SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRIALE?
SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRIALE?
Da quello che ho potuto comprendere la sansa di olive può essere ritenuta sottoprodotto e spesso viene impiegata nella produzione di energia. Tuttavia, se un oleificio vende a un terzo la sansa di olive e questo poi mette su un'attività che gli consente di essiccare la sansa e poi da questa estrarre il nocciolino per produrre energia e sostanza liquiida per coltivare i campi. può ritenersi un'attività legale in quanto si configura come un trattamento di normale pratica industriale che non cambia la natura di sottoprodotto oppure è un vero e proprio trattamento di rifiuti?
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
@Giuppe23, tu dici:
"Da quello che ho potuto comprendere la sansa di olive può essere ritenuta sottoprodotto ..."
cito: Wikipedia, l'enciclopedia libera:
"La sansa di olive è un sottoprodotto del processo di estrazione dell'olio d'oliva composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino."
Gran parte di tale sottoprodotto (il nocciolino) é riutilizzabile (come combustibile in bruciatori di biomasse) ed ha un valore commerciale; e, fin tanto che viene rimesso nella filiera del commercio, non é un rifiuto.
Un saluto, Cesare.
"Da quello che ho potuto comprendere la sansa di olive può essere ritenuta sottoprodotto ..."
cito: Wikipedia, l'enciclopedia libera:
"La sansa di olive è un sottoprodotto del processo di estrazione dell'olio d'oliva composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino."
Gran parte di tale sottoprodotto (il nocciolino) é riutilizzabile (come combustibile in bruciatori di biomasse) ed ha un valore commerciale; e, fin tanto che viene rimesso nella filiera del commercio, non é un rifiuto.
Un saluto, Cesare.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
infatti...gran parte del sottoprodotto (il nocciolino)...certo...ma il problema è il trattamento che viene fatto sulla "sansa" per la separazione del nocciolino...il sottoprodotto (in questo caso la sansa e non il nocciolino) si configura tale se non si fanno dei trattamenti diversi dalla normale pratica industriale...la mia domanda è se un'azienda vende la sansa ad un contadino e questo poi separa la parte liquida dal nocciolino e la parte liquida la usa per cocimare i campi mentre il nocciolino lo vende o lo impiega come combustibile...è un'attività lecita? la separazione fatta dal contadino è da intendersi come normale pratica industriale? infatti quando uno acquista (in questo caso da un oleificio...presumo) un sottoprodotto...in questo caso la sansa...non dovrebbe essere fatto nessun trattamento (diverso dalal normale pratica industriale) sul sottoprodotto ed è essere utilizzato tal quale.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Caro @Giuppe23, tu dici:
" ... il sottoprodotto (in questo caso la sansa e non il nocciolino) si configura tale se non si fanno dei trattamenti diversi dalla normale pratica industriale ... " (deduco: altrimenti diventa Rifiuto, e concordo);
Cesare dice:
... il sottoprodotto (in questo caso la sansa e non il nocciolino) si configura tale, cioé sottoprodotto di attività olearia senza se e senza ma; e senza ulteriori condizionamenti (vedi definizione di sottoprodotto in LexAmbiente, ma anche in Wikipedia o su qualsiasi dizionario);
Però sono altre le condizioni che portano il sottoprodotto, ma anche il prodotto esaurito e/o a fine vita, così come il prodotto primo -accidentalmente incidentato e non più utilizzabile- a diventare un rifiuto: il danno all'ambiente.
Tu chiedi:
"...la mia domanda è: se un'azienda vende la sansa ad un contadino, e questo poi separa la parte liquida dal nocciolino e la parte liquida la usa per concimare i campi mentre il nocciolino lo vende o lo impiega come combustibile, ... è un'attività lecita?"
Cesare risponde:
Assolutamente assurdo, nessun contadino "comprerebbe" quel prodotto, o meglio sottoprodotto, senza certificato di provenienza, senza analisi, senza certificazione ISO stampata sull'imballo, per il corretto spandimento secondo le regole della "buona pratica agricola".
Tu sei titubante:
"...ma il problema è il trattamento che viene fatto sulla "sansa" per la separazione del nocciolino..."
Cesare é certo:
Il trattamento che viene fatto sulla "sansa" per la separazione del nocciolino non può essere affidato al contadino (o meglio all' imprenditore agricolo) che non può avere la tecnologia industriale adatta.
E' un argomento di grande importanza quello proposto da Giuppe; un saluto, Cesare.
