Una recente sentenza (allego sintesi depositata il 20/06/2013) ha stabilito che rifiuti anche a prevalente matrice di interti abbandonati su strada devono essere prelevati ed avviati a recupero con il codice 20.
A questo punto ho dei dubbi:
1. perchè rilasciano codici diversi dai 20 nelle autorizzazioni al trasporto relative alla 1a categoria?
2. quale codice CER andare a pescare per inerti abbandonati su suolo pubblico all'interno della categoria 20? (terre e rocce 20.02.02 mi sembrana sinceramente poco opportuno).
3. estendendo il raggionamento depositato dal giudice, con quale codice 20 dovrei prelevare pneumatici, paraurti ecc. (categoria 16) che comunque vengono rinvenuti ancora su strada?
Mi farebbe piacere confrontarmi con le Vs. opinioni in merito.
Saluti
http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc. ... menuindex=
inerti abbandonati da classificare con il 20?
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
Una sentenza non è una legge, anche se rappresenta un importante precedente, "fa giurisprudenza". Premesso che io non sono d'accordo sulle interpretazioni "estremiste" della norma, è lo stesso TUA che stabilisce in modo inequivocabile che i rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche sono rifiuti urbani.
A mio avviso però il contenzioso della sentenza citata era nato perché i rifiuti sono stati destinati a recupero...
Detto questo, provo a risponderti punto per punto.
1. il fatto che l'Albo inserisca un codice nell'iscrizione non implica che si possa usare. Oltretutto noi nella ns. iscrizione in Cat. 1 abbiamo esclusivamente codici 20. Comunque la categoria 1 non nasce solo per i rifiuti abbandonati ma soprattutto per la raccolta di rifiuti urbani ed assimilati, presso i produttori;
2. trovare il codice non sarebbe un problema, ad esempio 200301 (rifiuti urbani non differenziati) o se è una strada 200303 (residui della pulizia stradale). Il problema nascerebbe in presenza di rifiuti pericolosi: in questo caso non saprei quale codice suggerire. E' per questo che non condivido le posizioni troppo estreme: la normativa non è così dettagliata e precisa da giustificarle.
3. vedi sopra.
Saluti
A mio avviso però il contenzioso della sentenza citata era nato perché i rifiuti sono stati destinati a recupero...
Detto questo, provo a risponderti punto per punto.
1. il fatto che l'Albo inserisca un codice nell'iscrizione non implica che si possa usare. Oltretutto noi nella ns. iscrizione in Cat. 1 abbiamo esclusivamente codici 20. Comunque la categoria 1 non nasce solo per i rifiuti abbandonati ma soprattutto per la raccolta di rifiuti urbani ed assimilati, presso i produttori;
2. trovare il codice non sarebbe un problema, ad esempio 200301 (rifiuti urbani non differenziati) o se è una strada 200303 (residui della pulizia stradale). Il problema nascerebbe in presenza di rifiuti pericolosi: in questo caso non saprei quale codice suggerire. E' per questo che non condivido le posizioni troppo estreme: la normativa non è così dettagliata e precisa da giustificarle.
3. vedi sopra.
Saluti
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
Grazie Bruce. Concordo con il fatto che una sentenza non è una legge, ma mi metto nei panni di chi ha subito la condanna.
C'è comunque una riflessione che vorrei aggiungere.
Secondo il DM 8 Aprile 2008 (e successive modificazioni), posso gestire un Centro di Raccolta Comunale in cui i cittadini utenti possono portare i propri rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori di manutenzione edilizia che vengono registrati e smaltiti con il 17.09.04. Allo stesso modo, gli utenti possono conferire i pneumatici con il 16.01.03. ecc..
In breve, seppure rifiuti di origine domestica, gli stessi vengono registrati ed inviati a recupero con un codice che non è un 20. Che cosa cambia se gli stessi rifiuti li ritrovo abbandonati su suolo pubblico? (a maggior ragione sembra che ARPA aveva caratterizzato i rifiuti oggetto del verbale con il 17).
Mi piacerebbe poter vivere e lavorare in un ambito normativo chiaro ed inequivocabile senza incorrere in multe e sansioni dovute alle mille interpretazioni a cui si prestano le nostre leggi....
C'è comunque una riflessione che vorrei aggiungere.
Secondo il DM 8 Aprile 2008 (e successive modificazioni), posso gestire un Centro di Raccolta Comunale in cui i cittadini utenti possono portare i propri rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori di manutenzione edilizia che vengono registrati e smaltiti con il 17.09.04. Allo stesso modo, gli utenti possono conferire i pneumatici con il 16.01.03. ecc..
In breve, seppure rifiuti di origine domestica, gli stessi vengono registrati ed inviati a recupero con un codice che non è un 20. Che cosa cambia se gli stessi rifiuti li ritrovo abbandonati su suolo pubblico? (a maggior ragione sembra che ARPA aveva caratterizzato i rifiuti oggetto del verbale con il 17).
Mi piacerebbe poter vivere e lavorare in un ambito normativo chiaro ed inequivocabile senza incorrere in multe e sansioni dovute alle mille interpretazioni a cui si prestano le nostre leggi....
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
giusto, recupero in semplificata, forse per questioni di prezzo.Apollo13 ha scritto:A mio avviso però il contenzioso della sentenza citata era nato perché i rifiuti sono stati destinati a recupero...
