E' corretto dire che i veterinari, medici e dentisti quando svolgono la loro attività come liberi professionisti non sono inquadrati come ente o impresa e quindi non hanno l'obbligo di tenere il registro carico/scarico ne quello di presentare il MUD come prevede l'art.11 della L.29/2006?
Grazie.
pg67
liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi
Re: liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi
Si, è corretto.
Vanno comunque regolarmente compilati i formulari, le quarte copie dei quali costituiscono manleva di responsabilità e vanno conservate per cinque anni.
Vanno comunque regolarmente compilati i formulari, le quarte copie dei quali costituiscono manleva di responsabilità e vanno conservate per cinque anni.
Age quod agis
Re: liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi
Continuando il discorso: ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 l'obbligo del formulario è a carico di enti o imprese quindi il libero professionista (medico, veterinario, dentista) non inquadrato in ente o impresa non sarebbe tenuto a farlo ma ai sensi del citato art. 11 L.29/06 sembrerebbe che per i rifiuti pericolosi (compresi i sanitari), e solo per questi, invece lo debba fare.
Dalla lettura dei due articoli suddetti sembrerebbe che il libero professionista (medico, veterinario, dentista) non inquadrato in ente o impresa non abbia l'obbligo del formulario per i rifiuti speciali non pericolosi (compresi i sanitari).
Se quanto su scritto fosse corretto la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi compresi i sanitari, per tali categorie di liberi professionisti, risulterebbe assai libera e poco verificabile.
Chiedo parere in merito.
Grazie.
pg67
Dalla lettura dei due articoli suddetti sembrerebbe che il libero professionista (medico, veterinario, dentista) non inquadrato in ente o impresa non abbia l'obbligo del formulario per i rifiuti speciali non pericolosi (compresi i sanitari).
Se quanto su scritto fosse corretto la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi compresi i sanitari, per tali categorie di liberi professionisti, risulterebbe assai libera e poco verificabile.
Chiedo parere in merito.
Grazie.
pg67
Re: liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi
Più precisamente, secondo il disposto dell'art. 11 della 29/2006, i professionisti non sono obbligati a "compilare" il formulario bensì a conservare le "copie proprie del detentore" dato che il detentore-trasportatore è comunque obbligato a viaggiare con un formulario ed è nella condizione, ex lege, di poterlo compilare.pg67 ha scritto:Se quanto su scritto fosse corretto la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi compresi i sanitari, per tali categorie di liberi professionisti, risulterebbe assai libera e poco verificabile.
Ciò vale solo per i rifiuti pericolosi prodotti dai professionisti (medici ecc.) in quanto i non pericolosi prodotti dai medesimi rientrano nei rifiuti urbani (ex art. 184) sempre in ragione del fatto che, non costituendo "impresa", l'attività di provenienza non è "nè commerciale, nè artigianale, nè industriale, nè sanitaria" e quindi i rifiuti prodotti non sono definibili come rifiuti speciali; ricadono nel medesimo concetto le attività professionali associate mentre fanno eccezione le medesime che vengono esercitate in forma societaria (snc-sas-srl-spa) che sono soggette a tutti gli obblighi di un'attività sanitaria.
D'accordo... sed Lex!pg67 ha scritto:Se quanto su scritto fosse corretto la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi compresi i sanitari, per tali categorie di liberi professionisti, risulterebbe assai libera e poco verificabile
Age quod agis