luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

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giuppe23
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luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

Messaggio da giuppe23 »

I FIR e i registri di carico scarico devono conservarsi nel luogo di produzione oppure è possibile anche solo nella sede legale? Stessa domanda per la documentazione comprovante il corretto impiego delle terre e rocce da scavo.
marcogio85
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Re: luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

Messaggio da marcogio85 »

Bhe c'è da dire che l'art 190 è generico ma la circolare Gab dec 812 98 nella dizione "ubicazione esercizio" fa una distinzione precisa... Deve esserci integrazione tra fir e registri...
Poi per le ditte che fanno trasporto l'ubicazione esercizio coincide con la sede operativa (quella dove vengono tenuti materialmente i mezzi e i registi)... Quindi è mio parere che debbano essere tenuti li i registri...
Qualcuno sicuramente criticherà questa mia posizione perché l'art 190 dice sede ma è lo stesso art che cita la circolare come punto di riferimento per i registri
Quindi se una ditta che ha sia impianto di recupero e trasporto con sede operativa ad es in altro comune dovrà, a mio parere, avere due registri per le distinte attività... Se invece le sedi coinderanno avrà solo un registro con annotate le attività
marcogio85
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Re: luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

Messaggio da marcogio85 »

Scusa. Per la documentazione del materiale da scavo (non più terre e rocce come da abrogato art 186) le stesse, se trattate come sottoprodotti, devono essere tenute presso il luogo di produzione insieme alle aut edilizie urbanistica e eventualmente paesaggistico...
Una copia cmq sarà inviata a comune e arpa competenti del luogo di produzione e utilizzo (penso che tu operi in regime art 41 bis legge 98/2013)
Il materiale da scavo se escluso dell'ambito dei rifiuti sono prodotti e quindi il trasporto, deposito ecc esula dalla 152/2006 ma segue i principi delle merci
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giuppe23
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Re: luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

Messaggio da giuppe23 »

La mia domanda contempla sia i rifiuti che le terre per una ragione. In fase di controllo in area di cava dove opera un impianto selezione e frantumazione per la produzione di ghiaia e conglomerati cementizi è stata riscontrata la presenza di materiale che lo stesso titolare dell'impianto ha definito come residuo dell'attività di lavorazione, da tempo in deposito (a mio avviso incontrollato) che periodicamente viene smaltito. Tuttavia i formulari erano tenuti presso la sede legale dell'attività in un altro comune e quindi al momento non è stato possible verificare da quanto erano accumulati i rifiuti.
Per quanto riguarda i terreni questi vengono introitati nell'impianto frantumazione e vagliatura dall'esterno mediante procedure d terre e rocce da scavo. Tuttavia, sempre in sede di sopralluogo, sono stati riscontrati dei cumuli di terreno alcuni dei quali frammisti a frazioni di inerti da demolizioni definiti dal titolare come "materiale non conforme" ossia non idoneo ad essere impiegato nell'impianto produzione ghiaie e la cui origini era da procedure di terre e rocce da scavo. Pertanto anche in questo caso la modulistica nonchè i DDT che comprovavano la provenienza di tale materiale era conservata presso la sede legale e pertanto non è stata possibile visionarla. Quello che mi è sembrato è che il terreno introitato in area di cava e risultato non conforme per la produzione di conglomerato cementizio è stato depositato ed in parte potrebbe essere stato impiegato per la ricomposizione della cava (o per il livellamento di alcune parti). Ora, con la nuova normativa sui "materiali da scavo" diventa anche più difficile dimostrare a mio avviso che un determinato materiale non è terreno bensì rifiuto.
marcogio85
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Re: luogo conservazione dei FIR, registri carico scarico

Messaggio da marcogio85 »

con la Legge 98/2013 è stata definita la definizione di matrici materiali di riporto...gli stessi ora sono considerati matrici ambientali ma SEMPRE con i crismi delle analisi e caratterizzazione per escluderne fonte di rischio...
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