Dopo questa premessa, io ritengo, come più volte scritto, che il codice cer non identifichi la natura del rifiuto ma è semplicemente un numero che cerca di qualificare la tipologia di materiale con il quale abbiamo a che fare.
La stessa introduzione dell'allegato D, ci dice come operare per la ricerca e qualifica del rifiuto. Si parte sempre dalla fonte, per poi cercare. Qualora non si rinvenga nel capitolo della fonte il ns rifiuto si può cercare altrove.
Se io ditta che costruisce automobili, decido di comprare una spazzatrice per la pulizia del mio piazziale, quale altro codice descrive al meglio il mio rifiuto se non il 200303? non per questo però quel rifiuto è urbano solo perchè ho utilizzato un codice 20.
A conferma, l'art. 184, dovrebbe indicare alla lettera a) del comma 2. l'espressa indicazione che sono urbani i rifiuti domestici.... di cui al codice 20 dell'allegato D alla parte IV. Ma così non è e credo a ragion veduta.
Non ho letto la sentenza ma solo la sintesi.
Dati i quantitativi oggetto di dibattimento, è presumibile che tali quantità NON siano di provenienza domestica, ma da attività che operano quotidianamente con tali tipologie di rifiuto, quindi attività che possono senza dubbio essere ricomprese nella fonte del capitolo 17xxxx.
Insomma quei rifiuti erano dei 17xxxx in origine ed il comportamento criminoso li deve per forza ricondurre ad un 20xxxx? Secondo me no. Ho a che fare con un urbano diventato tale per azione criminale, ma il rifiuto è meglio definito dal codice cer speciale 17xxxx.
L'estrema alternativa è quella di utilizzare 200399.
Alcune domande:
- siamo sicuri che il SIN oggetto dell'intervento sia una strada o area pubblica o privata ad uso pubblico o comunque una spiaggia etc.?
- l'autovettura incendiata ed abbandonata sulla strada pubblica, della quale non riesco a risalire al proprietario, la smaltisco come urbano, cod. 200399 dove? in un centro di raccolta autoveicoli che senza dubbio non avrà quel codice cer in autorizzazione?
Ripeto, il codice cer non qualifica in modo assoluto la natura del rifiuto.
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
Ribadisco che nemmeno io condivido la posizione sostenuta dal Giudice in questa sentenza e piacerebbe anche a me vivere in un Paese dove le norme sono più chiare e la giustizia più certa.
Comunque nel caso specifico io avrei usato il codice 19 13 02 perché i rifiuti derivano dall'operazione di bonifica dell'area (utilizzando un concetto di bonifica un po' più generale, non strettamente afferente al Titolo V).
Saluti
Comunque nel caso specifico io avrei usato il codice 19 13 02 perché i rifiuti derivano dall'operazione di bonifica dell'area (utilizzando un concetto di bonifica un po' più generale, non strettamente afferente al Titolo V).
Saluti
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
Vi ringrazio per il contributo.
Per quanto ne sappia i rifiuti oggetto della sentenza erano stati prelevati su suolo pubblico e prima della rimozione i cumuli erano stati caratterizzati da ARPA Campania che per gli inerti aveva attribuito (a mio avviso correttamente) il 17.XX.
Personalmente utilizzo il codice generico XX.99 solo quando non esistono alternative.
Il 19.XX comporterebbe innescare una serie di meccanismi tra cui autorizzazioni particolari alle bonifiche ecc.
Nel 99% dei casi, gli interventi effettuati comportano il prelievo dei rifiuti a matrice prevalentemente omogenera scaricati su suolo pubblico da piccoli criminali senza scrupoli forti di un controllo del territorio carente o comunque poco efficace. Il prelievo viene effettuato a seguito di caratterizzazione analitica o a vista, nella stragrande maggioranza dei casi senza cernita o selezione. Posso parlare in questo caso di "Bonifica" attribuendo il codice 19?
Per quanto ne sappia i rifiuti oggetto della sentenza erano stati prelevati su suolo pubblico e prima della rimozione i cumuli erano stati caratterizzati da ARPA Campania che per gli inerti aveva attribuito (a mio avviso correttamente) il 17.XX.
Personalmente utilizzo il codice generico XX.99 solo quando non esistono alternative.
Il 19.XX comporterebbe innescare una serie di meccanismi tra cui autorizzazioni particolari alle bonifiche ecc.
Nel 99% dei casi, gli interventi effettuati comportano il prelievo dei rifiuti a matrice prevalentemente omogenera scaricati su suolo pubblico da piccoli criminali senza scrupoli forti di un controllo del territorio carente o comunque poco efficace. Il prelievo viene effettuato a seguito di caratterizzazione analitica o a vista, nella stragrande maggioranza dei casi senza cernita o selezione. Posso parlare in questo caso di "Bonifica" attribuendo il codice 19?
Re: inerti abbandonati da classificare con il 20?
Come impresa abbiamo già utilizzato il codice 19 per rifiuti solidi abbandonati sul suolo. Erano coinvolti ovviamente anche Enti di controllo e la scelta è stata ritenuta valida e corretta.
Non parliamo di bonifica del sottosuolo ai sensi del Titolo V ma della pulizia (bonifica) di un area.
Non parliamo di bonifica del sottosuolo ai sensi del Titolo V ma della pulizia (bonifica) di un area.