Buongiorno ragazzi, 3 quesiti su "impianti mobili" di vario genere e natura:
1) ho visto che alcune regioni/provincie stabiliscono, per gli impianti mobili rifiuti, la durata massima della singola campagna in 120 gg... dove è prescritto tale termine nella norma statale...?
2) gli impianti mobili che estraggono ghiaia dai fiumi o la lavorano non sono assoggettati alla parte IV perché esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti...?
3) gli impianti mobili che fanno il cippato da residui selvicolturali non rientrano come per il punto 2...?
per tutti questi impianti è necessaria l'autorizzazione per le emissioni..?
Ps se c'è qualcuno di esperto in aut per cippato me lo dica...
impianti mobili
Re: impianti mobili
Buongiorno,
in merito al punto 3) e più in particolare in riferimento alla necessità di richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a mio parere gli impianti mobili che fanno il cippato da residui selvicolturali (esclusi dall'ambito dei rifiuti) necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269. Il mio dubbio riguardava il concetto di stabilimento di cui all'art. 268 c.1. lett h, che nel caso di specie non si configurava (all'apparenza) come il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Questo concetto appare chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 gennaio 2013 n.191 (singolo impianto (quindi anche mobile) dotato di autonomia operativa ricade nella definizione di stabilimento). Vi chiedo se tale interpretazione può essere condivisibile e rispondente alla ratio del nostro legislatore.
Una buona giornata a tutti
in merito al punto 3) e più in particolare in riferimento alla necessità di richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a mio parere gli impianti mobili che fanno il cippato da residui selvicolturali (esclusi dall'ambito dei rifiuti) necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269. Il mio dubbio riguardava il concetto di stabilimento di cui all'art. 268 c.1. lett h, che nel caso di specie non si configurava (all'apparenza) come il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Questo concetto appare chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 gennaio 2013 n.191 (singolo impianto (quindi anche mobile) dotato di autonomia operativa ricade nella definizione di stabilimento). Vi chiedo se tale interpretazione può essere condivisibile e rispondente alla ratio del nostro legislatore.
Una buona giornata a tutti
Re: impianti mobili
Il parere di Cesare (ma si sa che Cesare si augura definizioni più precise da parte del Legislatore cioé: tali che siano interpretabili in maniera univoca), il parere di Cesare é che:
- il "macchinario" (quello che TUTTI chiamiamo "impianto MOBILE") non é assolutamente da confondere con " l'impianto FISSO" (domicilio della sede di quella Ditta);
- il "macchinario" (quello che TUTTI chiamiamo "impianto MOBILE") é caratterizzato dalla sigla C.E. apposta dal Costruttore e da un numero che lo individua tra tutti quelli costruiti (numero di telaio, numero di targa, numero di matricola, ecc) può essere liberamente utilizzato, per lo scopo previsto nella sua costruzione, dalla Ditta che lo ha comprato per l'uso previsto;
- sul libretto d'uso e manutenzione devono essere dichiarate le Norme C.E. previste per "l'uso dell'impianto mobile (macchinario) all'interno della Attività";
- l' "impianto fisso", differentemente, é il domicilio della sede operativa di quella Attività autorizzata in A.U.A.) non ha la possibilità di essere spostato se non con nuova A.U.A. (che potrà comprendere anche nuova V.I.A. per lo spostamento);
Concludo: và da sé che il "macchinario" non c'entra nulla con l'eventuale "rifiuto", nei confronti del"rifiuto" ("rifiuto eventuale" ... é troppo importante perché NON diventi un rifiuto -concetto di danno- ) va indagata l' "ATTIVITA' " ... che lo avrà determinato.
Un saluto, Cesare.
P.S. Qualunque Ente locale (Regione, Provincia, Sindaco ... Amministratore di Condominio potrà limitare gli orari di utilizzo di un macchinario).
