TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

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giuppe23
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TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da giuppe23 »

Chi sa dirmi quali sono le responsabilità/competenze del destinatario di terreni provenienti da procedure delle terre e rocce da scavo. Guardando infatti tra le varie delibere regionali/linee guide provinciali etc...( e chi più ne ha più ne metta), non trovo mai nessuna responsabilità/accertamento da eseguire da parte del "destinatario", sulla qualità dei terreni ricevuti a seguito dell'applicazione di tali procedure ma sembra che le responsabilità siano solo a carico del produttore. Inoltre, volevo capire a quali indicazioni fare riferimento nel caso in cui dei terreni provenienti da un Comune finiscono in un Comune di un'altra Regione. Come è possibile verificare il rispetto delle indicazioni impartite da Enti diversi?
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atena60
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da atena60 »

Il destinatario che procede all'utilizzo delle terre e rocce da scavo ha senza dubbio l'onere di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 186. Per cui, se le stesse vengono utilizzate senza rispettare le suddette condizioni, il destinatario concorre sicuramente con il produttore ed il trasportatore nel reato di gestione illecita di rifiuti.

Ammesso che Enti appartenenti a Regioni diverse possano aver stabilito anche discipline in parte differenti per la gestione delle terre e rocce da scavo (ma sempre nell'alveo delle condizioni previste dall'art. 186), direi che nel luogo di produzione (Regione A) dovranno rispettare la disciplina A per la parte relativa alla loro produzione, e nel luogo di destinazione (Regione B) la disciplina B per la parte relativa al loro utilizzo.
Cesare

Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da Cesare »

Lo scavo é la primissima attività per la realizzazione di qualsiasi costruzione di ingegneria civile.

Le terre e le rocce scavate sono il più evidente sottoprodotto di tale attività di scavo.

Potrebbero essere riutilizzate come materiale di riempimento presso lo stesso od altro cantiere, ma potrebbero essere contaminate (si pensi ai trafori delle gallerie che potrebbero contenere asbesto o amianto, ovvero radon).

Penso, a questo punto, debba essere vietato (ma non so da chi) l'utilizzo (o meglio il riutilizzo) diretto di tali sottoprodotti, ma penso debba diventare obbligatorio, per il riempimento successivo allo scavo, l'utilizzo di materiale idoneo, valorizzato come MPA, da un centro di recupero e valorizzazione; il centro avrà l'obbligo della certificazione della idoneità del materiale.

La voce scavi e riempimenti é del tutto trascurabile, nel computo metrico estimativo, rispetto al totale del costo dell'opera; quindi un lieve incremento, dovuto al conferimento del materiale scavato ed all'acquisto del materiale di riempimento, non sarà "insostenibile" a patto che i centri di valorizzazione dei materiali di scavo non siano eccessivamente lontani dai cantieri dei lavori.

Ma occorre una norma che disciplini tale attività di recupero e valorizzazione.

Cesare.
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bonittis
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da bonittis »

Cerchiamo di NON creare più confusione del necessario ……… SE “Le terre e rocce scavate sono il più evidente sottoprodotto” NON SI PUO’ di seguito affermare “ma potrebbero essere contaminate” ……. in quanto SE rientrano nella categoria dei “sottoprodotti” garantiscono un elevato livello di tutela ambientale SENZA necessità di alcun successivo trattamento. Altrettanto controversa l’affermazione “Potrebbero essere riutilizzate come materiale di riempimento presso lo stesso od altro cantiere, ma potrebbero essere contaminate” …… NELLO STESSO CANTIERE sono sempre riutilizzabili per il semplice motivo che sarebbe un’ipocrisia CONDIZIONARE il ricollocamento della terra nel suo luogo di origine (se la rimetto dove l’ho presa, SENZA MODIFICARLA, ed a patto che il materiale non esca dal cantiere, non occorrono verifiche di compatibilità); SE invece parliamo di ALTRO CANTIERE DI DESTINAZIONE, l’idoneità del materiale di riempimento, estratto dal cantiere di origine, verrà NORMALMENTE GARANTITA nell’ambito delle procedure di cui all’art. 186. Diverso è ricorrere, per il riempimento, ad una MPS che è un materiale “originariamente contaminato”, quindi RIFIUTO all’origine, ma successivamente bonificato PRIMA del suo reinterro. Infine trovo superficiali le considerazioni ESCLUSIVAMENTE ECONOMICHE sull’auspicato smaltimento del materiale scavato ed il contestuale acquisto di materiale da riempimento ……. giacché il recupero di una terra di scavo contaminata, nella grande maggioranza dei casi, può avvenire nel cantiere di origine senza incongrue movimentazioni alla ricerca di quei centri di trattamento/recupero che troppo spesso, col tempo, diventano vere e proprie discariche; più saggio sarebbe FACILITARE il produttore ad operare il recupero e la successiva individuazione del cantiere di destinazione/riutilizzo. Riguardo al quesito iniziale (Giuppe23) …… concordo con quanto già espresso da Atena60.
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atena60
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da atena60 »

