercela con quanti corrono ancora dietro sto SISTRI... Non parte, ragazzi, non parte. E se anche dovesse partire, non funzionerà, non funzionerà. E se anche dovesse funzionare, beh, in quel caso avremo un guaio in comune e, quindi, un mezzo gaudio... e troveremo la soluzione.
martedì 29 novembre 2011 9:37
Totò, il grande Totò, diceva:
.... e insiste!.... insiste. Sembrava avercela con quanti corrono ancora dietro sto SISTRI... Non parte, ragazzi, non parte. E se anche dovesse partire, non funzionerà, non funzionerà. E se anche dovesse funzionare, beh, in quel caso avremo un guaio in comune e, quindi, un mezzo gaudio... e troveremo la soluzione.
adda passà 'a nuttata...
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Re: Abolito il SISTRI
Ma adesso arriva il SISTRI 2: la vendetta !! (vero @Gimi ?)
Re: Abolito il SISTRI
Confermo @lele e, se viene confermato quello che qualcuno sta già anticipando, riusciranno a imbrogliare le cose ancora peggio di prima...
Age quod agis