procedura di estinzione del reato per trasporto non autorizzato di rifiuti

Forum di discussione giuridica dedicato alla materia dei rifiuti in generale
Rispondi
nello.cesarini
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo
Messaggi: 6
Iscritto il: 22 ottobre 2015, 13:15

procedura di estinzione del reato per trasporto non autorizzato di rifiuti

Messaggio da nello.cesarini »

descrizione del reato ambientale accertato:
art. 256 c.1 D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii., per trasporto di rifiuti di varia natura, per quantità complessiva, in un unico carico, pari a kg 1160 raccolti presso terzi (bidone in plastica – ombrellone da spiaggia fuori uso, tubazioni di canalizzazioni fumi in acciaio con coibentazione, rete da letto con doghe in legno, spezzoni di metallo, rottami di manufatti metallici, ventilatore elettrico a colonna fuori uso, pentolame metallico fuori uso con manici in materiale composito, carcassa video, ecc.) in assenza della prescritta iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ex art. 212 c.5 T.U.A.
autore del reato:
XXX, soggetto già noto alla PG quale responsabile di gestione illecita di rifiuti, sorpreso nel 2012 alla guida di un autocarro mentre effettuava trasporto illecito di rifiuti costituiti da rottami metalli e ferrosi in assenza della prescritta iscrizione all’Albo gestori Ambientali ;
soggetto individuato quale responsabile di gestione illecita continuata di rifiuti mediante operazioni di raccolta, trasporto e commercio di rifiuti metallici e/o ferrosi, conferiti e ceduti abusivamente, per un quantitativo totale pari a kg 21.634 - nel corso del 2014, presso un solo stabilimento di recupero autorizzato, in procedura semplificata, alla gestione di soli rifiuti non pericolosi per le sole operazioni R13 e R4; accertato mediante verifica della comunicazione MUD anno 2014 dell’impianto attenzionato;
attività di PG:
controllo su strada con contestazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 212 c.5 e 256 c.1 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii, a carico del conducente e contestuale sequestro preventivo e probatorio del veicolo utilizzato e dei rifiuti oggetto di trasporto al fine di impedire la prosecuzione ;
ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p., il sequestro preventivo deve essere disposto quando vi è attuale e concreto "pericolo” ( inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro) "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (riferimento alla protrazione delle conseguenze del reato che rende il sequestro preventivo adottabile , per Cass. SS.UU. 29.1,2003 n. 223721, "anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo dato dalla libera disponibilità della cosa pertinente al reato presenti i requisiti della concretezza e della attualità e purché le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato";
il "periculum in mora" che ex art. 321 comma 1 c.p.p. legittima il sequestro preventivo deve necessariamente intendersi, ed è stato inteso ( anche per non dilatare la compressione dei diritti patrimoniali oltre i limiti che rendono necessaria tale compressione per esigenze di prevenzione), non come generica ed astratta eventualità ma come attuale e concreta possibilità — da desumersi con chiarezza dalla natura del bene, da tutte le circostanze del fatto specifico e storico per cui si procede, e soprattutto dalla relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita per cui si procede e che si vuole prevenire per il futuro - che il bene stesso possa attualmente e specificamente assumere funzione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati;
nel caso di specie:
la libera disponibilità dell'autocarro da parte dell'indagato e/o di suoi eventuali compartecipi (tra cui il soggetto che avrebbe potuto acquisire la disponibilità di quei rifiuti), avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze del reato di cui all'art. 256 del D.L.vo n.152106, continuando di fatto ad esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali prodotti da terzi, e la illecita cessione/ smaltimento senza la regolare iscrizione e/o comunicazione all'Albo Nazionale delle imprese (ex ad. 212 del D.L.vo n. 152/06), oggetto di accertamento giudiziale, con conseguente grave pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
si era in presenza di una attività di gestione rifiuti in assenza del prescritto titolo autorizzativo, e quindi al di fuori di ogni controllo da parte delle competenti autorità amministrative e senza le prescrizioni che normalmente si accompagnano al provvedimento di autorizzazione dell’attività svolta, con conseguente pericolo di danno per la salute pubblica e per l’ambiente;
né poteva escludersi il verificarsi di ulteriori danni da inquinamento ambientale anche gravi e/o irreversibili, nel caso di libera disponibilità dell’autocarro e del carico di rifiuti da parte dell’indagato;
nella CNR inoltrata alla competente Procura era stato rappresentato che si era in presenza di ipotesi contravvenzionale in materia ambientale, costituente pericolo concreto ed attuale di danno all’ambiente, in quanto attività di gestione rifiuti esercitata in difetto dei prescritti titoli abilitativi ambientali (autorizzazione/ iscrizione/ comunicazione), e, quindi, al di fuori di ogni controllo da parte delle competenti autorità amministrative e senza le prescrizioni che normalmente si accompagnano al provvedimento di autorizzazione per l’attività svolta.
Nei tempi di legge il sequestro è stato convalidato ed il GIP ha emesso proprio decreto di sequestro preventivo disponendone l’immediata esecuzione a cura della PG.
LA DELEGA DEL PM:
Il PM titolare delle indagini dopo la convalida del sequestro e l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro preventivo del GIP emetteva la seguente delega:
“accertare e riferire se tale violazione non abbia cagionato pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali ( ovvero urbanistiche o paesaggistiche protette)…”
e procedere ad esito degli accertamenti all’eventuale applicazione delle procedure di estinzione del reato ex art. 318 bis, mediante imposizione di prescrizioni all’uopo individuate, ed asseverate, interessando se del caso, quale organo tecnico ARPA LAZIO.