bonittis ha scritto:Altrettanto controversa l’affermazione “Potrebbero essere riutilizzate come materiale di riempimento presso lo stesso od altro cantiere, ma potrebbero essere contaminate” …… NELLO STESSO CANTIERE sono sempre riutilizzabili per il semplice motivo che sarebbe un’ipocrisia CONDIZIONARE il ricollocamento della terra nel suo luogo di origine (se la rimetto dove l’ho presa, SENZA MODIFICARLA, ed a patto che il materiale non esca dal cantiere, non occorrono verifiche di compatibilità);
Su questo punto avrei qualche dubbio: in tema di esclusione del suolo contaminato dalla disciplina dei rifiuti, l’art. 185 dice qualcosa di diverso.
Cesare

Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da Cesare »

@Bonittis, non capisco scusami, ma non riesco a ragionare così:

SE “Le terre e rocce scavate sono il più evidente sottoprodotto” NON SI PUO’ di seguito affermare “ma potrebbero essere contaminate” …

per Cesare é come dire: "Se una astronave, il più evidente prodotto ipertecnologico delle tecnologia umana, dopo un viaggio interplaneterio insieme al suo equipaggio umano ... NON SI PUO’ di seguito affermare “ma potrebbero essere <stati> contaminati".

Se vuoi ti faccio altri esempi di contaminazione chimica, biochimica, biologica, nucleare ... ecc.

Rifletti su quello che affermi, Cesare sta ben attento alle sue affermazioni ... e non ha ricevuto, sinora, smentite; qualche calunnia sì, ma poca cosa.

Cesare.
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da giuppe23 »

molto bene...sito contaminato per Voi cos'è? Superamento CSR? Da queste parti i terreni provenienti da siti contaminati non escono da cantieri sottoposti a bonifica se non con formulario(destinazione impianti), ma il riutilizzo all'interno dllo stesso "sito" è consentito per i tererni rispettosi delle
CSR e elle relative destinazioni d'uso delle aree. Secondo Voi su siti "certificati" possono essere applicate le procedure delel terre e rocce da scavo...perchè ho qualche dubbio che un sito sottoposto a bonifica anche se certificato e pertanto rispettoso delle CSR sito specifiche di quell'area possano andare a riempire aree dove magari vigono le CSC.
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da bonittis »

