rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/2006

Forum di discussione giuridica dedicato alla materia dei rifiuti in generale
Rispondi
Avatar utente
SCIPIONE
Assiduo
Assiduo
Messaggi: 94
Iscritto il: 21 marzo 2013, 17:50

rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/2006

Messaggio da SCIPIONE »

Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum anche se spesso l'ho seguito come ospite.
Sono un tecnico che di solito tratta pratiche edilizie riguardanti abitazioni private che spesso adoperano il deposito temporaneo come unica possibilità di scarico di acque reflue.
Il mio quesito è questo. Con D.L. n° 152/06 art. 185 le acque reflue rientravano nella categoria di rifiuto liquido quindi poteva essere trattato come deposito temporaneo, mentre con il testo entrato in vigore il 25/03/12 che dice "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico; ecc."
Quindi penso che il deposito temporaneo di acque reflue non si può più fare.
Voi cosa ne pensate?
Grazie per le risposte.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/200

Messaggio da atena60 »

In realtà, quella modifica dell'art. 185 è entrata in vigore il 25 dicembre 2010 a seguito del D.L.vo 205/10 che aveva sostituito integralmente l'articolo.
Di fatto non cambia nulla, anzi: è stata eliminata una precisazione ridondante che, dopo la modifica dell'art. 74 operata con il D.L.vo 4/08, era diventata ancora più inutile ed impropria.

Infatti: se con il termine "acque di scarico" dobbiamo intendere "tutte le acque reflue provenienti da uno scarico" e con "scarico" "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione", è del tutto evidente che le acque reflue che non rientrano in questa casistica non possono essere considerate "acque di scarico". Tra queste, appunto, le acque reflue raccolte in un qualsiasi contenitore a tenuta, per le quali non vi è quel tipo di immissione in un corpo ricettore e quindi rientrano pienamente tra i rifiuti liquidi.

In parole povere: i rifiuti liquidi non sono, e non sono mai stati, una "sottocategoria" delle acque di scarico, bensì una cosa assolutamente diversa. E' per questo che la precedente dicitura dell'art. 185 ["le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido"] andava corretta.
Avatar utente
SCIPIONE
Assiduo
Assiduo
Messaggi: 94
Iscritto il: 21 marzo 2013, 17:50

Re: rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/200

Messaggio da SCIPIONE »

Ti ringrazio per avermi risposto atena60 sei stato chiaro e preciso.
Cesare

Re: rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/200

Messaggio da Cesare »

Completamente assurdo ed illogico.

... Il dettato legislativo, logicamente...

Cesare.
lore68
Fedelissimo
Fedelissimo
Messaggi: 203
Iscritto il: 26 luglio 2010, 14:54
Località: Pianeta Terra, Via Lattea Esterna, coordinate spazio-temporali assolute: ignote

Re: rifiuti liquidi di acque reflue art. 185 D.L. n° 152/200

Messaggio da lore68 »

a cosa ti riferisci in particolare Cesare?
Rispondi