" ... il sottoprodotto (in questo caso la sansa e non il nocciolino) si configura tale se non si fanno dei trattamenti diversi dalla normale pratica industriale ... " (deduco: altrimenti diventa Rifiuto, e concordo);
Cesare dice:
... il sottoprodotto (in questo caso la sansa e non il nocciolino) si configura tale, cioé sottoprodotto di attività olearia senza se e senza ma; e senza ulteriori condizionamenti (vedi definizione di sottoprodotto in LexAmbiente, ma anche in Wikipedia o su qualsiasi dizionario);
Però sono altre le condizioni che portano il sottoprodotto, ma anche il prodotto esaurito e/o a fine vita, così come il prodotto primo -accidentalmente incidentato e non più utilizzabile- a diventare un rifiuto: il danno all'ambiente.
Tu chiedi:
"...la mia domanda è: se un'azienda vende la sansa ad un contadino, e questo poi separa la parte liquida dal nocciolino e la parte liquida la usa per concimare i campi mentre il nocciolino lo vende o lo impiega come combustibile, ... è un'attività lecita?"
Cesare risponde:
Assolutamente assurdo, nessun contadino "comprerebbe" quel prodotto, o meglio sottoprodotto, senza certificato di provenienza, senza analisi, senza certificazione ISO stampata sull'imballo, per il corretto spandimento secondo le regole della "buona pratica agricola".
Tu sei titubante:
"...ma il problema è il trattamento che viene fatto sulla "sansa" per la separazione del nocciolino..."
Cesare é certo:
Il trattamento che viene fatto sulla "sansa" per la separazione del nocciolino non può essere affidato al contadino (o meglio all' imprenditore agricolo) che non può avere la tecnologia industriale adatta.
E' un argomento di grande importanza quello proposto da Giuppe; un saluto, Cesare.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Quello che mi sono permesso di sottoporre alla Vostra attenzione è un caso reale...un contadino compra sansa e/o sansa esausta dagli oleifici (che risparmiano...invece di mandarla al sansificio) e poi utilizza un macchinario che commercializzano proprio per produrre i nocciolini (che vende o che usa nelle proprie serre) mentre la parte liquida la usa nei propri campi (ma secondo me anche in campi altrui).
La cosa bella è che questa attività viene svolta a ridosso del centro abitato di un città, comportando per il vicinato enorme fastidio e puzza permanente nell'aria rendendola irrespirabile (puzza acida e nauseabonda a tutte le ore della giornata con intensità più o meno variabile) e sono obbligati a vivere con le finestre chiuse. Ciò che viene riferito dai residenti, per quanto loro ne sono a conoscenza, è che questo imprenditore agricolo usa appunto delle sostanze sansa e/o sansa esausta e attraverso un macchinario che ho visto anche su internet procede alla separazione del nocciolino
(https://www.youtube.com/watch?v=hzn3tacbPDA
e questo...la musichetta mi ha fatto venire voglia di comprarmene uno
http://www.clementesnc.com/settore-olea ... /6-galaxy2)
Questa attività viene eseguita attraverso l'impiego di vasche rudimentali credo scavate nella terra e prive di impermeabilizzazione con ristagno di sostanze maleodoranti e putresecenti.
Per questa ragione ritenevo importante comprendere sino in fondo quale reato eventualmente contestare al contadino soprattutto verificando quali delle quattro condizioni di sottoprodotto non sono rispettate, siccome l'onere della prova del sottoprodotto è a carico di colui che ritiene di non applicare la normativa sui rifiuti.
Mi sembrava importante escludere che potesse trattarsi i una normale pratica industriale visto che questo termine è un po tanto generico.
Se una delle quattro condizioni viene a mancare a mio avviso si configura il reato previsto dall'art. 256 comma 1 del TUA, ossia di gestione illecita di rifiuti e soprattutto questo coinvolgerebbe anche coloro che glielo hanno ceduto tale rifiuto.
Ora provo ad elencare le condizioni da rispettare per ritenerlo un sottoprodotto e cosa secondo me non va in questo caso e o cosa il contadino e/o il produttore dovrebbero presentare per dimostrare che è un sottoprodotto...Vi chiedo di dirmi se ha un senso:
Condizione n. 2:
Secondo me, per sempio se non c'è un contratto a monte della cessione tra l'oleificio/sansificio e il contadino viene a decadere la condizione di cui all'art. 184 bis comma 1 lett b) ossia di destino certo sin dal'inizio della produzione.
