Il medico veterinario, libero professionista, che omette le comunicazioni previste dall'art. 4 dell'Ordinanza 13/06/2016 Min. Salute, può essere considerato incaricato di pubblico servizio e quindi ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 328 C.P.?
Se non può essere considerato incaricato di pubblico servizio, l'omissione di tali comunicazioni può essere considerato un reato? Se si quale?
E' opportuno valutare l'importanza di tali comunicazioni che danno il via ad una attività di prevenzione e repressione che altrimenti potrebbe non iniziare o iniziare con ritardo causando la morte di altri animali sia domestici che selvatici anche particolarmente protetti.
Grazie.
Esche avvelenate-Omessa comunicazione da parte del veterinario
- atena60
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Re: Esche avvelenate-Omessa comunicazione da parte del veterinario
Il veterinario libero professionista, se non opera per conto della pubblica amministrazione (ad esempio come veterinario privato convenzionato), rientra tra le persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 359 cp).
Se non esiste una sanzione specifica per la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 dell'ordinanza Min. Salute 13/06/2016, ritengo possa essere contestato il reato ex art. 650 cp.
Da verificare, poi, l'ipotesi di reato di "omissione di referto" ex art. 365 cp (l'avvelenamento di animali è un delitto procedibile d'ufficio: artt. 544-bis, 544-ter cp)
Se non esiste una sanzione specifica per la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 dell'ordinanza Min. Salute 13/06/2016, ritengo possa essere contestato il reato ex art. 650 cp.
Da verificare, poi, l'ipotesi di reato di "omissione di referto" ex art. 365 cp (l'avvelenamento di animali è un delitto procedibile d'ufficio: artt. 544-bis, 544-ter cp)