Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
- Alessio S.
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Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Al senato è passato questo emendamento all'art. 8 del ddl di conversione in legge del DL 43/2013.
«Art. 8-bis.
(Deroga della disciplina sull'utilizzo di terre e rocce da scavo)
1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».
2. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. "
In pratica, se il testo dovesse rimanere lo stesso anche alla Camera, ed il DL scade il 26 giugno, riesumano il 186 ma solo nei cantieri di piccole dimensioni. A primo acchito mi vengono subito in mente alcuni casini legati alla gestione dei riporti la cui legislazione è mutata proprio in virtù del DM 161/2012.
«Art. 8-bis.
(Deroga della disciplina sull'utilizzo di terre e rocce da scavo)
1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».
2. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. "
In pratica, se il testo dovesse rimanere lo stesso anche alla Camera, ed il DL scade il 26 giugno, riesumano il 186 ma solo nei cantieri di piccole dimensioni. A primo acchito mi vengono subito in mente alcuni casini legati alla gestione dei riporti la cui legislazione è mutata proprio in virtù del DM 161/2012.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Ora si tratterà di capire se entrerà prima in vigore questa norma o quella sulle ulteriori semplificazioni dei piccoli cantieri che sembrerebbe il governo abbia intenzione di inserire nel cosiddetto "decreto del fare" di cui si parla in questi giorni. Non è che fanno un altro pasticcio e pubblicano prima il decreto legge di semplificazione e poi la legge di conversione che riesuma il 186?
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
2) Terre e rocce di scavo
Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
3) Materiali di riporto
Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le
stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
Questo è quanto dovrebbe andare in CdM la prossima settimana:
Art. 21
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 22
(Materiali di riporto)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall’allegato 2 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all’allegato V, Titolo V della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006) eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l’eventuale presenza di sorgenti di contaminazione ????? .”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quindi Alessio ... i presupposti per il pasticciaccio ci sono !!!
Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
3) Materiali di riporto
Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le
stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
Questo è quanto dovrebbe andare in CdM la prossima settimana:
Art. 21
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 22
(Materiali di riporto)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall’allegato 2 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all’allegato V, Titolo V della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006) eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l’eventuale presenza di sorgenti di contaminazione ????? .”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quindi Alessio ... i presupposti per il pasticciaccio ci sono !!!
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
E lo stesso "semplificazioni bis" di monti con qualche modifica...per di piu e' stato blindato e sono stati respinti tutti gli emendamenti per evitare modifiche e fare in modo che non ritorni al senato decada per scadenza dei temini. e' rimasto fermo in senato un mese e mezzo.
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Pubblicato in GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 il chiarimento sull'applicazione del D.M. 161/2012.
Più precisamente, si trova all'art. 41
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... iorni=true
Per i cantieri < 6000 mc quindi, tutto rimane sospeso...nel frattempo che si fa? Applicazione dell'art. 184-bis? E secondo quali modalità operative?
Più precisamente, si trova all'art. 41
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... iorni=true
Per i cantieri < 6000 mc quindi, tutto rimane sospeso...nel frattempo che si fa? Applicazione dell'art. 184-bis? E secondo quali modalità operative?
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Alt...sembra sia resuscitato l'art. 186 (vedasi art. 8-bis qui http://www.reteambiente.it/normativa/18 ... 2013-n-71/)
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Il dm 161/12 si applica solo ad interventi sottoposti ad aia o via per scavi>6000mc e quondi le competenze passano a regioni e province.
Il 186 si applica solo a cantieri con scavi <6000.
A questo punto ce un vuoto normativo per cantieri con scavi>6000mc e non sottoposti a via o aia cioe' per un sacco di cantieri. In questi casi a mio avviso si rimane all interno della normativa dei rifiuti. Questa carenza normativa a dir poco macroscopica fa sorgere il sospetto che sia solo a vantaggio della lobbi dei titolari di impianti di trattamento rifiuti, spesso ex cavatori.
Il 186 si applica solo a cantieri con scavi <6000.