CONSIDERAZIONI
Per tutto quanto considerato questa PG si è orientata a confermare che il caso esaminato costituisce una situazione di pericolo di danno ambientale concreto e attuale che non consente l’attivazione delle procedure di estinzione del reato ai sensi della L. nr.68/2015.
Tuttavia in casi analoghi altre PP.GG., adottando un diverso orientamento, hanno provveduto ad imporre all’indagato, quale prescrizione necessaria e ritenuta idonea per l’estinzione del reato, il conseguimento del titolo abilitativo ( iscrizione/ comunicazione autorizzazione) richiesto ex legge, per esercitare in modo lecito le attività di gestione ambientali in contestazione.
Il trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali avviene senza le preventive valutazioni e verifiche dell’ente competente circa il possesso dei requisiti soggettivi, ed oggettivi (capacità finanziaria, competenza ed addestramento professionale in materia di gestione di rifiuti - mancanza di precedenti penali ostativi);
in assenza delle verifiche sulle modalità di gestione e sulla idoneità dei mezzi di trasporto dell’ambiente da parte di soggetto con qualifica di “responsabile tecnico”;
Ora potrebbe essere utile valutare se sia possibile, per le contravvenzioni ambientali, distinguere tra un pericolo di danno “concreto e attuale” e un pericolo di danno formale - “potenziale”.
La definizione di “pericolo potenziale” di danno non è pacifica come sembra e di conseguenza non è facile scindere tale fattispecie dal concetto di attualità e concretezza:
in una siffatta formula infatti si ritrovano congiunti due termini, ciascuno dei quali già di per se esprime un concetto casuale, probabilistico.
In tal senso se si considera che il pericolo è un danno potenziale, il concetto di pericolo potenziale potrebbe essere tradotto come: (pericolo) danno potenziale potenziale. Ma un simile concetto non sembra avere senso logico.
Volendo esaminare il significato di “Pericolo attuale”:
per “pericolo” si intende la probabilità di danno;
“attuale” è il pericolo presente o incombente al momento del fatto;
Volendo fare chiarezza circa l’attualità e la concretezza del pericolo di danno costituito nel caso di un trasporto illecito di rifiuti, non può non considerarsi che l’ autore del trasporto illecito, non potrebbe mai conferire presso un centro autorizzato il carico di rifiuti oggetto di gestione non autorizzata, che, invece, sono necessariamente destinati ad essere ceduti a soggetto terzo e/o smaltiti comunque in modo illecito determinando un danno potenziale” per l’ambiente.
Il pericolo di danno, nel caso in indagine, doveva pertanto ritenersi concreto e attuale e l’unico modo per far cessare la situazione di pericolo era procedere al sequestro inibendo l’azione illecita e la disponibilità dei corpi di reato.
L'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti devono assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, ed i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero creare pregiudizio all'ambiente;
In tal senso al fine di poter conseguire l’Iscrizione all’albo dei gestori ambientali ex D.M. nr.120/2014 il titolare dell’attività di raccolta, trasporto di rifiuti è sottoposto ai seguenti oneri, volti a garantire il corretto svolgimento di tale attività a tutela del bene giuridico protetto ambiente:
- obbligo di perizia dell’automezzo per attestarne l’idoneità per il trasporto di rifiuti.
- obbligo di dimostrare competenza professionale in materia ambientale con eventuale formazione;
- obbligo di nominare un responsabile tecnico;
- obbligo di dimostrare idonea capacità finanziaria;
Nel caso è dubbia la possibilità di individuare ed imporre una idonea prescrizione per i seguenti motivi:
Premesso che ad oggi si è in assenza di specifiche direttive da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, l’unica prescrizione ipotizzabile potrebbe essere quella di imporre all’indagato l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella sezione che consenta il trasporto di quelle tipologie di rifiuti.
Ma è consentito alla PG obbligare l’indagato a richiedere il rilascio di iscrizione all’albo Gestori ambientali ( o altro idoneo titolo abilitativo) interferendo con le competenze della P.A. deputata al suo rilascio?
per l’iscrizione all’Albo è prevista l’instaurazione di un procedimento amministrativo che ricade sotto la sfera esclusiva competenza di organo/ente che non può essere condizionato da una prescrizione della PG.
Peraltro, l’estinzione del reato rimarrebbe appesa al fatto che l’Amministrazione si determini o meno a rilasciare l’iscrizione/autorizzazione;
Nel caso poi, l’amministrazione deputata a valutare la richiesta di rilascio del titolo abilitativo rilevi l’impossibilità di emettere parere favorevole non sarà possibile per l’indagato usufruire della procedura di estinzione del reato, per un fatto indipendente dalla sua volontà.
QUESITO
Quale è la corretta procedura da applicare nel caso di specie ?
Grazie !
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: procedura di estinzione del reato per trasporto non autorizzato di rifiuti