Condizione n. 3;
In base a quello che dici tu CESARE, non si tratta nemmeno di una normale pratica industriale come richiede l'art. 184 bis comma 1 lett. c...ma la mia domanda è: se questi macchinari li vendono e sono in commercio e poichè esisteranno sicuramente delle industrie autorizzate a fare questa attività, se il contadino la fa a casa sua utilizzando questi macchinari commercializzati, è sicuro che a lui può essergli contestata che non sta applicando una normale pratica industriale?
Condizione n.4:
Da ultimo...al fine di rispettare la quarta condizione prevista dall'art. 184 bis comma 1 lett. d, il contadino se vuole dimostrare che effettivamente c'è il rispetto anche di questa condizione che cosa dovrebbe avere in proprio possesso? delle analisi fornite dall'oleificio/sansificio e di che natura e fatte su che cosa sulla sansa? Forse delle analisi del test di cessione?
Penso che in una situazione del genere, prima di contestare un reato, è importante avere delle certezze nella materia e spesso con i sottoprodotti è veramente ardua ottenerla
Grazie per i preziosi consigli/osservazioni di Cesare...se ne avete altri fatevi avanti...
La cosa bella è che questa attività viene svolta a ridosso del centro abitato di un città, comportando per il vicinato enorme fastidio e puzza permanente nell'aria rendendola irrespirabile (puzza acida e nauseabonda a tutte le ore della giornata con intensità più o meno variabile) e sono obbligati a vivere con le finestre chiuse. Ciò che viene riferito dai residenti, per quanto loro ne sono a conoscenza, è che questo imprenditore agricolo usa appunto delle sostanze sansa e/o sansa esausta e attraverso un macchinario che ho visto anche su internet procede alla separazione del nocciolino
(https://www.youtube.com/watch?v=hzn3tacbPDA
e questo...la musichetta mi ha fatto venire voglia di comprarmene uno
http://www.clementesnc.com/settore-olea ... /6-galaxy2)
Questa attività viene eseguita attraverso l'impiego di vasche rudimentali credo scavate nella terra e prive di impermeabilizzazione con ristagno di sostanze maleodoranti e putresecenti.
Per questa ragione ritenevo importante comprendere sino in fondo quale reato eventualmente contestare al contadino soprattutto verificando quali delle quattro condizioni di sottoprodotto non sono rispettate, siccome l'onere della prova del sottoprodotto è a carico di colui che ritiene di non applicare la normativa sui rifiuti.
Mi sembrava importante escludere che potesse trattarsi i una normale pratica industriale visto che questo termine è un po tanto generico.
Se una delle quattro condizioni viene a mancare a mio avviso si configura il reato previsto dall'art. 256 comma 1 del TUA, ossia di gestione illecita di rifiuti e soprattutto questo coinvolgerebbe anche coloro che glielo hanno ceduto tale rifiuto.
Ora provo ad elencare le condizioni da rispettare per ritenerlo un sottoprodotto e cosa secondo me non va in questo caso e o cosa il contadino e/o il produttore dovrebbero presentare per dimostrare che è un sottoprodotto...Vi chiedo di dirmi se ha un senso:
Condizione n. 2:
Secondo me, per sempio se non c'è un contratto a monte della cessione tra l'oleificio/sansificio e il contadino viene a decadere la condizione di cui all'art. 184 bis comma 1 lett b) ossia di destino certo sin dal'inizio della produzione.
Condizione n. 3;
In base a quello che dici tu CESARE, non si tratta nemmeno di una normale pratica industriale come richiede l'art. 184 bis comma 1 lett. c...ma la mia domanda è: se questi macchinari li vendono e sono in commercio e poichè esisteranno sicuramente delle industrie autorizzate a fare questa attività, se il contadino la fa a casa sua utilizzando questi macchinari commercializzati, è sicuro che a lui può essergli contestata che non sta applicando una normale pratica industriale?
Condizione n.4:
Da ultimo...al fine di rispettare la quarta condizione prevista dall'art. 184 bis comma 1 lett. d, il contadino se vuole dimostrare che effettivamente c'è il rispetto anche di questa condizione che cosa dovrebbe avere in proprio possesso? delle analisi fornite dall'oleificio/sansificio e di che natura e fatte su che cosa sulla sansa? Forse delle analisi del test di cessione?