A questo punto ce un vuoto normativo per cantieri con scavi>6000mc e non sottoposti a via o aia cioe' per un sacco di cantieri. In questi casi a mio avviso si rimane all interno della normativa dei rifiuti. Questa carenza normativa a dir poco macroscopica fa sorgere il sospetto che sia solo a vantaggio della lobbi dei titolari di impianti di trattamento rifiuti, spesso ex cavatori.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Ci sono anche altri aspetti che non mi quadrano, ad esempio il DM 161/2012 tratta dei materiali di scavo e consente la presenza in essi anche di percentuali di materiali estranei e riporti mentre il vecchio (e nuovo) 186 tratta solo di terre e rocce da scavo e non prevede la presenza di altri materiali. E poi c'è di nuovo il problema su quali e quante analisi effettuare sulle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri visto che il 186 rimanda esattamente all'Allegato 2 del Titolo Quinto Parte Quarta 152/2006. In passato le Regioni e le Province si erano dotate di norme interpretative e linee guida al riguardo, non credo che esse vengano in automatico riesumate assieme alla nuova vigenza del 186.
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
@ Alessio S.:sono d'accordo con le tue osservazioni...problemini di cui mi ero ero conto anch'io.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Alè, ora siamo alle norme che se durano un mese è già tanto. Sembrerebbe che in fase di conversione in legge del decreto del fare (casino!, scusate ma quando ci vuole... ) abbiano approvato questo emendamento
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013 [ apri ]
41.010.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
Bratti Alessandro, Borghi Enrico, Bianchi Mariastella, Bocci, Braga Chiara, Carrescia Piergiorgio, Cassano Franco, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, Decaro Antonio, Gadda Maria Chiara, Ginoble Tommaso, Iannuzzi Tino, Manfredi Massimiliano, Mariani Raffaella, Marroni Umberto, Morassut Roberto, Moretto Sara, Realacci Ermete, Sanna Giovanna, Zardini Diego
http://documenti.camera.it/apps/emendam ... ndamenti=1
Autocertificazionme ad ARPA e comunicazione di modifiche al Comune?
Notare che per effetto del comma 5 di questo articolo, se approvato in questa forma, verrà a cadere la distinzione tra piccoli cantieri e cantieri normali non AIA o VIA. In pratica per movimentare milioni di metri cubi di materiali di scavo prodotti nel corso di opere non soggette a VIA o AIA si partirà con una autocertificazione, sono curioso di vedere se e come le ARPA chiederanno di caratterizzare comunque per dimostrare il rispetto della lettera b)
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013 [ apri ]
41.010.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
Bratti Alessandro, Borghi Enrico, Bianchi Mariastella, Bocci, Braga Chiara, Carrescia Piergiorgio, Cassano Franco, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, Decaro Antonio, Gadda Maria Chiara, Ginoble Tommaso, Iannuzzi Tino, Manfredi Massimiliano, Mariani Raffaella, Marroni Umberto, Morassut Roberto, Moretto Sara, Realacci Ermete, Sanna Giovanna, Zardini Diego
http://documenti.camera.it/apps/emendam ... ndamenti=1
Autocertificazionme ad ARPA e comunicazione di modifiche al Comune?
Notare che per effetto del comma 5 di questo articolo, se approvato in questa forma, verrà a cadere la distinzione tra piccoli cantieri e cantieri normali non AIA o VIA. In pratica per movimentare milioni di metri cubi di materiali di scavo prodotti nel corso di opere non soggette a VIA o AIA si partirà con una autocertificazione, sono curioso di vedere se e come le ARPA chiederanno di caratterizzare comunque per dimostrare il rispetto della lettera b)
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
http://www.camera.it/leg17/995?sezione= ... e=-e-tipo=
La Camera,
premesso che:
all'interno del decreto del fare all'articolo 41 è stato inserito con la lettera a) del comma 3 una modifica al decreto legge 24 marzo 2012 n. 28 che consente di utilizzare per riporti, rialzi e riempimenti anche miscele eterogenee di terre e materiali di risulta senza specificare le relative percentuali né il tipo di materiale consentito con il rischio di contaminare le suddette miscele con residui di eternit e altre sostanze cancerogene presenti come scarti di precedenti edificazioni dando un significato nuovo alla parola «suolo» che non può essere condivisa;
appare allarmante il fatto che si parli di «miscela eterogenea» lasciando ampia interpretazione alla materia, né si comprende come una modifica alla definizione di suolo, che va a influenzare a cascata tutte le normative a questa collegata, possa essere inserita all'interno di un decreto omnibus che dovrebbe puntare al rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad espungere dal testo del Decreto una norma che comporterebbe la possibilità di utilizzare per riporti, rialzi e riempimenti anche miscele eterogenee di terre e materiali di risulta senza alcun tipo di controllo, con grave rischio per la tutela della salute e dell'ambiente.