Ciao Cesare, TU sai bene (avendomi già stuzzicato in passato…)che non sono soggetto che si abbassa facilmente alla calunnia ………. il virgolettato del mio post riprende ESATTAMENTE le tue affermazioni, ora ….. se TU parli di “evidente sottoprodotto”, dovendo nel contesto riferirti necessariamente alla definizione di legge del “sottoprodotto”, è chiaro che stai parlando di un materiale NON CONTAMINATO. Se fosse contaminato SAREBBE UN RIFIUTO e non un sottoprodotto. Più complessa la risposta che vorrei sottoporre a Atena60 ……. meritevole, secondo me, di approfondite riflessioni. Nella realtà virtuale dell’ “impianto normativo” LE TERRE E ROCCE DI SCAVO si certificano nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 186 …. che prevedono, non dimentichiamolo, ANCHE analisi chimico-fisiche di laboratorio. Nel contesto reale, SE LA NORMA SI APPLICASSE anche nel caso del riutilizzo all’interno del cantiere di origine del materiale, otterremmo l’ingolfamento delle procedure e la paralisi dei cantieri; provate a pensare agli scavi aperti sulla sede stradale per manutenzione reti …….. fermi in attesa del certificato analitico per poter reinterrare la terra di scavo …..
La questione di fondo è che, una volta accertato che il cantiere non rientra fra i “siti inquinati”, ingessare la procedura del reinterro del materiale “appena” scavato con le verifiche del 186, non trova valide giustificazioni a livello ambientale. Tanto è che ci furono in passato “decretini interministeriali” per semplificare la materia …. vero anche che tali semplificazioni non trovarono mai la convalida della Corte dei Conti. Oggi succede che l’interessato semplicemente dichiara sul progetto che la terra di scavo verrà parzialmente riutilizzata per il reinterro ….. a volte alla pratica fa seguito una dichiarazione di come il reinterro avvenga senza pregiudizi per l’ambiente …… qualcuno si spinge all’autocertificazione, ma il rispetto integrale delle condizioni del 186, per il riutilizzo all’interno del cantiere di produzione, è “leggermente” fuori portata. Certo, come afferma Atena60 la normativa “direbbe” altro ……. probabilmente la MIA sicurezza nel precedente post è anche fuori luogo …… vero anche che non si può pensare di sparare alle zanzare col cannone.
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da atena60 »

bonittis ha scritto:Altrettanto controversa l’affermazione “Potrebbero essere riutilizzate come materiale di riempimento presso lo stesso od altro cantiere, ma potrebbero essere contaminate” …… NELLO STESSO CANTIERE sono sempre riutilizzabili per il semplice motivo che sarebbe un’ipocrisia CONDIZIONARE il ricollocamento della terra nel suo luogo di origine (se la rimetto dove l’ho presa, SENZA MODIFICARLA, ed a patto che il materiale non esca dal cantiere, non occorrono verifiche di compatibilità);
bonittis ha scritto:Certo, come afferma Atena60 la normativa “direbbe” altro ……
La normativa dice che il suolo contaminato AND escavato non può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti e quindi non è vero che nello stesso cantiere il suolo escavato sarebbe sempre riutilizzabile, a prescindere dal fatto che sia o meno contaminato.

Le eventuali "semplificazioni amministrative" che alcuni Enti hanno adottato per escludere la contaminazione del suolo escavato in determinate situazioni di cantiere, sono un altro discorso
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da bonittis »

Certo, SE il suolo è contaminato si configura rifiuto a tutti gli effetti; qualora NON sia contaminato lo si può riutilizzare come terra di scavo. E’ prassi comune che gli adempimenti di cui all’art. 186 vengano adottati per il riutilizzo in cantieri diversi da quello di produzione della terra di scavo ……. ma all’interno dello stesso cantiere la “non contaminazione” viene “di prassi” accettata senza ricorrere all’incombenza dell’analisi di laboratorio; in pratica succede che il riutilizzo all’interno del cantiere di produzione non trova ostacoli. Esiste quindi una sorta di procedura semplificata che deroga dalle incombenze previste dall’art. 186 per prevenire quell’ingolfamento di cui parlavo nel mio post precedente. A tale proposito sarei curioso di sapere se qualcuno ha notizia dell’applicazione integrale dell’art. 186 ANCHE in ambito di riutilizzo del terreno all’interno del cantiere di produzione.
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da atena60 »

bonittis ha scritto:...all’interno dello stesso cantiere la “non contaminazione” viene “di prassi” accettata senza ricorrere all’incombenza dell’analisi di laboratorio; in pratica succede che il riutilizzo all’interno del cantiere di produzione non trova ostacoli.
(...)
...sarei curioso di sapere se qualcuno ha notizia dell’applicazione integrale dell’art. 186 ANCHE in ambito di riutilizzo del terreno all’interno del cantiere di produzione
Vabbe' che la disposizione già prevista dal 13° comma dell'art. 17 del "fu" D.L.vo 22/97 non è stata riproposta nella disciplina attuale, ma... anche in quel caso nessun controllo "vero" sul suolo escavato e riutilizzato in sito?
Cesare

Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da Cesare »

Per Bonittis, non sei tu che hai calunniato Cesare;

Cesare ha sempre apprezzato la tua ottima educazione nelle risposte che dai, ed a conferma riporto quanto scritto nel post “Autorizzazione allo scarico”:

“ … Apprezzo anzitutto la tua ottima educazione, caro Bonittis; mi aspettavo ben altra reazione, ed ero pronto a ben altra replica. Molto meglio così! E sinceramente grazie! …

Per quanto riguarda la presente discussione: “ Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO” dove viene subito chiara l’annosa diatriba: se le terre scavate sono rifiuto o sottoprodotto riutilizzabile al rinterro, sia sullo stesso cantiere sia altrove ed a quali condizioni la distinzione, e l’annosa diatriba sulle attuali definizioni di rifiuto o sottoprodotto in antitesi, attualmente, tra loro.

Premesso che tu devi applicare la Legge vigente, comunque aspetto tue osservazioni nei miei:
- Dal sottoprodotto al rifiuto: prime considerazioni.
- Rifiuto, definizione di rifiuto.

Il raffronto di differenti opinioni, che nascono da differenti visuali, potrebbe essere costruttivo “ad novam legem condendam” con definizioni più congruenti al fenomeno osservato.

Con stima, come sempre, Cesare.
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Re: TERRE E ROCCE DA SCAVO RESPONSABILITA DESTINATARIO

Messaggio da bonittis »

Rispondendo ad Atena60 devo palesare di NON avere conoscenza, nel mio territorio, di avvenute procedure ai sensi del 13° comma dell'art. 17 del "fu" D.L.vo 22/97 ….. ma ritengo la contingenza delle verifiche legate al mutamento di destinazione d’uso sia evenienza rara, non paragonabile alla normalità delle verifiche richieste da qualunque scavo in area antropizzata. Succede comunemente, all’atto dello scavo di una fondazione in area urbana, di estrarre insieme alla terra anche frammenti di materiali non naturali (generalmente laterizi); la circostanza determinerebbe l’inquadramento della globalità del materiale di riporto fra i rifiuti (essendo terra contaminata) ………. ma se questa è la normalità (ed in aree antropizzate vi assicuro che lo è ) occorre porsi problema di come, NELLA GRANDE MAGGIORANZA DEI CASI, all’effettuazione dello scavo corrisponderebbe la necessità di MOVIMENTARE ingenti quantitativi di materiale di riporto, dal cantiere al centro di recupero e viceversa, ma soprattutto BISOGNEREBBE AVERE QUELLA DISPONIBILITA’ di centri di trattamento dei rifiuti che attualmente NON abbiamo. Infine NON CREDIATE che un vibrovaglio possa tranquillamente lavorare la terra di scavo separando le impurità, esistono difficoltà tecniche legate alla consistenza del terreno … alla sua umidità ….. per non parlare dei dubbi vantaggi ambientali ottenibili con l’estrazione meccanica di qualche “frammento di laterizio” da un mc di terra. Succede che a volte conviene inviare DIRETTAMENTE il terreno di scavo in discarica ed acquistare, contestualmente, TERRENO VEGETALE per completare la fondazione ……….. oppure succede che nel centro di trattamento dei rifiuti il trattamento venga solo simulato, ed un operatore estragga manualmente le “impurità” più evidenti restituendo poi il materiale di riporto alla categoria delle mps …….. ma nel frattempo avremo veicolato INUTILMENTE la terra di scavo con inevitabili costi ambientali. E ritorno alla MIA iniziale considerazione ….. nella certezza di operare al di fuori di un sito inquinato, se il terreno scavato (parte di esso) lo rimetto dove l’ho preso, SENZA MODIFICARLO, ed a patto che il materiale non esca dal cantiere, perché complicarci la vita col 186 ?
Cesare, rileggendo …… penso che le tue considerazioni fossero più legate a “situazioni straordinarie” (tu parli di contaminazione chimica, biochimica, biologica, nucleare)……. io mi riferisco ad un contesto molto più ordinario.
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