Rifiuti dei centri estetici: adempimenti e SISTRI
Rifiuti dei centri estetici: adempimenti e SISTRI
Quali sono gli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, piercing, manicure, etc...? E' obbligatoria l'iscrizione al SISTRI? E' obbligatorio la tenuta del registro di carico e scarico? E' obbligatorio il MUD?
Re: Rifiuti dei centri estetici: adempimenti e SISTRI
x sistri: con la sospensione io sinceramente annullerei anche l iscrizione (ma questo è un mio parere)
x reg.c/s e mud: tot. dipendenti e che C.E.R dovrebbe smaltire da contratto?
x reg.c/s e mud: tot. dipendenti e che C.E.R dovrebbe smaltire da contratto?
Re: Rifiuti dei centri estetici: adempimenti e SISTRI
Il riferimento normativo dovrebbe essere il DPR 254/03, a tale riguardo sono considerati rifiuti speciali i rifiuti taglienti prodotti da istituti estetici e similari (barbieri, parrucchieri, acconciatori, centri estetici), prodotti al di fuori delle strutture sanitarie e, come rischio, potrebbero risultare analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo (articolo 2, comma 1, lettera i). L’articolo 15 prevederebbe che la loro gestione sia effettuata con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L’allegato I del DPR 15 luglio 2003, n. 254 prevede infatti:
- al punto 2 i rifiuti taglienti (codice CER 180103 o 180202): aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungidito, testine, rasoi e bisturi monouso utilizzati sono classificati pericolosi a rischio infettivo;
- al punto 2 bis gli stessi rifiuti taglienti INUTILIZZATI (Codice CER 180101 o 180201) sono classificati non pericolosi.
Occorre tuttavia considerare quanto previsto anche all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2b1, in cui si definiscono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo i rifiuti elencati sì nel l'Allegato I (quindi anche i rifiuti taglienti utilizzati) a patto PERO’ che presentino la circostanza che siano contaminati da "sangue o altri liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile”. Sembrerebbe quindi che la visibilità ad occhio nudo del sangue sui taglienti sia condizione strettamente necessaria per poter far rientrare i rifiuti taglienti utilizzati tra i pericolosi a rischio infettivo; quando ciò non avvenisse, non ricorrendo le condizioni di pericolosità per il rischio infettivo sopra indicate, sarebbe (forse) lecito considerarli non pericolosi. Tuttavia, su questo decreto il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato (il 12/11/03) un parere secondo cui "I taglienti monouso quali aghi, lamette, rasoi, provenienti dall'attività di estetica e similari, se utilizzati sulla cute sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi pericolosi a rischio infettivo".
- al punto 2 i rifiuti taglienti (codice CER 180103 o 180202): aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungidito, testine, rasoi e bisturi monouso utilizzati sono classificati pericolosi a rischio infettivo;
- al punto 2 bis gli stessi rifiuti taglienti INUTILIZZATI (Codice CER 180101 o 180201) sono classificati non pericolosi.
Occorre tuttavia considerare quanto previsto anche all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2b1, in cui si definiscono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo i rifiuti elencati sì nel l'Allegato I (quindi anche i rifiuti taglienti utilizzati) a patto PERO’ che presentino la circostanza che siano contaminati da "sangue o altri liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile”. Sembrerebbe quindi che la visibilità ad occhio nudo del sangue sui taglienti sia condizione strettamente necessaria per poter far rientrare i rifiuti taglienti utilizzati tra i pericolosi a rischio infettivo; quando ciò non avvenisse, non ricorrendo le condizioni di pericolosità per il rischio infettivo sopra indicate, sarebbe (forse) lecito considerarli non pericolosi. Tuttavia, su questo decreto il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato (il 12/11/03) un parere secondo cui "I taglienti monouso quali aghi, lamette, rasoi, provenienti dall'attività di estetica e similari, se utilizzati sulla cute sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi pericolosi a rischio infettivo".
Re: Rifiuti dei centri estetici: adempimenti e SISTRI
La cosa e' molto piu' semplice dopo il decreto salva Italia:
Ti evidenzio un link dove e' gia' tutto spiegato, tenendo in debita considerazione che il SISTRI e' sospeso...
http://www.confestetica.it/punto-esteti ... licazione/
Ti evidenzio un link dove e' gia' tutto spiegato, tenendo in debita considerazione che il SISTRI e' sospeso...
http://www.confestetica.it/punto-esteti ... licazione/
Dura lex sed lex - Digesto