Ciao ragazzi... Sperando nella vostra preparazione e esperienza pongo questo quesito: un'attività di autodemolitori deve possedere, come da circolare gab dec 812 98, oltre al registro di c/s dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica e recupero, anche il registro ex art 103 dlgs 285 92 (cds) vidimato dalla questura e art 264 reg attuazione...
Il mio quesito è questo: che sanzione è prevista per la mancanza di tale registro e quali sono le modalità di tenuta...? Io pensavo alla 152 ma non c'è riferimento nell'art 258
registro autodemolitori
-
- Inseparabile
- Messaggi: 338
- Iscritto il: 11 luglio 2011, 10:05
-
- Inseparabile
- Messaggi: 338
- Iscritto il: 11 luglio 2011, 10:05
Re: registro autodemolitori
Soprattutto è ancora in vigore detto registro visto che il dlgs 152/2006 ha abrogato l'art 103 comma 3 del dlgs 285/1992...?
- atena60
- Gran Sacerdote del Forum
- Messaggi: 3251
- Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
- Località: Lombardia
- Contatta:
Re: registro autodemolitori
L'art. 5, comma 10, del D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 prevede:
Per i veicoli diversi da M1 o N1, vedasi gli artt. 231/8° comma e 256/7° comma del D.L.vo 152/2006.
Vedasi poi quanto indicato dalla Circolare Min. Ambiente/Industria 4 agosto 1998 al punto n. 2, lett. g).
La relativa sanzione è ora contemplata dall'art. 13, comma 4, del medesimo decreto.Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per i veicoli diversi da M1 o N1, vedasi gli artt. 231/8° comma e 256/7° comma del D.L.vo 152/2006.
Vedasi poi quanto indicato dalla Circolare Min. Ambiente/Industria 4 agosto 1998 al punto n. 2, lett. g).