- il "macchinario" (quello che TUTTI chiamiamo "impianto MOBILE") non é assolutamente da confondere con " l'impianto FISSO" (domicilio della sede di quella Ditta);
- il "macchinario" (quello che TUTTI chiamiamo "impianto MOBILE") é caratterizzato dalla sigla C.E. apposta dal Costruttore e da un numero che lo individua tra tutti quelli costruiti (numero di telaio, numero di targa, numero di matricola, ecc) può essere liberamente utilizzato, per lo scopo previsto nella sua costruzione, dalla Ditta che lo ha comprato per l'uso previsto;
- sul libretto d'uso e manutenzione devono essere dichiarate le Norme C.E. previste per "l'uso dell'impianto mobile (macchinario) all'interno della Attività";
- l' "impianto fisso", differentemente, é il domicilio della sede operativa di quella Attività autorizzata in A.U.A.) non ha la possibilità di essere spostato se non con nuova A.U.A. (che potrà comprendere anche nuova V.I.A. per lo spostamento);
Concludo: và da sé che il "macchinario" non c'entra nulla con l'eventuale "rifiuto", nei confronti del"rifiuto" ("rifiuto eventuale" ... é troppo importante perché NON diventi un rifiuto -concetto di danno- ) va indagata l' "ATTIVITA' " ... che lo avrà determinato.
Un saluto, Cesare.
P.S. Qualunque Ente locale (Regione, Provincia, Sindaco ... Amministratore di Condominio potrà limitare gli orari di utilizzo di un macchinario).
Re: impianti mobili
Grazie Cesare della risposta.
In buona sostanza, se ho ben capito, un impianto fisso (domiciliato presso la sede della Ditta), ad esempio un cippatore (riduzione volumetrica di Biomasse (non rifiuto)) che può esercire l'attività sia in sede sia in campagne mobili fuori sede dovrà essere autorizzato in A.U.A.(In A.U.A. anche per macchinari destinati esclusivamente ad attività "mobili", anche perché la Ditta avrà sempre un domicilio legale). All'interno della stessa A.U.A. dovrà essere espressamente autorizzato lo "spostamento" presso il luogo dell' attività fuori sede.
La criticità, a mio parere, risiede nei seguenti punti:
1) in sede di rilascio di AUA, la Ditta non può conoscere dove e quando verrà effettuata la campagna mobile. Pertanto, credo che sarà necessaria prima di ogni campagna mobile comunicare all' ente competente durata e luogo della campagna (potrebbe essere un prescrizione autorizzativa).
2) se la campagna mobile fosse prevista fuori provincia o fuori regione (diversa da quella territorialmente competente), a quali adempimenti dovrà ottemperare la Ditta?
Saluti e buona giornata
In buona sostanza, se ho ben capito, un impianto fisso (domiciliato presso la sede della Ditta), ad esempio un cippatore (riduzione volumetrica di Biomasse (non rifiuto)) che può esercire l'attività sia in sede sia in campagne mobili fuori sede dovrà essere autorizzato in A.U.A.(In A.U.A. anche per macchinari destinati esclusivamente ad attività "mobili", anche perché la Ditta avrà sempre un domicilio legale). All'interno della stessa A.U.A. dovrà essere espressamente autorizzato lo "spostamento" presso il luogo dell' attività fuori sede.
La criticità, a mio parere, risiede nei seguenti punti:
1) in sede di rilascio di AUA, la Ditta non può conoscere dove e quando verrà effettuata la campagna mobile. Pertanto, credo che sarà necessaria prima di ogni campagna mobile comunicare all' ente competente durata e luogo della campagna (potrebbe essere un prescrizione autorizzativa).
2) se la campagna mobile fosse prevista fuori provincia o fuori regione (diversa da quella territorialmente competente), a quali adempimenti dovrà ottemperare la Ditta?
Saluti e buona giornata
Re: impianti mobili
Nel caso del cippato (sottoprodotto della attività di "taglio di legname") la prima 'Attività che deve essere autorizzata in A.U.A. é (a parere di Cesare) l'attività di: "Taglio del bosco" (di quel preciso bosco distinto sul catasto terreni con indicazione di foglio e particella).
