Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

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persio82
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Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da persio82 »

Salve a tutti. Un "tizio", iscritto all'albo nazionale gestori rifiuti come autotrasportatore, gestisce un'impresa che compra veicoli dismessi o alienati da enti, li posta sul suo bel lotto di terreno (avente destinazione agricola e per nulla attrezzato con pozzi disoleatori o altro..ma questo è un punto a parte)e li rivende a terzi o addirittura all'estero.
Stessa cosa fa per parti di ricambio di autoveicoli, comprate a valore da un autodemolitore, portate sul suo terreno e da lì rivendute a terzi in italia o all'estero. A tal proposito va detto che molte di questi parti di veicoli vengono da lui ulteriormente trattate e smontate.
E qui il problema: come si può dimostrare che lui esercita (abusivamente) un'attività di autodemolizione visto che ogni cosa che entra lì dentro, viene comprata a valore e almeno sulla carta non è considerata rifiuto?
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atena60
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da atena60 »

Tieni presente che:
  1. Il commercio di cose usate (ed i veicoli sono "cose"...) è soggetto a controllo amministrativo: il tizio deve aver presentato quanto meno una SCIA allo Sportello Unico del Comune e deve tenere un registro delle operazioni dove annotare i nominativi dei venditori/acquirenti [artt. 126-128 TULPS].
  2. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza e provenienti dalla demolizione “autorizzata” dei veicoli fuori uso possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione; se il tizio non è autoriparatore, non può riceverle da autodemolitori.
  3. Se di fatto il tizio smantella i veicoli usati che ha acquistato per poi rivenderne i pezzi, i "veicoli usati" diventano ovviamente “veicoli fuori uso” e quindi a mio giudizio si compie sicuramente un’attività di autodemolizione soggetta al D.L.vo 209/03.
  4. La destinazione urbanistica “zona agricola” non è compatibile con la realizzazione di un deposito di veicoli usati, tanto meno con un’attività di autodemolizione.
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persio82
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da persio82 »

Riguardo al punto 2, qual é la normativa di riferimento per le attività di autoriparazione?
Riguardo al punto 3 invece, lui non tratta i veicoli usati, che si limita a vendere, ma parti usate di veicoli: ad esempio compra tot sportelli o parti di ricambio a peso e le rivende. A volte accade che magari comprando tot ruote usate distrugge il cerchio e fa un'attività di cernita dei pneumatici, smaltendo quelli non riutilizzabili. Quali altre violazioni si configurano?
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da atena60 »

persio82 ha scritto:Riguardo al punto 2, qual é la normativa di riferimento per le attività di autoriparazione?
Lo dice anche l’art. 15, comma 8, del D.L.vo 209/03: «Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,...»
Guarda poi l’art. 10 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558.

persio82 ha scritto:Riguardo al punto 3 invece, lui non tratta i veicoli usati, che si limita a vendere, ma parti usate di veicoli: ad esempio compra tot sportelli o parti di ricambio a peso e le rivende. A volte accade che magari comprando tot ruote usate distrugge il cerchio e fa un'attività di cernita dei pneumatici, smaltendo quelli non riutilizzabili.
Secondo l’art. 15, comma 7, del D.L.vo 209/03, « E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.»
Se acquista pezzi di ricambio da demolitori autorizzati e poi li rivende, potrebbe rientrare nel commercio di cose usate.
Ho qualche dubbio, però, sul fatto che il tizio possa acquistare ruote ancora complete di pneumatici, perché la rimozione dei pneumatici rientra tra le attività di trattamento previste al punto 7.1 dell’allegato I del D.L.vo 209/03; questa operazione di smontaggio e la successiva cernita dei pneumatici non più riutilizzabili spetterebbero dunque al soggetto autorizzato.
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da persio82 »

Dunque ricapitolando: E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate verso tutti i soggetti, mentre quelle parti attinenti la sicurezza dei veicoli possono essere cedute solo alle imprese che esercitano attività di autoriparazione...ma nel caso di cernita, si configurerebbe il reato di cui al c.1 dell'art. 13 D. Lgs. 209/03?o comunque, si configurerebbe un qualunque altro reato?
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da atena60 »

Nel caso di componenti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso, la rimozione dei pneumatici dai cerchioni e la successiva cernita per stabilire quali sono “fuori uso” e quali sono “usati” rientra tra le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio elencate al paragrafo 7.1 dell’allegato I al D.L.vo 209/03; dobbiamo quindi ritenere che tali operazioni possono essere eseguite solo dai demolitori autorizzati.

Quali violazioni? A grandi linee direi queste:
  1. Art. 13/1° comma D.L.vo 209/03 per il demolitore autorizzato, perché, commercializzando parti di veicoli fuori uso per le quali non erano state completate le operazioni di trattamento prescritte dall’allegato I, realizzava la gestione di veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2
  2. Art. 256/1° comma D.L.vo 152/06 per il demolitore autorizzato e per il tizio in questione, perché, in concorso tra loro, consentivano (il primo, mediante la condotta di cui sopra) e realizzavano materialmente (il secondo) la gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.
Poi bisognerebbe vedere come ci sono arrivate, queste parti di veicoli fuori uso non correttamente trattate, fino al sito dove il tizio esercita questa sua attività...
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da persio82 »

E quanto al punto A, non potrebbe ricadere a carico anche del "tizio"? Comunque molto interessante quanto indicatomi al punto B....
Per quanto riguarda come sono arrivate lì quelle cose..beh questo è ancor più "anomalo": con "regolare" fattura di acquisto e bolla di trasporto. Tali trasporti sono fatti sia dal tizio (che ripeto sarebbe autorizzato come autotrasportatore) sia dall'autodemolitore (Che a questo punto spero) autorizzato.
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da atena60 »

persio82 ha scritto:E quanto al punto A, non potrebbe ricadere a carico anche del "tizio"?
Il primo comma dell'art. 13 DLvo 209/03 inizia con un "chiunque...", quindi potrebbe essere contestato anche a soggetti che non siano autodemolitori autorizzati.
La norma, però, non punisce l'aspetto formale dell'attività, bensì le modalità sostanziali con cui le operazioni di trattamento di veicoli fuori uso e di parti di veicoli fuori uso dovessero essere condotte con inosservanza dell'art. 6, comma 2.
Per contestarlo come reato autonomo a carico del tizio, bisognerebbe prima accertare che le sue operazioni di trattamento siano anche in violazione all'art. 6, comma 2.
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Re: Nozione di rifiuto. Attività di autodemolizione.

Messaggio da persio82 »

Beh anche se per puro caso tali operazioni venissero eseguite in conformità sostanziale a quanto previsto dal c.2 dell'art.6 sicuramente non sono eseguite conformemente a quanto previsto all'allegato I. Sbaglio?
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