9/1248-AR/159. Paolo Bernini.
http://www.camera.it/leg17/995?sezione= ... /leg17/187
La Camera,
premesso che:
all'interno del decreto del fare all'articolo 41 è stato inserito con la lettera a) del comma 3 una modifica al decreto legge 24 marzo 2012 n. 28 che consente di utilizzare per riporti, rialzi e riempimenti anche miscele eterogenee di terre e materiali di risulta senza specificare le relative percentuali né il tipo di materiale consentito con il rischio di contaminare le suddette miscele con residui di eternit e altre sostanze cancerogene presenti come scarti di precedenti edificazioni dando un significato nuovo alla parola «suolo» che non può essere condivisa;
appare allarmante il fatto che si parli di «miscela eterogenea» lasciando ampia interpretazione alla materia, né si comprende come una modifica alla definizione di suolo, che va a influenzare a cascata tutte le normative a questa collegata, possa essere inserita all'interno di un decreto omnibus che dovrebbe puntare al rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad espungere dal testo del Decreto una norma che comporterebbe la possibilità di utilizzare per riporti, rialzi e riempimenti anche miscele eterogenee di terre e materiali di risulta senza alcun tipo di controllo, con grave rischio per la tutela della salute e dell'ambiente.
9/1248-AR/159. Paolo Bernini.
http://www.camera.it/leg17/995?sezione= ... /leg17/187
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
è stato convertito in legge il Decreto del Fare
- Alessio S.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Esatto, la norma coordinata con le ultime modifiche dovrebbe essere questa:
Dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«ART. 41-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). –
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui allecolonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristi che delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.
6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7.L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo, nel definire al comma 1, lettera b) , i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Attendiamo la G.U.
Dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«ART. 41-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). –
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui allecolonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristi che delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.
6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7.L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo, nel definire al comma 1, lettera b) , i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Attendiamo la G.U.
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Ma quindi rispetto a quanto avevi correttamente evidenziato in precedenza cosa e cambiato nel passaggio al senato? Solo l aggiunta del comma 7? Questo comma sta solo ad indicare che la definizione di riporto del 161/12 deve essere estesa tal quale anche dove si parla di riporto nel d.lgs 152/06 (e quindi la possibilita' del 20% di materiale antropico)? Quindi e' anche confermato in base al comma 5 che l autocertificazione viene presentata per tutti gli scavi di opere non soggette a via-aia indipendentemente dalla volumetria? Secondo te cosa significa la frase che ' le attivita' di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria' sembra quasi che serva un provvedimento autorizatotio a seguito di autocertificazione
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Esatto, solo il comma 7giuppe23 ha scritto:Ma quindi rispetto a quanto avevi correttamente evidenziato in precedenza cosa e cambiato nel passaggio al senato? Solo l aggiunta del comma 7?
Credo fosse inevitabile farlo visto che l'aver limitato l'applicazione del 161 alle opere in VIA o AIA e stante la nuova abrogazione dell'art. 186 (qui si rischia un discorso complesso), avrebbe avuto la conseguenza di fare confusione sull'applicazione dell'art. 185 c.4 del Dlgs 152/2006 con le interpretazioni più disparate, magari con la conseguenza di rendere la procedura di riutilizzo più restrittiva rispetto a quella del 161. Certo forse era meglio se introducevano una definizione nuova direttamente nel 183.giuppe23 ha scritto:Questo comma sta solo ad indicare che la definizione di riporto del 161/12 deve essere estesa tal quale anche dove si parla di riporto nel d.lgs 152/06 (e quindi la possibilita' del 20% di materiale antropico)?