Messaggio da atena60 »

nello.cesarini ha scritto:...l’unica prescrizione ipotizzabile potrebbe essere quella di imporre all’indagato l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella sezione che consenta il trasporto di quelle tipologie di rifiuti.
Ma è consentito alla PG obbligare l’indagato a richiedere il rilascio di iscrizione all’albo Gestori ambientali ( o altro idoneo titolo abilitativo) interferendo con le competenze della P.A. deputata al suo rilascio?
per l’iscrizione all’Albo è prevista l’instaurazione di un procedimento amministrativo che ricade sotto la sfera esclusiva competenza di organo/ente che non può essere condizionato da una prescrizione della PG.
Peraltro, l’estinzione del reato rimarrebbe appesa al fatto che l’Amministrazione si determini o meno a rilasciare l’iscrizione/autorizzazione;
Nel caso poi, l’amministrazione deputata a valutare la richiesta di rilascio del titolo abilitativo rilevi l’impossibilità di emettere parere favorevole non sarà possibile per l’indagato usufruire della procedura di estinzione del reato, per un fatto indipendente dalla sua volontà.
QUESITO
Quale è la corretta procedura da applicare nel caso di specie ?
Qual è la corretta procedura? Ah, saperlo... :)
Non a caso alcune Procure, di fronte alle difficoltà operative ed interpretative ed in attesa dei primi orientamenti della giurisprudenza, hanno cominciato a diramare le loro linee-guida a scopo “orientativo”.

Per venire al punto, direi:
Nell'imporre la prescrizione, l'organo di vigilanza fissa un termine per la regolarizzazione non superiore “al periodo di tempo tecnicamente necessario”; circostanza che permetterebbe quindi una valutazione che tenga conto, caso per caso, delle diverse esigenze (anche amministrative) della regolarizzazione. E termine che, “in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore”, può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.

Dopodiché la norma non dice nulla (a differenza dell'art. 20 del D.L.vo 758/94 che prevede invece una seconda possibilità di proroga per ulteriori sei mesi nel caso di “specifiche circostanze non imputabili al contravventore”); quindi, a rigor di logica, si dovrebbe intendere che in materia di contravvenzioni ambientali un ulteriore inadempimento (dopo la prima ed unica proroga per massimo sei mesi) debba essere comunque addossato al trasgressore, anche quando dipenda da terzi.