Penso che in una situazione del genere, prima di contestare un reato, è importante avere delle certezze nella materia e spesso con i sottoprodotti è veramente ardua ottenerla
Grazie per i preziosi consigli/osservazioni di Cesare...se ne avete altri fatevi avanti...
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Caro Giuppe scusami, ma qualcosa non torna (economicamente parlando) nella tua affermazione:
"... un contadino compra sansa e/o sansa esausta dagli oleifici (che risparmiano...invece di mandarla al sansificio) ..."
E' del tutto chiaro che l'oleificio, per risparmiare, paga il contadino invece di pagare il sansificio.
L'attività del contadino é illecita, il conferimento al contadino é illecito, lo pseudo-trattamento del sottoprodotto (sansa) da parte del contadino é illecito.
Nella attività da te descritta c'é produzione di rifiuto, ma non é la sansa.
Un saluto, Cesare.
"... un contadino compra sansa e/o sansa esausta dagli oleifici (che risparmiano...invece di mandarla al sansificio) ..."
E' del tutto chiaro che l'oleificio, per risparmiare, paga il contadino invece di pagare il sansificio.
L'attività del contadino é illecita, il conferimento al contadino é illecito, lo pseudo-trattamento del sottoprodotto (sansa) da parte del contadino é illecito.
Nella attività da te descritta c'é produzione di rifiuto, ma non é la sansa.
Un saluto, Cesare.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Chiedo venia...e' ovvio che non compra (ho sbagliato termine), e che e' l oleificio/sansificio che glelo cede per smaltirglielo a gratis...
Grazie Cesare dei chiarimenti.
Grazie Cesare dei chiarimenti.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
@Giuppe, voglio proporti questi due argomenti per l’analogia con il tuo, e come nel primo si abbia il rifiuto, nel secondo no:
"silva67 Re: Rifiuti Scarti vegetali Agricoli, il 31-12-2011
Aggiornamento ... L’ Usl, dopo sopralluogo con foto, proprio ieri mi ha confermato che: "abbandonare" gli scarti in questo modo … diventano "rifiuti";
quindi, dopo un anno di peripezie, mi hanno confermato quello che ho sempre pensato ... adesso il comune si sta attivando con le multe; ma penso, visto che ‘sta cosa mi ha fatto perdere molto del mio tempo, di fare anche una denuncia nei confronti dell'agricoltore voi cosa ne pensate?"
Qui per intero: viewtopic.php?f=2&t=5263
E questo sempre in analogia, ma differente nella conclusione:
"mpa Re: siero da latte rifiuto o sottoprodotto?
Buongiorno.
Ci sarebbe questa sentenzina del 2002 che dice cosette diverse.
Riutilizzo di siero di latte: non è rifiuto
N° 908/2000 RG.PM. N° 188/2002 SENTENZA
N° 152/2002 RG Dibattimento
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
Può ragionevolmente escludersi qualsiasi pregiudizio all'ambiente o pericolo per la salute umana: ciò non solo per la non pericolosità del residuo dell'industria lattiero-casearia, ma per il concreto utilizzo che della materia prima secondaria è stato fatto nel ciclo alimentare animale: come documentato dal referto di analisi prodotto dalla Difesa, il prodotto, ricco di proteine e lattosio, essendo altamente deperibile, va somministrato nell'arco delle 24 ore o comunque di 4 giorni, se conservato alla temperatura di 4°; il siero era poi conservato in apposite cisterne e quotidianamente ritirato dal GRANESE (cfr. schede mensili e fatture prodotte dalla Difesa).
Così stando le cose, potendosi in concreto ritenere soddisfatti i presupposti dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella legge n.178 dell' agosto 2002, come interpretato alla luce della normativa comunitaria (riutilizzo in concreto, anche da parte di altri soggetti economici, totale ed in tempi ragionevoli; riutilizzo senza alcun pregiudizio all'ambiente o pericolo per la salute umana), gli imputati vanno assolti dal reato loro contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 530 c.p.p. assolve MOSCARIELLO Gerardo e GRANESE Michele del reato contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Assegna il termine di giorni 30 per la motivazione.
S. Angelo dei Lombardi, udienza del 19 settembre 2002
IL GIUDICE Dott. Ferdinando LIGNOLA"
A Cesare e A tutti, cosa ne pensate?"
Qui per intero: viewtopic.php?f=1&t=164
Nel caso da te esposto sono le emissioni odorigene (da sansa inacidita) in atmosfera a creare il rifiuto perché superiori alla tollerabilità dei vicini che reclamano; un altro rifiuto é il percolato acido nel terreno non essendoci vasche impermeabili.