Quel bosco (Distinto in Catasto per Regione, Provincia, Comune, Foglio, Particella), quello sarà l'impianto fisso da autorizzare in A.U.A. per quella ben precisa attività e, come vedi, non é spostabile.
Quel bosco lo posso tagliare (autorizzato in A.U.A.) perché -scopo principale della mia attività- mi serve lo spazio libero per costruire una casa (per far passare una strada ... perché mi serve lo spazio libero)
Quel bosco lo posso tagliare (autorizzato in A.U.A.) perché -scopo principale della mia attività- mi serve del legname ad uso industriale
Quel "cippato" (frammento minuto di legname) é un sottoprodotto della Attività di "taglio del bosco" (o più precisamente "taglio del legno", ma il "legno" lo ricavo dal "taglio dell'albero", ma l'albero lo ricavo dal "taglio del bosco"), quel "cippato" (o meglio "segatura" sottoprodotto del taglio del legno) se non voglio farla uscire dall'impianto fisso (area boschiva distinta in foglio e particella: cioé: fissa) come "Rifiuto" posso farla uscire come M.P.S. (materia prima secondaria) e la Ditta che prenderà l'appalto per l' "Attività" di taglio di quel bosco deve essere autorizzata presso la propria Camera di Commercio a quel tipo di "attività" e dovrà dimostrare la liceità d'uso dei suoi macchinari (cippatrice) e deve essere correlata ad altra Ditta che riceverà quel cippato come MPS; penso che comunque quel "cippato" (sottoprodotto fin tanto che resta nell'area boschiva) quando esce dall'impianto debba uscire con codice CER.
Concludo: la cippatrice (la tecnica impiegata per ridurre di volume il legno di scarto) non c'entra in nessun modo, se non come tecnica per ridurre i volumi sul camion di trasporto degli scarti. Il CER indicherà l'attività da cui deriva quel "materiale di scarto (ramaglia)" ovvero quella " M.P.S. (cippato).
Ma questo é solo il pensiero di Cesare.
Un saluto, Cesare.
Quel bosco (Distinto in Catasto per Regione, Provincia, Comune, Foglio, Particella), quello sarà l'impianto fisso da autorizzare in A.U.A. per quella ben precisa attività e, come vedi, non é spostabile.
Quel bosco lo posso tagliare (autorizzato in A.U.A.) perché -scopo principale della mia attività- mi serve lo spazio libero per costruire una casa (per far passare una strada ... perché mi serve lo spazio libero)
Quel bosco lo posso tagliare (autorizzato in A.U.A.) perché -scopo principale della mia attività- mi serve del legname ad uso industriale
Quel "cippato" (frammento minuto di legname) é un sottoprodotto della Attività di "taglio del bosco" (o più precisamente "taglio del legno", ma il "legno" lo ricavo dal "taglio dell'albero", ma l'albero lo ricavo dal "taglio del bosco"), quel "cippato" (o meglio "segatura" sottoprodotto del taglio del legno) se non voglio farla uscire dall'impianto fisso (area boschiva distinta in foglio e particella: cioé: fissa) come "Rifiuto" posso farla uscire come M.P.S. (materia prima secondaria) e la Ditta che prenderà l'appalto per l' "Attività" di taglio di quel bosco deve essere autorizzata presso la propria Camera di Commercio a quel tipo di "attività" e dovrà dimostrare la liceità d'uso dei suoi macchinari (cippatrice) e deve essere correlata ad altra Ditta che riceverà quel cippato come MPS; penso che comunque quel "cippato" (sottoprodotto fin tanto che resta nell'area boschiva) quando esce dall'impianto debba uscire con codice CER.
Concludo: la cippatrice (la tecnica impiegata per ridurre di volume il legno di scarto) non c'entra in nessun modo, se non come tecnica per ridurre i volumi sul camion di trasporto degli scarti. Il CER indicherà l'attività da cui deriva quel "materiale di scarto (ramaglia)" ovvero quella " M.P.S. (cippato).
Ma questo é solo il pensiero di Cesare.
Un saluto, Cesare.