La questione della valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Mah..., la mia impressione è che molti organi di vigilanza cercheranno di rispondere “sì” a tale valutazione, soprattutto per evitare le “rogne” della prescrizione.
Però, parliamoci chiaro: se dovessimo valutare che un trasporto irregolare di rifiuti come quelli del tuo caso (“bidone in plastica – ombrellone da spiaggia fuori uso, tubazioni di canalizzazioni fumi in acciaio con coibentazione, rete da letto con doghe in legno, spezzoni di metallo, rottami di manufatti metallici, ventilatore elettrico a colonna fuori uso, pentolame metallico fuori uso con manici in materiale composito, carcassa video, ecc.”) abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, allora credo che ben poche contravvenzioni si salverebbero...
Con la conseguenza di vanificare di fatto le intenzioni del legislatore del D.L.vo 68/2015.
Ovviamente, IMHO.
L. Febbraro
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo
Messaggi: 1
Iscritto il: 30 ottobre 2015, 11:06

Re: procedura di estinzione del reato per trasporto non autorizzato di rifiuti

Messaggio da L. Febbraro »

Salve, sono un agente della ex Polizia provinciale di Roma,
nel caso che avete descritto il signore in questione è stato sorpreso nel 2015 con un carico di 1160 chili di rifiuti che, avete accertato, sono stati prelevati pressi terzi, nel 2012 già sorpreso nella stessa attività, nel 2014 avete accertato che, con più operazioni, trasportava e conferiva di rifiuti non pericolosi per un totale, nell’anno, di 21.634 chili.
Non capisco, allora, quale sia il discrimine tra il verificarsi della fattispecie descritta nell’art. 260, 1° comma (Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.)del Codice Ambientale e quella dell’art. 256, 1° comma.
Nel caso si tratti di attività descritte dall’art. 260, si tratterà di reati-delitto, esclusi, in maniera esplicita, dal campo di applicazione della nuova causa di estinzione dell’art. 318-septies.
Nel caso si tratti di azione isolata, non rientrante in un quadro più generale, continuativo, organizzato, ecc (ma non mi pare il caso in questione), mi sono fatto l’idea che oltre ai presupposti espliciti delimitanti il campo di applicazione della nuova causa di estinzione, ed indicati nel 318-bis (1.che sia reato contravvenzionale 2.che sia contenuto nel D.Lgs. 152/2006 3. Che non abbia arrecato danno o pericolo attuale e concreto di danno), ci siano dei necessari presupposti impliciti per la suddetta applicazione, tra cui la “regolarizzabilità” della azione costituente la contravvenzione:
art. 318 ter “…fissando per la regolarizzazione un termine…”, e quindi:

1. il comportamento da regolarizzare non può essere coperto da un divieto assoluto (es. art. 192, commi 1° e 2°) ma deve essere, per lo meno astrattamente, regolarizzabile,

2. deve essere una situazione attuale: non è regolarizzabile una “attività non autorizzata, peraltro cessata al momento dell’accertamento”, il virgolettato è ripreso da una comunicazione del Dott. Amendola (Proc. Rep. Civitavecchia).

Per questi motivi, penso, non sia neanche astrattamente regolarizzabile un abbandono di rifiuto da parte di titolare di impresa o responsabile di ente (è l’azione stessa già verificatasi che deve essere regolarizzata, non è che facendo rimuovere i rifiuti avete regolarizzato l’abbandono), oppure una singola azione di trasporto ex art. 256, 1° co, già avvenuta e che sarà impossibile da autorizzare postuma. Cioè: fermo il camioncino carico di rifiuto non pericoloso, gli dico come mettersi in regola con le mie prescrizioni più o meno asseverate, lui si mette in regola, paga la sanzione amministrativa pari ad ¼ dell’ammenda massima e poi finisce il suo viaggio al centro autorizzato?
Non mi pare proprio si possa pensare una cosa del genere.
È più logico pensare ad un campo di applicazione della causa di estinzione in questione ad esempio ad uno scarico industriale, senza sostanze pericolose, non autorizzato (che continuando anche tal quale potrebbe essere coperto da autorizzazione), oppure ad una omessa comunicazione (o una mancata ottemperanza) che l’operatore di PG pretenderà (con le prescrizioni) venga fatta al fine di regolarizzare la situazione.