Non é dunque la sostanza (la sansa, o lo scarto agricolo, o il siero del latte) il rifiuto; bensì il modo (idoneo o non idoneo) che uno tiene, sia nel disfarsi sia nel detenere sia nel manipolare una determinata sostanza (sia essa materia prima o sottoprodotto o prodotto giunto a fine vita) che può creare il rifiuto con danno all’ambiente (inteso come ecosistema in cui vivono anche altre persone che hanno diritto ad un ambiente sano).
Ma questo, sia chiaro, é solo il parere di Cesare, prima ci sta la Legge con le sue definizioni che va rispettata; tuttavia penso che, se trovi la maniera di contemperare queste mie considerazioni con le attuali definizioni, penso non ti sarà difficile porre fine alla attività (a pagamento perché nessuno fa niente a gratis, illecita sotto altri aspetti) del contadino-nocciolinista.
Un saluto, Cesare.
P.S. Leggo ora, 08/04/14 ore 22:56, e modifico a chiarire la mia opinione sulla attività illecita del contadino-nocciolinista (a pagamento perché nessuno fa niente a gratis, illecita sotto altri aspetti) riporto condividendo perfettamente e totalmente:
"Rifiuti. Responsabilità del produttore iniziale in caso di consegna a terzi.
Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo."
Qui per intero:
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassa ... terzi.html
Rinnovo i saluti a tutti, Cesare.
"silva67 Re: Rifiuti Scarti vegetali Agricoli, il 31-12-2011
Aggiornamento ... L’ Usl, dopo sopralluogo con foto, proprio ieri mi ha confermato che: "abbandonare" gli scarti in questo modo … diventano "rifiuti";
quindi, dopo un anno di peripezie, mi hanno confermato quello che ho sempre pensato ... adesso il comune si sta attivando con le multe; ma penso, visto che ‘sta cosa mi ha fatto perdere molto del mio tempo, di fare anche una denuncia nei confronti dell'agricoltore voi cosa ne pensate?"
Qui per intero: viewtopic.php?f=2&t=5263
E questo sempre in analogia, ma differente nella conclusione:
"mpa Re: siero da latte rifiuto o sottoprodotto?
Buongiorno.
Ci sarebbe questa sentenzina del 2002 che dice cosette diverse.
Riutilizzo di siero di latte: non è rifiuto
N° 908/2000 RG.PM. N° 188/2002 SENTENZA
N° 152/2002 RG Dibattimento
TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
Può ragionevolmente escludersi qualsiasi pregiudizio all'ambiente o pericolo per la salute umana: ciò non solo per la non pericolosità del residuo dell'industria lattiero-casearia, ma per il concreto utilizzo che della materia prima secondaria è stato fatto nel ciclo alimentare animale: come documentato dal referto di analisi prodotto dalla Difesa, il prodotto, ricco di proteine e lattosio, essendo altamente deperibile, va somministrato nell'arco delle 24 ore o comunque di 4 giorni, se conservato alla temperatura di 4°; il siero era poi conservato in apposite cisterne e quotidianamente ritirato dal GRANESE (cfr. schede mensili e fatture prodotte dalla Difesa).
Così stando le cose, potendosi in concreto ritenere soddisfatti i presupposti dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella legge n.178 dell' agosto 2002, come interpretato alla luce della normativa comunitaria (riutilizzo in concreto, anche da parte di altri soggetti economici, totale ed in tempi ragionevoli; riutilizzo senza alcun pregiudizio all'ambiente o pericolo per la salute umana), gli imputati vanno assolti dal reato loro contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 530 c.p.p. assolve MOSCARIELLO Gerardo e GRANESE Michele del reato contestato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Assegna il termine di giorni 30 per la motivazione.
S. Angelo dei Lombardi, udienza del 19 settembre 2002
IL GIUDICE Dott. Ferdinando LIGNOLA"
A Cesare e A tutti, cosa ne pensate?"
Qui per intero: viewtopic.php?f=1&t=164
Nel caso da te esposto sono le emissioni odorigene (da sansa inacidita) in atmosfera a creare il rifiuto perché superiori alla tollerabilità dei vicini che reclamano; un altro rifiuto é il percolato acido nel terreno non essendoci vasche impermeabili.