Io la leggo cosìgiuppe23 ha scritto:Quindi e' anche confermato in base al comma 5 che l autocertificazione viene presentata per tutti gli scavi di opere non soggette a via-aia indipendentemente dalla volumetria?
Non lo so, si potrebbe ipotizzare che se i materiali di scavo vengono prodotti da un'opera abusiva l'utilizzo degli stessi, ancorchè con autocertificazione fatta all'ARPA, sarebbe comunque illecito? Comunque sia una brutta gatta da pelare per l'ARPA, visto anche che pur non specificando la nuova norma particolari obblighi di controllo da parte delle agenzie queste ultime hanno comunque tale obbligo istituzionale in via generale.giuppe23 ha scritto:Secondo te cosa significa la frase che ' le attivita' di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria' sembra quasi che serva un provvedimento autorizatotio a seguito di autocertificazione
Secondo me dovremo attenderci qualche nota interpretativa da parte del ministero.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Notare anche che in fase di conversione in legge hanno fatto queste modifiche all'interpretazione autentica dell'art. 185
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. »;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»
Come leggere quanto evidenziato? Mica che se nel corso di un'istruttoria su una pratica edilizia l'autorità competente richiede al proponente il test di cessione sul suolo contenente materiali di riporto i costi dovrebbero essere a carico della pubblica amministrazione?
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. »;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»
Come leggere quanto evidenziato? Mica che se nel corso di un'istruttoria su una pratica edilizia l'autorità competente richiede al proponente il test di cessione sul suolo contenente materiali di riporto i costi dovrebbero essere a carico della pubblica amministrazione?
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
in effetti...talvolta vengono inseriti commi ancestrali di difficile se non impossibile decifrazione. Comunque proprio in riferimento a questo nuovo riferimento di legge, che non mi sembra sia stato molto modificato nel passaggio camera -senato- camera, mi sembra, ma correggimi se sbaglio, che qui ce una definizione di riporto che vale solo nei casi previsti dall art 185 comma 1 lett b e c, definizione diversa da quella del 161/12 e manca la percentuale massima del 20% di materiale di origine antropica e manca anche nella definizione il rifermento temporale 'utilizzati in epoche passate per riempimenti etc...' presente invece nell allegato 9 del dm162/12. Pertanto sembrerebbe che nel caso di rinvenimenti di riporto in un sito qualora questo venise riutizzato nello stesso sito, potrebbe avere anche il 100% di materiale antropico e la mancanza del riferimento temporale potrebbe far pensare a qualche maleintenzionato di estendere tale concetto anche ai rifiuti costituiti da residui e scarti di consumo o produzione interrati il giorno prima. l`importante e che rispettino il test di cessione o vengano resi conformi al test di cessione o altrimenti si puo sempre fare una msp.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
OK, ma il mio è un problema più terra-terra, sapere chi è che sgancia quando l'autorità competente richiede il test di cessione.
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
Come per i piani di scavo, le indagini le analisi sulle terre ecc. paga sempre il soggetto attuatore, a cui spetta l'onere di dimostrare che non si tratta di un rifiuto
- Alessio S.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
A logica è sempre stato e dovrebbe essere ancora così, però non si spiegherebbe ora il senso della nuova norma inserita ad hoc.Bruce ha scritto:Come per i piani di scavo, le indagini le analisi sulle terre ecc. paga sempre il soggetto attuatore, a cui spetta l'onere di dimostrare che non si tratta di un rifiuto
Sembra quasi fatta apposta per dire alle autorità competenti "state attente che se volete rompere i c. attenzione che i costi sono a carico vostro". Ma ovviamente mi sbaglio
Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
siccomme il test di cessione 'deve' essere fatto se si vuole riutilizzare il riporto anziche' trattarlo come rifiuto il soggetto richiedente secondo me e' il privato e non l ente
- Alessio S.
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Re: Terre da scavo, arrivano le semplificazioni?
La legge di conversione pubblicata oggi in gu e' la legge n. 98/13