Ciao a tutti... ben ritrovati
Il mio quesito, più che altro spunto di riflessione e operativo, è questo:
le ditte che trasportano rifiuti HANNO l'obbligo di nominare un responsabile tecnico (che varia a seconda della figura societaria o organizzazione) ma non hanno l'obbligo di formare i propri autusti sulla compilazione del fir... giiusto...?
Quindi alla fine forse, durante un controllo su strada il trasportatore non sarà tanto responsabile di errata o mancata compilazione ma lo sarà il legale rappresentante della ditta proprietaria trasportatrice o delegato in materia.
Cosa ne pensate...?
formazione obbligatoria ditte rifiuti
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Re: formazione obbligatoria ditte rifiuti
La
La sanzione viene comminata all'impresa e, in solido, al suo rappresentante legale.
L'illecito di cui all'art. 258 è riferito alle "imprese che trasportano" e quindi non è mai il conducente che viene sanzionato [se è questo che intendi per "trasportatore su strada"].marcogio85 ha scritto:Quindi alla fine forse, durante un controllo su strada il trasportatore non sarà tanto responsabile di errata o mancata compilazione ma lo sarà il legale rappresentante della ditta proprietaria trasportatrice o delegato in materia.
Cosa ne pensate...?
La sanzione viene comminata all'impresa e, in solido, al suo rappresentante legale.
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Re: formazione obbligatoria ditte rifiuti
L'illecito di cui all'art. 258 è riferito alle "imprese che trasportano" e quindi non è mai il conducente che viene sanzionato [se è questo che intendi per "trasportatore su strada"].
La sanzione viene comminata all'impresa e, in solido, al suo rappresentante legale.[/quote]
Ok... però per la precisione non può essere individuato come trasgressore una persona giuridica...Quindi trasgressore è il legale rappresentante o delegato in materia e obbligato in solido la ditta, impresa come persona giuridica
La sanzione viene comminata all'impresa e, in solido, al suo rappresentante legale.[/quote]
Ok... però per la precisione non può essere individuato come trasgressore una persona giuridica...Quindi trasgressore è il legale rappresentante o delegato in materia e obbligato in solido la ditta, impresa come persona giuridica
Re: formazione obbligatoria ditte rifiuti
Si, secondo il codice penale e con esclusione dei reati di cui al D.lgs 231/2001, ma non per le sanzioni amministrative.marcogio85 ha scritto:Ok... però per la precisione non può essere individuato come trasgressore una persona giuridica...
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Re: formazione obbligatoria ditte rifiuti
Mi dispiace contraddirti in questo caso gimi, perché la tua preparazione è sempre di grande interesse e confronto, ma uno dei principi base della costituzione e di conseguenza delle norme penali e amministrative è che il trasgressore deve essere persona fisica, anche se appartenente a persona giuridica.
La persona giuridica è solidale... Mi dispiace ma sto giro ti sei confuso
Non è che mi sono imputato io... Ma lo dice la cassazione civile, molti giuristi e sopra la Legge (689/81 nel nostro caso) ma in primis la costituisce... Ognuno è responsabile della propria azione o omissione... Mi sembra l'art 27 ma vado a memoria
La persona giuridica è solidale... Mi dispiace ma sto giro ti sei confuso
Non è che mi sono imputato io... Ma lo dice la cassazione civile, molti giuristi e sopra la Legge (689/81 nel nostro caso) ma in primis la costituisce... Ognuno è responsabile della propria azione o omissione... Mi sembra l'art 27 ma vado a memoria
Re: formazione obbligatoria ditte rifiuti
Hai ragione @Marcogio!
Mi scuso per la frettolosa risposta che va letta rovesciandone i termini intendendo cioè che, nel caso di violazione commessa da un rappresentante di un'impresa, risponderà solo la persona fisica che la rappresenta. Il fatto che tale persona abbia agito come organo o rappresentante dell'impresa ha rilievo al solo fine della responsabilità solidale.
Rimane inalterata l'imputabilia' diretta dell'impresa per i reati presupposto del 231/2001, inclusi i reati ambientali.
Mi scuso per la frettolosa risposta che va letta rovesciandone i termini intendendo cioè che, nel caso di violazione commessa da un rappresentante di un'impresa, risponderà solo la persona fisica che la rappresenta. Il fatto che tale persona abbia agito come organo o rappresentante dell'impresa ha rilievo al solo fine della responsabilità solidale.
Rimane inalterata l'imputabilia' diretta dell'impresa per i reati presupposto del 231/2001, inclusi i reati ambientali.
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