Non é dunque la sostanza (la sansa, o lo scarto agricolo, o il siero del latte) il rifiuto; bensì il modo (idoneo o non idoneo) che uno tiene, sia nel disfarsi sia nel detenere sia nel manipolare una determinata sostanza (sia essa materia prima o sottoprodotto o prodotto giunto a fine vita) che può creare il rifiuto con danno all’ambiente (inteso come ecosistema in cui vivono anche altre persone che hanno diritto ad un ambiente sano).
Ma questo, sia chiaro, é solo il parere di Cesare, prima ci sta la Legge con le sue definizioni che va rispettata; tuttavia penso che, se trovi la maniera di contemperare queste mie considerazioni con le attuali definizioni, penso non ti sarà difficile porre fine alla attività (a pagamento perché nessuno fa niente a gratis, illecita sotto altri aspetti) del contadino-nocciolinista.
Un saluto, Cesare.
P.S. Leggo ora, 08/04/14 ore 22:56, e modifico a chiarire la mia opinione sulla attività illecita del contadino-nocciolinista (a pagamento perché nessuno fa niente a gratis, illecita sotto altri aspetti) riporto condividendo perfettamente e totalmente:
"Rifiuti. Responsabilità del produttore iniziale in caso di consegna a terzi.
Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo."
Qui per intero:
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassa ... terzi.html
Rinnovo i saluti a tutti, Cesare.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
...grande Cesare...grazie mille per le preziose segnalazioni...mi saranno di grande aiuto...
- atena60
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Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Aggiungerei solo che - a rigor di logica - la "normale pratica industriale" dovrebbe comunque essere esercitata in modo legittimo.
In questo caso, abbiamo un "contadino" (imprenditore agricolo?) che riceve gli scarti di un oleificio e poi - tramite un impianto costituito da macchinari e vasche - avrebbe avviato questa attività di "normale pratica industriale" sul sottoprodotto, ricavandone una parte solida utilizzata come combustibile ed una parte liquida utilizzata come ammendante in ambito agricolo.
Beh, sarebbe interessante vedere se questa "normale pratica industriale" è stata legittimata, ad esempio mediante la trasmissione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ovviamente corredata dalle dichiarazioni sostitutive e dalle attestazioni o dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
In questo caso, abbiamo un "contadino" (imprenditore agricolo?) che riceve gli scarti di un oleificio e poi - tramite un impianto costituito da macchinari e vasche - avrebbe avviato questa attività di "normale pratica industriale" sul sottoprodotto, ricavandone una parte solida utilizzata come combustibile ed una parte liquida utilizzata come ammendante in ambito agricolo.
Beh, sarebbe interessante vedere se questa "normale pratica industriale" è stata legittimata, ad esempio mediante la trasmissione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ovviamente corredata dalle dichiarazioni sostitutive e dalle attestazioni o dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
@atena60
Infatti...c avevo pensato anch io, con quale titolo avesse dato inizio a questa attivita' e sara' un altro elemento da verificare...
Infatti...c avevo pensato anch io, con quale titolo avesse dato inizio a questa attivita' e sara' un altro elemento da verificare...
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Re: SEPARAZIONE NOCCIOLO DA SANSA è NORMALE PRATICA INDUSTRI
Buongiorno, scusatemi se mi intrometto senza presentarmi, mi sono appena iscritto e lo farò il prima possibile, ma volevo dare il mio contributo alla discussione.
A tal proposito vi invito a cercare e leggere la SENTENZA N. 2096 REG. GENERALE n.26520/09 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, che vi provo a riassumere.
La sentenza cita che un'azienda che acquista sansa per produrne nocciolino deve informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Invero, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione.
Questo perché non può essere considerata normale pratica industriale e quindi sottoprodotto, poichè stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino). Ho tentato di riassumervi la sentenza, ma vi invito a leggerla per comprenderla meglio, e spero che possa essere utile alla discussione.
A tal proposito vi invito a cercare e leggere la SENTENZA N. 2096 REG. GENERALE n.26520/09 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, che vi provo a riassumere.
La sentenza cita che un'azienda che acquista sansa per produrne nocciolino deve informare preventivamente l'autorità preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Invero, il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione.
Questo perché non può essere considerata normale pratica industriale e quindi sottoprodotto, poichè stato accertato in fatto che la sansa vergine prelevata non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino). Ho tentato di riassumervi la sentenza, ma vi invito a leggerla per comprenderla meglio, e spero che possa essere utile alla discussione.