Identificazione deposito temporaneo
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Identificazione deposito temporaneo
Nella definizione di deposito temporaneo per categorie omogenee sussiste l'obbligo di identificare con il CER ogni raggruppamento... Per i rifiuti pericolosi questo è stabilito nella CIPE 1984 ma per i non pericolosi non ho trovato obblighi...
- orione
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Re: Identificazione deposito temporaneo
Perchè no? il punto 4.1.5 della delibera da te citata:
Lo scopo è quello di rendere nota sia la natura che la pericolosità...4.1.5 Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.
lexambiente fidelis
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Re: Identificazione deposito temporaneo
si ma la delibera 1984 nei punti 4.1 e seguenti, tra cui il 4.1.5, fa riferimento ai rifiuti tossici e nocivi...
Non in generale ai Rifiuti...
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- orione
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Re: Identificazione deposito temporaneo
beh, se è per quello, anche i rifiuti "tossico nocivi" sono stati, diciamo così, "superati" dalla normativa attuale...si ma la delibera 1984 nei punti 4.1 e seguenti, tra cui il 4.1.5, fa riferimento ai rifiuti tossici e nocivi...
ma il punto è che se lo scopo della norma era quello rendere evidente natura e (eventuale n.d.r.) pericolosità dei rifiuti in uno stoccaggio provvisorio, si può ben ritenere che il suddetto scopo rimanga anche all'interno di un deposito temporaneo dove giacciano rifiuti pericolosi o non pericolosi e dove qualsiasi buona prassi aziendale, oltre che al buon senso, per non parlare delle normali cautele relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro, impongono che qualsiasi recipiente, in un luogo di lavoro, sia etichettato in modo tale da rendere evidente la natura del suo contenuto.
Se poi stai chiedendo se dalla mancata applicazione dell'etichettatura del deposito temporaneo, in caso di soli rifiuti n.p. possa discendere un'eventuale sanzione, il discorso è un altro.
lexambiente fidelis
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Re: Identificazione deposito temporaneo
Sicuramente se si violano le norme di gestione di deposito temporaneo si incappa nelle relative sanzioni (deposito incontrollato o stoccaggio)...marcogio85 ha scritto:Se poi stai chiedendo se dalla mancata applicazione dell'etichettatura del deposito temporaneo, in caso di soli rifiuti n.p. possa discendere un'eventuale sanzione, il discorso è un altro.
A mio avviso possono essere prese a riferimento le norme tecniche del DM 5/2/98 per la gestione del deposito (anche se è specifico per la messa a riserva)...Il problema nasce quando il legislatore non specifica le relative "norme tecniche" e queste restano a libera interpretazione dell'ente di controllo...
Re: Identificazione deposito temporaneo
A me pare che il fare riferimento alla gestione del deposito temporaneo ad una norma relativa allo "stoccaggio provvisorio" sia affatto inappropriato.
Altrettanto inappropriato è il riferimento al DM 05/02/98: che ci azzecca col deposito temporaneo la messa in riserva?
La regola (unica) dell'individuazione dei rifiuti (tutti i rifiuti) "per categorie omogenee" (quindi per codice CER) nel deposito temporaneo è data dall'art, 183, c.1-bb), punto 3):
"il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute".
Altrettanto inappropriato è il riferimento al DM 05/02/98: che ci azzecca col deposito temporaneo la messa in riserva?
La regola (unica) dell'individuazione dei rifiuti (tutti i rifiuti) "per categorie omogenee" (quindi per codice CER) nel deposito temporaneo è data dall'art, 183, c.1-bb), punto 3):
"il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute".
Age quod agis
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Re: Identificazione deposito temporaneo
Sicuramente la messa in riserva non c'entra nulla... Lo avevo anche anteposto io... Era per un riferimento alle norme tecniche per i non pericolosi... La mia idea era una gestione del deposito temporaneo sulla falsa riga delle prescrizioni già dettate e, più restringenti, della messa a riserva... Le uniche "norme tecniche" ad oggi esistenti...
- orione
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Re: Identificazione deposito temporaneo
Non è affatto inappropriato: si tratta di norme tecniche che disciplinano la tenuta di "depositi" di rifiuti e pertanto se ne può ricavare una ratio comune in entrambi i casi dato che sono coerenti, e in mancanza di norme tecniche specifiche... tu mi insegni...A me pare che il fare riferimento alla gestione del deposito temporaneo ad una norma relativa allo "stoccaggio provvisorio" sia affatto inappropriato.
Altrettanto inappropriato è il riferimento al DM 05/02/98: che ci azzecca col deposito temporaneo la messa in riserva?
In ogni caso, in qualsiasi contesto societario, nell'ambito della gestione rifiuti o comunque, ampliando il discorso, per qualsiasi contenitore o recipiente che si trovi nel sito DEVE essere prevista l'identificazione del contenuto. Non solo con riferimento alle norme ambientali, riguarda anche la sicurezza sul lavoro.
Detto questo, per rispondere al quesito di marcogio85, se la violazione contestata, (perchè di questo credo si tratti) rientri all'interno del principio di legalità, bisognerebbe effettivamente saperne qualcosa di più su quanto sia stato effettivamente contestato ed in relazione a cosa...
lexambiente fidelis