Ultima cosa: la modulazione nella nuova Parte Sesta bis non è solamente DANNO/PERICOLO ATTUALE E CONCRETO DI DANNO (da accertare nel concreto per la possibile applicazione della causa di estinzione), ma c’è anche il pericolo potenziale del 318ter, 3° comma, grazie al quale nelle prescrizioni della Polizia Giudiziaria potrebbe rientrare una vera e propria diffida a non continuare una data attività solo potenzialmente pericolosa.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: procedura di estinzione del reato per trasporto non autorizzato di rifiuti

Messaggio da atena60 »

L. Febbraro ha scritto: 1. il comportamento da regolarizzare non può essere coperto da un divieto assoluto (es. art. 192, commi 1° e 2°) ma deve essere, per lo meno astrattamente, regolarizzabile,

2. deve essere una situazione attuale: non è regolarizzabile una “attività non autorizzata, peraltro cessata al momento dell’accertamento”, il virgolettato è ripreso da una comunicazione del Dott. Amendola (Proc. Rep. Civitavecchia).

Per questi motivi, penso, non sia neanche astrattamente regolarizzabile un abbandono di rifiuto da parte di titolare di impresa o responsabile di ente (è l’azione stessa già verificatasi che deve essere regolarizzata, non è che facendo rimuovere i rifiuti avete regolarizzato l’abbandono), oppure una singola azione di trasporto ex art. 256, 1° co, già avvenuta e che sarà impossibile da autorizzare postuma. Cioè: fermo il camioncino carico di rifiuto non pericoloso, gli dico come mettersi in regola con le mie prescrizioni più o meno asseverate, lui si mette in regola, paga la sanzione amministrativa pari ad ¼ dell’ammenda massima e poi finisce il suo viaggio al centro autorizzato?
Non mi pare proprio si possa pensare una cosa del genere.
È più logico pensare ad un campo di applicazione della causa di estinzione in questione ad esempio ad uno scarico industriale, senza sostanze pericolose, non autorizzato (che continuando anche tal quale potrebbe essere coperto da autorizzazione), oppure ad una omessa comunicazione (o una mancata ottemperanza) che l’operatore di PG pretenderà (con le prescrizioni) venga fatta al fine di regolarizzare la situazione.
E a titolo personale posso essere d'accordo con il dott. Amendola e con te...
Ma nelle linee guida emanate da un'altra Autorità Giudiziaria (dott. Paone, Procura di Asti), sul medesimo punto viene introdotto un ulteriore elemento di dubbio:
Condotta illecita esaurita o assenza di conseguenze da rimuovere.


Trattasi di situazione che si è già posta all’interno del d.leg. n. 758/94: l’organo di vigilanza potrebbe, infatti, accertare una contravvenzione già cessata senza che ricorrano ulteriori effetti da rimuovere. In tal caso, è chiaro non vi è spazio per impartire una proficua prescrizione non essendovi nulla da regolarizzare.

In proposito, occorre però ricordare la sentenza n. 19 del 18 febbraio 1998 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che, grazie al meccanismo della prescrizione «ora per allora», anche le contravvenzioni «del tutto consumate ed esaurite» siano riconducibili nell’alveo della procedura volta ad ammettere il contravventore, sostanzialmente adempiente, alla definizione amministrativa e alla conseguente estinzione del reato.

Infatti, «la sottrazione del contravventore alla specifica procedura estintiva disciplinata dal D.Lgs n. 758/1994 - nei casi che per una difettosa formulazione tecnica della norma apparissero esclusi dal congegno in discorso - determinerebbe indubbiamente una irragionevole e deteriore disparità di trattamento certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe».

In questo senso, Cass. 3 maggio 2011, Costantini, Ced Cass., rv. 251229, ha ribadito che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. d.leg. n. 758, trova applicazione anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonchè nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.

Non vi è alcun motivo per opinare che questo principio non possa trovare applicazione anche nel nostro settore: pertanto, l’organo di vigilanza, salvo che non valuti la condotta esaurita comunque produttivo di un danno grave per l’ambiente, dovrà, mediante il meccanismo c.d. ‘‘ora per allora’’, ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata dalla norma violata in modo che l’autore dell’illecito possa usufruire della causa di estinzione del reato.
Quindi, per tutta queste serie di reati ambientali con c.d. "condotta illecita esaurita o assenza di conseguenze da rimuovere", non si dovrebbe emettere alcuna prescrizione ed il trasgressore potrebbe essere ammesso SUBITO al pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda? Con la conseguenza che in questi casi, a pagamento avvenuto, la comunicazione di notizia di reato sarebbe solo un inutile pro forma, trattandosi di un reato di fatto già "estinto"?

Mi sa che ci vorrà ancora del tempo, e l'intervento di una giurisprudenza significativa, prima di cominciare ad avere le idee un poco più chiare...
Rispondi